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12.1998.277 • TRAC TI 12.1998.277 Generato dall'IA

Commercial Entity Dissolution for Lack of Statutory Domicile Upheld

Numero d'incarto 12.1998.277
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A legal entity was officially dissolved by the Commercial Register Office because it lacked a legal domicile at its statutory seat, a situation that persisted despite written warnings and public notice, leading the supervisory authority to uphold the dissolution, and the appellate court subsequently rejected the appeal, reasoning that compliance with the mandatory legal requirement for a domicile at the statutory seat, essential for registration and public interest, is absolute, meaning administrative convenience or lack of proven third-party damage does not supersede this statutory obligation, and the resulting dissolution consequences stand due to the entity's failure to rectify the situation or take timely steps for revocation.

Regesto Legislator

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Art. 22 litt, Art. 941 CO, Art. 88a cpv. 1 ORC, Art. 927 CO, Art. 86 cpv. 3 ORC, Art. 22 lett. a n. 6 LOG; Commercial Entity Dissolution for Lack of Statutory Domicile Upheld: La tassa di giustizia e le spese in complessivi Fr. 100.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

Parole chiave

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persona giuridica registro di commercio scioglimento della società domicilio requisito legale obbligo di registrazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 22 lett. a n. 6 LOG

This provision established the appellate chamber's jurisdiction to hear the appeal, although the appeal was ultimately dismissed on the merits.

Art. 86 cpv. 3 ORC

Cited in the reasoning concerning the possibility of requesting the revocation of the dissolution, which is relevant context for the application of the law.

Art. 88a cpv. 1 ORC

Cited in the reasoning regarding the obligation to re-establish the legal situation after a warning.

Art. 88a cpv. 2 ORC

Cited in the reasoning regarding the consequence of failing to comply with the warning (dissolution).

Art. 86 cpv. 2 ORC

Cited in the reasoning regarding the consequence of failing to comply with the warning (dissolution).

Art. 42 ORC

Cited in the reasoning as the substantive legal basis requiring a legal domicile at the statutory seat, the violation of which justified the initial administrative action.

Art. 43 ORC

Cited in the reasoning as the substantive legal basis requiring a legal domicile at the statutory seat, the violation of which justified the initial administrative action.

Art. 941 CO

Cited in the reasoning to support the obligation of the Commercial Registrar's Office to intervene when the necessary conditions are no longer met.

Art. 66 cpv. 1 LTF

This provision would typically cover costs, but since the actual dispositive (order 2) refers to the costs without explicitly citing an article number for costs (like Art. 66 LTF), and no other procedural or substantive rule is cited in the dispositive, only the jurisdictional article (Art. 22 LOG) is included as the basis for the review itself.

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Testo completo

Incarto n. 12.98.00277 · Lugano 9 febbraio 1999/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire sul ricorso 11 dicembre 1998 presentato da

__________ rappr. dall’amministratrice unica __________ contro

la decisione 25 novembre 1998 della Sezione del Registro fondiario e commercio, quale Autorità di vigilanza sul registro di commercio, Bellinzona

che respinge un ricorso della qui ricorrente nei confronti della decisione dell’Ufficio del Registro di commercio di Locarno con la quale la __________ è stata sciolta d’ufficio poiché priva della del domicilio legale alla sede statutaria.

Viste le osservazioni 15 gennaio 1999 dell’Autorità di vigilanza sul registro di commercio.

Letti ed esaminati gli atti e la documentazione prodotta

Considerato

in fatto ed in diritto

che la società __________ è stata sciolta con decisione dell’Ufficio del registro di commercio di Locarno poiché priva di recapito presso il domicilio della sede statutaria senza che la situazione legale fosse stata ripristinata nei termini assegnatile con invito scritto del __________ e diffida pubblicata nel FUSC del __________;

che il ricorso contro la decisione di scioglimento dell’Ufficio del registro di commercio di Locarno è stato respinto, con pronuncia 25 novembre 1998, della Sezione del registro fondiario e di commercio quale Autorità di vigilanza sul registro di commercio;

che contro tale decisione la società __________ si è aggravata, con tempestivo ricorso, a questa Camera civile - competente ai sensi dell’art. 22 litt. a n. 6 LOG - argomentando di aver sempre avuto la sua sede all’indirizzo conosciuto e che solo, per razionalizzare il lavoro, era stato scelto un recapito presso l’amministratrice unica; di non aver con ciò cagionato danno a terzi; di ritenere più costoso il dover ricostituire una nuova società che operare con quella già esistente;

che l’Autorità di vigilanza ha chiesto la reiezione del ricorso;

che, per gli art. 42 e 43 ORC, una persona giuridica deve disporre, nel luogo della sede statutaria, di un proprio ufficio o almeno di un domicilio legale dove possa essere raggiunta e dove possano esserle notificati dei procedimenti di ingiunzione ufficiali;

che quando questa esigenza non è più adempiuta vengono a mancare le condizioni necessarie per l’iscrizione (DTF 94 I 562 consid. 4 e 5) e l’Ufficiale del registro di commercio, venutone a conoscenza, è obbligato ad intervenire (art. 941 CO; His, Berner Kommentar, ad art. 941 CO n. 9) diffidando la persona giuridica affinché abbia a ristabilire la situazione legale (art. 88a cpv. 1 ORC) e avvertendola che, non ottemperando alla diffida, verrà pronunciato il suo scioglimento (art. 88a cpv. 2 e 86 cpv. 2 ORC);

che questa procedura è destinata ad assicurare il rispetto delle norme imperative di diritto commerciale adottate nell’interesse pubblico e dei terzi (His, op. cit., ad art. 927 CO n. 43);

che il termine impartito dall’Ufficio del registro di commercio è perentorio ed il suo non rispetto da parte della società anonima comporta il suo scioglimento senza che poi sia possibile domandare la revoca di questa conseguenza;

che, avendo l’Ufficio del registro di commercio ossequiata la procedura imposta dall’ORC, le argomentazioni della ricorrente cadono nel vuoto;

che infatti scegliendo il recapito della società presso il domicilio dell’amministratrice unica, domicilio situato in un comune diverso da quello della sua sede statutaria, si è posta in contrasto con le norme imperative degli art. 42 e 43 ORC;

che la pretesa razionalizzazione del lavoro dell’amministratrice, o qualsiasi altro motivo anche in sé ragionevole e comprensibile, non può permettere che la società anonima abbia un recapito all’infuori del domicilio della sua sede statutaria;

che, proprio per l’imperatività della norma che è, come visto, condizione essenziale per l’iscrizione a registro di commercio della società non interessa se la sua violazione abbia o meno cagionato danni a terzi ritenuto, comunque che, nel caso di specie, le notifiche alla società ne risultavano pregiudicate ritornando al mittente con l’indicazione “ditta cessata”;

che gli oneri finanziari supplementari per la costituzione di una nuova società sono stati causati unicamente dalla negligenza dell’amministratrice che non si è adeguata alle diffide dell’Ufficio del registro di commercio e nemmeno si è data la pena di porre la società sciolta in consonanza con la legge nei tre mesi successivi allo scioglimento ponendosi nella condizione di poter chiedere la revoca dello scioglimento (art. 86 cpv. 3 ORC);

che il ricorso, infondato in ogni suo punto, deve così essere respinto con l’addebito della tassa di giustizia e delle spese;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso 11 dicembre 1998 __________ è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese in complessivi Fr. 100.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

3. Intimazione a: - __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario