Legislator Giurisprudenza & Legislazione
12.1998.251 • TRAC TI 12.1998.251 Generato dall'IA

Jurisdictional Objection Procedural Error in Unpaid Truck Sale Case

Numero d'incarto 12.1998.251
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant challenged a lower court's judgment, which had upheld a claim for payment of an unpaid truck sale price under the Vienna Sales Convention, arguing the court lacked territorial jurisdiction. The appellate court found that the lower court committed a procedural error by not following the proper steps for addressing a jurisdictional objection, particularly by not requiring the defendant to appoint legal counsel and by prematurely ruling on the merits of the case when the proceedings should have been limited solely to the jurisdictional question, thereby violating the defendant's right to be heard; consequently, the appellate court nullified the lower court's decision and all subsequent procedural acts, effectively requiring the case to restart following the filing of the initial petition.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 170 CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 39 cpv. 2 CPC, Art. 4 Cost, Art. 84 CPC, Art. 142 CPC; Jurisdictional Objection Procedural Error in Unpaid Truck Sale Case: The appellate court found that the lower court committed a procedural error by not following the proper steps for addressing a jurisdictional objection, particularly by not requiring the defendant to appoint legal counsel and by prematurely ruling on the merits of the case when the proceedings should have been limited solely to the jurisdictional question, thereby violating the defendant's right to be heard; consequently, the appellate court nullified the lower court's decision and all subsequent procedural acts, effectively requiring the case to restart following the filing of the initial petition.

Parole chiave

Generato dall'IA
spese di procedura incompetenza territoriale censure procedurali insinuazione del credito procedure connesse prezzo di costo Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 148 CPC

This article is cited in the grounds for the final pronouncement, related to imposing costs.

art. 142 CPC

Cited as a ground for annulling procedural acts subsequent to the petition due to procedural violations.

art. 39 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning section related to the procedural defect of not granting the defendant time to secure counsel.

art. 84 CPC

Cited in the reasoning section as part of the constitutional and procedural basis for recognizing the violation of the right to be heard.

art. 170 CPC

Cited in the reasoning section when analyzing the deficiency of the defendant's initial written submission.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 12.98.00251 · Lugano 9 marzo 1999/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare nelle causa ordinaria appellabile OA.98.008 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 14 gennaio 1998 da

__________

rappr. dall'avv. __________

contro

__________

ora

__________

rappr. dall'avv. __________

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di lire 24’512’000 oltre accessori a titolo di prezzo della vendita e che il Pretore con sentenza 19 ottobre 1998 ha ammesso per fr. 20’712.65 oltre interessi;

Appellante __________, che con atto di appello del 9 novembre 1998 postula la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione della petizione per incompetenza territoriale;

Gravame avversato dalla resistente nelle osservazioni del 23 dicembre 1998;

Ritenuto

in fatto:

- che con la petizione, rivolta nei confronti di __________ __________, l’attrice afferma di avere fornito a quella ditta il 21 gennaio 1997 un furgone atermico tipo 50 N al prezzo di lire 24’512’000, importo rimasto impagato, e del quale chiede il pagamento invocando la Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di merci;

- che il 17 febbraio 1998 __________ ha inviato alla Pretura un breve scritto in lingua tedesca in cui essa affermava di non avere domicilio a __________, adduceva l’esistenza di una contropretesa nei confronti dell’attrice, e chiedeva che la futura corrispondenza fosse inviata alla sede di __________

- che il Pretore il 18 febbraio 1998 sulla base di quello scritto ha assegnato all’attrice un termine di 10 giorni “per presentare le proprie osservazioni in merito all’eccezione di incompetenza territoriale”;

- che, dopo proroga di tale termine, l’attrice ha presentato le proprie osservazioni il 9 marzo 1998;

- che il 13 marzo 1998, reagendo all’intimazione delle osservazioni del 9 marzo 1998, __________ ha inviato alla Pretura un nuovo scritto in lingua tedesca in cui essa ribadiva e ampliava i concetti espressi nella sua del 17 febbraio precedente;

- che il Pretore il 18 marzo 1998 le ha di conseguenza assegnato un termine scadente il 3 aprile per produrre un atto in lingua italiana e per adeguare l’eventuale domanda riconvenzionale alle forme di rito;

- che il 2 aprile 1998 __________, dichiaratasi successore di __________, ha presentato uno scritto in lingua italiana sostanzialmente identico a quello del

17 febbraio;

- che il 7 aprile il Pretore ha citato le parti all’udienza preliminare del 6 maggio 1998;

- che la convenuta non vi è comparsa;

- che l’udienza preliminare è perciò stata ricitata per la data del 2 giugno 1998;

- che il 13 maggio 1998 __________ definitasi rappresentante di __________, ha ribadito, in lingua tedesca, l’inesistenza di una sede a __________ e ha preannunciato che la convenuta avrebbe disertato anche la successiva udienza preliminare;

- che difatti anche all’udienza del 2 giugno 1998 la convenuta non si è presentata;

- che il 6 luglio 1998 è stato escusso il teste notificato dall’attrice;

- che le parti sono state citate al dibattimento finale del 18 settembre 1998;

- che l’11 settembre 1998 la convenuta, assistita dall’avv. __________, ha presentato un memoriale conclusivo chiedente la reiezione della petizione;

- che nella sentenza qui impugnata il Pretore ha ammesso sia la propria competenza territoriale che la pretesa dell’attrice;

- che delle argomentazioni dell’appellante, che postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione per incompetenza del giudice adito, che di quelle della resistente, che chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi;

Considerato

in diritto:

- che il primo scritto della convenuta alla Pretura, quello in lingua tedesca del 17 febbraio 1998, è manifestamente ben lungi dal soddisfare le esigenze formali e sostanziali di una risposta di causa ex art. 170 CPC, carenze perpetuate in tutti gli atti della convenuta, o dell’irrituale rappresentante __________, eccezion fatta per le conclusioni 11 settembre 1998;

- che il Pretore, invece di intimare all’attrice il primo scritto della resistente con un termine per le osservazioni sulla questione del foro, avrebbe dovuto procedere ai sensi dell’art. 142 cpv. 3 CPC;

- che, stante la situazione, si imponeva altresì l’intimazione alla convenuta di un termine per munirsi di un patrocinatore, così come previsto dall’art. 39 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 39, n. 5, 11);

- che l’avere disatteso queste chiare norme di procedura in favore di quanto descritto nei considerandi precedenti configura una manifesta violazione del

diritto di essere sentiti della convenuta (art. 4 Cost, art. 84 CPC);

- che il pregiudizio che ne è derivato alla convenuta può essere sanato solo con l’annullamento di tutti gli atti di procedura successivi alla petizione, ancorché tale soluzione non sia stata postulata dalla convenuta medesima (art.

142 CPC; II CCA 5 gennaio 1998 in re B. SA/B. SA, 12 marzo 1997 in re R. SA/C. SA e llcc., 20 febbraio 1997 in re D./F.; Cocchi/Trezzini, ibidem);

- che comunque la sentenza che accoglie nel merito la domanda condannatoria dell’attrice risulta insostenibile anche per un altro motivo;

- che si deve in effetti ritenere che il Pretore, assegnando all’attrice il 18 febbraio 1998 un termine di 10 giorni per esprimersi sulla questione della competenza territoriale, abbia avviato una procedura preliminare -precedente anche alla presentazione della risposta sul merito della causavolta al solo accertamento di tale questione (II CCA 24 settembre 1998 in re V. SA/Z. srl), e non abbia invece inteso avere ricevuto la risposta di causa, caso per il quale avrebbe semmai lasciato all’attrice di profittare del consueto termine per la replica;

- che di conseguenza anche l’udienza preliminare, l’istruttoria e il giudizio prolato andavano limitati alla sola questione della competenza territoriale, senza possibilità di decidere, prematuramente, anche il merito della vertenza;

- che, come già detto, va pertanto annullato ogni atto di procedura successivo all’introduzione della petizione, ripristinando così il diritto della convenuta a presentare la risposta di causa;

- che gli oneri di questa procedura possono essere accollati all’attrice, che resiste al gravame;

Per i quali motivi, richiamati gli art.

148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

9 novembre 1998 __________ è evaso ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza la sentenza 19 ottobre 1998 della Pretura di Locarno-Città è dichiarata nulla, come pure tutti gli atti della causa OA.98.008 successivi all’introduzione della petizione.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 750.--

b) spese fr. 50.--

T o t a l e fr. 800.--

già anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 800.-- per ripetibili di appello.

III. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario