Admissibility of Opposition to Enforcement Based on Lugano Convention Judgment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party opposed a partial final rejection of their objection to an enforcement order, which was based on a foreign judgment recognized under the Lugano Convention by the lower court. The appellate court ruled the opposition inadmissible because the creditor initiated a standard objection rejection procedure, not a formal recognition and enforcement (exequatur) procedure under the Convention, meaning the decision was subject to the standard 10-day appeal period under the Enforcement Act, not the two-month opposition period stipulated by the Lugano Convention for challenging recognition decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 512 CPC, Art. 513b CPC, Art. 513c CPC, Art. 22 LALEF, art. 36 e segg. Convenzione di Lugano, Art. 36 e 40 della Convenzione; Admissibility of Opposition to Enforcement Based on Lugano Convention Judgment: The appellate court ruled the opposition inadmissible because the creditor initiated a standard objection rejection procedure, not a formal recognition and enforcement (exequatur) procedure under the Convention, meaning the decision was subject to the standard 10-day appeal period under the Enforcement Act, not the two-month opposition period stipulated by the Lugano Convention for challenging recognition decisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was lodged based on this provision against the lower court's decision regarding the recognition of a foreign judgment.
The court implicitly references this article by noting that in the procedure chosen, the decision of the lower court can be appealed within 10 days, leading to the declaration of inadmissibility of the specific opposition filed.
Cited in the reasoning as the articles governing opposition to the second instance, which serves as the context for why the specific opposition was deemed inadmissible under the procedure followed.
Cited in the reasoning as the procedural rules referenced concerning provisional measures under the Lugano Convention, which frame the procedural context discussed.
Cited in the reasoning to explain the applicable framework for recognizing judgments in enforcement proceedings.
Cited in the reasoning to specify the competent judge for recognizing judgments applicable under the Lugano Convention.
Cited in the reasoning regarding the formal requirements and deadlines for recognition requests and oppositions under the Convention.
Cited in the reasoning regarding the two-month deadline for opposition, contextualizing the procedural failure leading to inadmissibility.
Costs (tassa di giustizia e spese) are imposed on the unsuccessful party in order No. 2.
Testo completo
Incarto n. 12.98.00252 · Lugano 12 novembre 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. EF.98.01719 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con istanza di rigetto definitivo dell’opposizione del 20 agosto 1998 da
__________ __________ entrambi rappr. dall’ avv. __________ Contro
__________ rappr. dall’ avv. __________ che il Segretario assessore della Pretura ha, con sentenza 12 ottobre 1998, parzialmente accolto rigettando, in via definitiva, limitatamente all’importo di Fr. 36’311.40 oltre interessi al 5% dal 10.2.1998 l’opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo n. __________ dell’ UE di Lugano.
Ed ora sull’opposizione 11 novembre 1998 presentata, ai sensi degli art. 36 e segg. Convenzione di Lugano, da __________ contro la sentenza 12 ottobre 1998.
Letti ed esaminati gli atti.
Considerato
in fatto ed in diritto
che __________ e __________ hanno chiesto, con istanza 20 agosto 1998, il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo fatto notificare alla __________ per l’importo di Fr. 56’957.- oltre interessi indicante quale titolo di rigetto la sentenza 16.5.1996 del Tribunale di Milano, sez. 8a Civile;
che il primo giudice, dopo aver sentito le parti all’udienza di discussione in contraddittorio del 9 ottobre 1998, ha concesso, con sentenza 12 ottobre 1998, il rigetto definitivo limitatamente agli importi indicati in ingresso ritenendo esecutiva in Svizzera, sulla base delle norme della Convenzione di Lugano, la sentenza italiana indicata quale titolo di rigetto;
che con atto 11 novembre 1998 di opposizione, ai sensi degli art. 36 e seg. della Convenzione di Lugano, la __________ chiede che la sua opposizione venga accolta e che di conseguenza la sentenza di rigetto venga annullata oppure, subordinatamente, la procedura di riconoscimento sia sospesa sino a definizione dell’appello pendente contro la sentenza del Tribunale di Milano;
che
- come risulta dai considerandi della sentenza CEF 4 maggio 1995 in re
A. c. S. - l'art. 512 CPC stabilisce che il riconoscimento di sentenze di pagamento in denaro o di prestazioni di garanzia avviene, ad opera del giudice normalmente competente, nell'ambito del procedimento di rigetto definitivo dell'opposizione secondo la LEF, fatta eccezione per le decisioni di prestazioni di denaro che soggiacciono alla Convenzione di Lugano; a sua volta l'art. 513b CPC precisa al cpv. 1 che il pretore del domicilio del convenuto o del luogo dell'esecuzione è competente per riconoscere o dichiarare esecutive le decisioni che condannano al pagamento di una somma di denaro o ad altre prestazioni cui torna applicabile la Convenzione di Lugano; il pretore è competente per adottare i provvedimenti cautelari ex art. 39 Convenzione secondo la procedura degli art. 376 ss. CPC (cpv. 2) e la Camera civile d'appello è competente per pronunciarsi sull'opposizione ai sensi degli art. 36 e 40 della Convenzione (cpv. 3); l'art. 513c CPC indica inoltre che:
- l'istanza di riconoscimento o di exequatur è inoltrata al pretore nelle forme della procedura non contenziosa di camera di consiglio (cpv. 1);
- l'opposizione è proposta alla Camera civile d'appello nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (cpv. 2);
- l'opposizione ex art. 40 Convenzione deve essere proposta nel termine di due mesi dall'intimazione della sentenza del pretore (cpv. 3).
cheil legislatore ticinese non ha ben compreso il problema di diritto esecutivo sotteso all'applicazione della Convenzione di Lugano nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione ed ha attuato una normativa che non è di sussidio al caso di specie, dimenticando che in sostanza nulla è cambiato quando il creditore non voglia godere dei vantaggi che la Convenzione gli offre, ad esempio del cosiddetto effetto sorpresa che gli consente di iniziare la procedura senza l'emissione di un precetto esecutivo e pertanto senza che il debitore sia previamente avvertito: in siffatta evenienza il giudice del rigetto si limita all'esame preliminare del riconoscimento della sentenza estera - secondo il diritto al riconoscimento materiale previsto dalla Convenzione di Lugano e non più secondo la Convenzione italo-svizzera del 1933
- nella procedura abituale di rigetto definitivo dell'opposizione (cfr. Walter Stoffel, Das Verfahren zur Anerkennung handelsrechtlicher Entscheide nach dem Lugano-Übereinkommen, in: SZW 1993 p.115 n.2.1);
che è quello che è accaduto nel caso di specie dove gli istanti non hanno promosso una procedura di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività ai sensi della Convenzione di Lugano ma hanno avviato una normale procedura di rigetto dell’opposizione nella quale la decisione del Pretore può essere impugnata con appello (o ricorso per cassazione, a dipendenza del valore) nel termine di 10 giorni (art.
22 LALEF);
che ne consegue come l’atto di opposizione 11 novembre 1998 debba essere dichiarato irricevibile;
Per i quali motivi
vista per le spese la TG
dichiara e pronuncia
1. L’atto di opposizione 11 novembre 1998 __________ è irricevibile.
2. La tassa di giustizia in Fr. 150.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 200.-) sono a carico della qui procedente.
3. Intimazione a: -__________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario