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12.1998.278 • TRAC TI 12.1998.278 Generato dall'IA

Denial of Recusal Motion Based on Alleged Judicial Bias and Procedural Rulings

Numero d'incarto 12.1998.278
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party involved in a civil action seeking payment of a debt requested the recusal of the trial judge, alleging vexatious practices, bias against the party as a foreigner, and collusion with the opposing counsel, evidenced by the judge's acceptance of the opponent's procedural requests while systematically rejecting the moving party's. The appellate court rejected the recusal request, reasoning that while the impartiality standard requires looking beyond actual bias to the appearance of bias, such appearance must be based on objective circumstances, and the petitioner's claims—such as the judge's failure to rule on certain evidence admissibility, procedural rulings on expert witnesses, and allowing the opposing party to respond to motions—were either unsubstantiated, based on subjective interpretation, or represented legitimate exercises of judicial discretion, thereby failing to establish the "serious reasons" required to challenge the judge's objectivity.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPC, Art. 26 CPC, Art. 58 cpv. 1 Cost, Art. 84 CPC, Art. 4 Cost, Art. 148 CPC; Denial of Recusal Motion Based on Alleged Judicial Bias and Procedural Rulings: The appellate court rejected the recusal request, reasoning that while the impartiality standard requires looking beyond actual bias to the appearance of bias, such appearance must be based on objective circumstances, and the petitioner's claims—such as the judge's failure to rule on certain evidence admissibility, procedural rulings on expert witnesses, and allowing the opposing party to respond to motions—were either unsubstantiated, based on subjective interpretation, or represented legitimate exercises of judicial discretion, thereby failing to establish the "serious reasons" required to challenge the judge's objectivity.

Parole chiave

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domanda di ricusazione parzialità del giudice patrocinatore di controparte parvenza oggettiva di parzialità norme di procedura imparzialità del perito Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 27 CPC

This article governed the grounds for challenging (recusal) of a judge, and its application was cited in the operative order to dismiss the recusal request.

Art. 30 CPC

This article (along with Art. 27 CPC) was cited as the basis for the court's decision regarding the request for recusal.

Art. 148 CPC

This article was cited as the basis for allocating costs following the decision on the recusal request.

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Testo completo

Incarto n. 12.98.00278 · Lugano 13 gennaio 1999/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 24 novembre 1998, presentata nei confronti del Pretore del distretto di Lugano, Sezione __________, avv. __________, da

__________ patr. dall’avv. __________

nell’ambito della causa -inc. no. OA.95.01459 di quella Preturacontro di lui promossa con petizione 26 settembre 1995 da

__________ patr. dall’avv. __________

volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento di fr. 45’585.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto e in diritto

che nell’ambito della causa contro di lui promossa con petizione 26 settembre 1995 dall’impresa di costruzioni __________, __________ con scritto 24 novembre 1998 -integrato due ulteriori memoriali datati 23 dicembre 1998- ha chiesto la ricusa del giudice adito, ovvero del Pretore del distretto di Lugano, Sezione __________, avv. __________;

che l’istante giustifica tale richiesta, lamentando di essere stato vittima nel corso della causa di pratiche vessatorie da parte del Pretore, il quale a più riprese avrebbe mostrato avversione nei suoi confronti in quanto straniero (tedesco), ciò che in definitiva più non permetteva di concludere per la sua necessaria obiettività e neutralità di giudizio;

che al giudice di prime cure viene in particolare rimproverato di aver fatto “comunella” con il legale di controparte, segnatamente per aver dato seguito a richieste e proposte processuali formulate da quest’ultimo e respinto sistematicamente quelle emananti dal convenuto;

che con scritti 7 dicembre 1998 rispettivamente 8 gennaio 1999 il Pretore e la controparte hanno dichiarato di non ravvisare nella fattispecie l’esistenza di motivi giustificanti una ricusa;

che per l’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi sia un motivo di esclusione previsto dall’art. 26 CPC come pure “se vi è grave inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (litt. b);

che le norme in oggetto concretizzano, a livello cantonale, le garanzie di un giudice imparziale e indipendente contenute nell’art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU;

che, ritenuta l’importanza che l’imparzialità del giudice riveste in una società democratica, l’interpretazione e l’applicazione di questo principio non devono essere restrittive; d’altro canto però la ricusa porta in sé una certa contraddizione tra il diritto ad un giudice imparziale da un lato e il diritto al giudice istituito per legge dall’altro (DTF 115 Ia 175 e 176 con rinvii) e di conseguenza la ricusazione deve rimanere l’eccezione, dovendo essere ammessa solo in presenza di seri motivi (DTF 105 Ia 163);

che la prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità: tali circostanze possono risiedere nel comportamento personale del giudice stesso oppure emergere da considerazioni di carattere formale e organico, ovvero da criteri oggettivi, come ad esempio quando un giudice si sia già occupato della medesima causa o di una causa connessa, in un altro stadio (DTF 115 Ia 180; 115 Ia 37; SJZ 1990 p. 588 e seg.);

che in entrambi i casi basta l’apparenza di prevenzione, non è cioè necessario che il giudice sia effettivamente prevenuto; in ogni caso però le apparenze devono fondarsi su un esame oggettivo delle circostanze, che devono suscitare il sospetto di parzialità (DTF 115 Ia 175), e non è perciò lecito fondare il giudizio sull’apprezzamento soggettivo di una parte;

che per costante giurisprudenza non costituiscono quindi gravi ragioni, sufficienti alla ricusa di un magistrato dell’ordine giudiziario, né semplici supposizioni o illazioni di parzialità non confrontate da elementi concreti (Rep. 1988 p. 368); né un generico timore di parzialità, fondato ad esempio sull’opinione che il giudice si è fatto a proposito di una determinata questione, su sue precedenti decisioni oppure, più in generale, sulla sua attività processuale, fatto salvo il caso di grave e ripetuta colpa da parte sua (RDAT 1984 p. 58 e 59);

che, nel caso concreto, non vi è motivo per ammettere l’esistenza di una situazione d’incapacità soggettiva del Pretore ad occuparsi senza pregiudizi della vertenza processuale e neppure risulta che il giudice di prime cure si sia comportato in modo parziale a favore della parte attrice o che vi sia un simile pericolo per il prosieguo della causa, tant’è che la “prova documentaria” che a giudizio dell’istante avrebbe dovuto confermare la “comunella” tra il giudice e il legale di controparte si è di fatto rivelata priva di rilevanza;

che innanzitutto il fatto che il primo giudice, pur a fronte di una puntuale contestazione dell’istante, non si sia (ancora) pronunciato sull’ammissibilità o meno delle risposte, che nell’ambito di una prova rogatoriale il teste __________ ha fornito a domande supplementari formulate dal legale dell’attrice, non può evidentemente costituire una prova di parzialità a favore di quest’ultima, proprio in assenza di qualsiasi decisione in proposito da parte del giudice stesso: ad ogni modo la giurisprudenza ha già avuto occasione di stabilire che la presunta passività di un magistrato non è necessariamente indice di parzialità (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 2 ad art. 27);

che in secondo luogo il mancato accoglimento da parte del Pretore di alcune domande processuali formulate dall’istante -e l’implicita accettazione degli argomenti con cui la controparte ne postulava la reiezionenon è parimenti dovuto a parzialità, ma piuttosto a convincenti motivi procedurali (IICCA 12 gennaio 1996 in re C./M.);

che in effetti non vi era motivo per nominare un nuovo perito giudiziario in sostituzione di quello designato nella persona dell’arch. __________ (doc. C8), per il solo fatto che l’istante non condivideva il preventivo da lui indicato per l’allestimento della prova peritale;

che, con tutta evidenza, tale circostanza nemmeno costituiva un motivo grave per poter ottenere la ricusa del perito stesso (doc. D4);

che l’estromissione di un atto processuale del qui istante, con cui egli si era limitato a prendere atto con disappunto di tali decisioni senza postulare alcunché (doc. D6), rientrava senz’altro nell’ampio potere discrezionale del giudice (doc. D7);

che la domanda di nomina di un nuovo perito inoltrata dopo la consegna della perizia e quella volta alla completazione del referto peritale con altre due domande sono state respinte -e anche questa decisione appare legittimain quanto l’istante aveva chiesto che il nuovo perito avesse a rispondere a tutte le domande già formulate all’indirizzo del primo perito e non solo a quelle rimaste inevase, rispettivamente in quanto le domande di completazione erano irrilevanti per l’esito della lite (doc. F6);

che infine non vi è nulla da eccepire sul fatto che il Pretore abbia dato la possibilità alla controparte, per mezzo del suo legale, di prendere posizione sulle varie istanze inoltrate dal qui istante -in particolare quella volta alla nomina di un nuovo perito ed alla ricusa di quello designato, quella che chiedeva al giudice di valutare se vi fosse da parte sua la necessaria serenità di giudizio, quella di ricusa del giudice stesso (anche se inizialmente non ancora motivata in dettaglio)-, il principio del contraddittorio essendo espressamente previsto dal nostro ordinamento civile (art. 84 CPC) ed emanando dal diritto di essere sentiti sancito dall’art. 4 Cost.;

che in definitiva le circostanze evocate dall’istante non sono assolutamente tali da mettere in dubbio l’imparzialità del giudice adito, per cui l’istanza di ricusa, del tutto infondata, deve essere senz’altro respinta;

che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art.

148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG

decreta

I. L’istanza di ricusa 24 novembre 1998 __________ è respinta.

II. Le spese del presente giudizio consistenti in a) tassa di giustizia fr. 130.-

b) spese fr. 20.-

Totale fr. 150.-

da anticiparsi dall’istante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, con atti di ritorno.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario