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12.1998.24 • TRAC TI 12.1998.24 Generato dall'IA

Credit Assignment Dispute and Procedural Cost Allocation After Withdrawal

Numero d'incarto 12.1998.24
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An initial action seeking to invalidate a credit assignment and provisionally freeze a substantial bank account amount was withdrawn by the plaintiff, leading the lower court to dismiss the case and assess only minimal costs against the plaintiff without awarding procedural costs to the defendant. The appellate court addressed the defendant's appeal, which argued for an award of CHF 25,000 in costs, finding that the defendant's response brief was timely filed before the case was formally struck and thus admissible; the court reasoned that a withdrawal inherently obligates the withdrawing party to compensate the opposing party for costs incurred, and calculating the appropriate compensation based on the substantial claim value and the time spent preparing the defense, the court partially granted the appeal, modifying the lower court's decision to award the defendant CHF 18,400 in procedural costs for the first instance plus apportioned appeal costs.

Regesto Legislator

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Art. 340 lit. d CPC, Art. 321 CPC, Art. 322 CPC, Art. 9 TOA, Art. 11 TOA, Art. 152 CPC; Credit Assignment Dispute and Procedural Cost Allocation After Withdrawal: The appellate court addressed the defendant's appeal, which argued for an award of CHF 25,000 in costs, finding that the defendant's response brief was timely filed before the case was formally struck and thus admissible; the court reasoned that a withdrawal inherently obligates the withdrawing party to compensate the opposing party for costs incurred, and calculating the appropriate compensation based on the substantial claim value and the time spent preparing the defense, the court partially granted the appeal, modifying the lower court's decision to award the defendant CHF 18,400 in procedural costs for the first instance plus apportioned appeal costs.

Parole chiave

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cessione del credito valore litigioso spese di procedura desistenza dall'azione imputazione dei pagamenti mancato anticipo delle spese Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 77 cpv. 2 e 3 CPC

Cited as the general principle that withdrawal of the case entails the obligation to pay costs/indemnities (ripetibili) to the defendant.

art. 148 CPC

Cited as the basis for allocating court costs and indemnities (ripetibili) in the appeal procedure according to the outcome (soccombenza).

art. 11 TOA

Used to determine the method of calculating the indemnity (onorario) due to the case withdrawal.

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Testo completo

Incarto n. 12.98.00024 · Lugano 9 luglio 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.902 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione con richiesta di provvedimenti cautelari 1° dicembre 1997 da

__________ (avv. __________) contro

__________ (avv. __________)

con cui l’attrice ha chiesto l’accertamento della falsità dell’atto di cessione di credito sottoscritto il 17 giugno 1995 da __________ in favore della convenuta, e in via cautelare che sia fatto ordine alla __________ di __________ di vietare atti di disposizione sul conto “__________ ” intestato all’attrice limitatamente all’importo di fr. 3’879’462.-- oltre interessi;

Domande ritirate dall’attrice con scritto 9 gennaio 1998, così che il Pretore con decreto 12 gennaio 1998 ha stralciato la lite dai ruoli gravando la procedente della tassa di giustizia e delle spese per complessivi fr. 80.--;

Appellante la convenuta, che con gravame del 19 gennaio 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di attribuirle fr. 25’000.-- per ripetibili;

Mentre l’attrice con osservazioni 19 febbraio 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

Letti ed esaminati gli atti,

Considerato

in fatto ed in

diritto

che con la petizione 1° dicembre 1997 l’attrice ha formulato le domande riportate in ingresso;

che essa nelle osservazioni all’appello (pag. 6) ammette che il valore della causa è pari ad almeno fr. 3’879’462.--;

che il Pretore in data 2 dicembre 1997 non ha ritenuto di potere accogliere inaudita parte la domanda cautelare, ed ha perciò citato le parti al contraddittorio del 14 gennaio 1998, assegnando nel contempo alla convenuta un termine di 30 giorni per presentare l’allegato di risposta;

che l’attrice con lettera 9 gennaio 1998 ha dichiarato di ritirare la petizione;

che il Pretore con decreto datato 13 gennaio 1998, ma intimato il 12 gennaio, a seguito della desistenza dell’attrice ha stralciato la causa dai ruoli, prelevando tasse e spese per complessivi fr. 80.-- ma senza attribuire ripetibili alla convenuta;

che il medesimo 12 gennaio 1998 la convenuta ha introdotto un voluminoso allegato responsivo datato 9 gennaio 1998,

che con l’appello che ci occupa, in cui subordinatamente si invoca il titolo di revisione di cui all’art. 340 lit. d CPC per avere omesso il Pretore di considerare il lavoro di patrocinio svolto, la convenuta si lamenta della mancata attribuzione di un’indennità ripetibile che ritiene, stanti il valore di causa, il tempo da lei profuso e la temerità della lite, pari a fr. 25’000.--;

che la controparte nelle proprie osservazioni si è opposta al gravame, invocando l’art.

321 CPC per contestare l’ammissibilità processuale dell’allegato di risposta della convenuta, contestando inoltre l’applicabilità dell’art. 340 lit. d CPC invocato da controparte e ritenendo comunque ingiustificata la richiesta di fr. 25’000.-- per ripetibili;

che, contrariamente all’opinione dell’attrice, va ritenuto che l’allegato di risposta è stato prodotto dalla convenuta entro il termine assegnatole e in un momento in cui la lite non risultava essere formalmente stata stralciata dai ruoli, e che esso è stato acquisito agli atti dal Pretore e trasmesso a questa Camera come parte dell’incarto;

che in simili circostanze non torna applicabile l’invocato art. 321 CPC, che sanziona la produzione di documenti -e in generale l’adduzione di novaavanti all’autorità d’appello, non essendoci in concreto alcun irrituale tentativo della convenuta di fare acquisire atti estranei alla prima procedura;

che in ogni caso, stanti le particolari circostanze ed in specie l’inesistenza di negligenza processuale da parte della convenuta, si giustificherebbe da parte di questa Camera l’assunzione agli atti della risposta di causa sulla scorta dell’art.

322 CPC;

che in linea di principio è del tutto pacifico che il ritiro della causa comporta desistenza da parte dell’attrice, e perciò l’obbligo di corrispondere alla convenuta un’indennità per ripetibili (art. 77 cpv. 2 e 3 CPC; II CCA 20 maggio 1998 in re S. e llcc/W., 10 novembre 1997 in re A. SA in fallimento/S. SA);

che il Pretore non poteva perciò senz’altro prescindere dall’attribuzione di ripetibili, atteso oltretutto che egli sapeva che la convenuta era patrocinata da un legale, che il termine per la presentazione di risposta era prossimo alla scadenza e che l’udienza di discussione provvisionale era imminente, così da doversi ritenere come ragionevolmente certa l’avvenuta effettuazione di atti di patrocinio suscettibili di essere remunerati, ancorché non ancora formalizzati;

che in simili circostanze sarebbe invece stato opportuno che il Pretore prima di stralciare la lite interpellasse la parte convenuta in ossequio al di lei

diritto di essere sentita;

che l’effetto devolutivo dell’appello consente a questa Camera di colmare la lacuna del giudizio pretorile e di esprimersi sull’indennità ripetibile spettante alla convenuta, senza che vi sia necessità di pronunciarsi sull’asserita esistenza di un motivo di revisione ex art. 340 lit. d CPC, questione a questo punto non strettamente rilevante ai fini del giudizio;

che le ripetibili minime che avrebbero dovuto essere accordate alla convenuta se la reiezione della petizione per l’importo di almeno fr. 3’879’462.-- di cui alla domanda di giudizio fosse avvenuta con una sentenza sul merito non avrebbero dovuto essere inferiori a fr. 116’000.-- applicando la percentuale minima di cui all’art. 9 TOA;

che il fatto che la lite è venuta meno a seguito della desistenza dell’attrice impone l’applicazione della norma dell’art. 11 TOA e quindi della nota formula che media l’onorario ad valorem con quello a tempo;

che l’indicazione dell’appellante di un dispendio di tempo di 8 giorni, contestata dall’attrice, è invero assai generica;

che si può tuttavia stimare che il lavoro necessario alla redazione dell’allegato responsivo di 39 pagine abbia impegnato il patrocinatore della convenuta almeno per complessive 40 ore;

che all’importanza e alla complessità della causa può essere ritenuta consona una retribuzione oraria di fr. 250.-/h (II CCA 20 maggio 1998 citata);

che l’onorario calcolato solo sulla base del dispendio di tempo sarebbe pertanto di fr. 10’000.--;

che in base a questi elementi l’applicazione della predetta formula conduce ad un onorario di fr. 18’400.--;

che, contrariamente alle tesi dell’appellante, non risultano dall’incarto elementi che consentano una maggiore attribuzione di ripetibili, non potendosi in particolare desumere dal solo ritiro dell’azione l’esistenza di una lite temeraria ex art. 152 CPC;

che proprio la minuziosa e completa esposizione di fatti e diritto di cui alla risposta depone implicitamente contro la tesi della lite temeraria, non necessitando secondo la comune esperienza un allegato di 39 pagine per fronteggiare un’azione temeraria riassunta in sole 7 pagine;

che l’appello è di conseguenza parzialmente accolto ai sensi dei considerandi che precedono;

che le spese e le ripetibili di questa procedura seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC);

Per i quali motivi

visti, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia

I. L’appello

19 gennaio 1998 di __________ è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo 2. del decreto 13 gennaio 1998 del Pretore di Lugano, sezione 1, viene così riformato:

2. La tassa di giustizia in fr. 50.-- e le spese in fr. 30.-- sono a carico della parte attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 18’400.-- per ripetibili.

II Le spese della procedura d’appello consistenti in fr. 480.-- di tassa di giustizia e in fr. 20.-- di spese (totale fr. 500.--), già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/4 e per 3/4 sono a carico dell’attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 600.-- per parte di ripetibili di appello.

III. Intimazione a:

__________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario