Tenants' Eviction Appeal Dismissed Over Procedural Flaws and Untimely Extension Request
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a summary eviction procedure, the lower court granted the landlord's request to evict the tenants from their apartment, and the tenants appealed, alleging improper prior conduct by the building management and seeking a short delay in the eviction date until mid-November to secure new accommodation. The appellate court dismissed the appeal, noting significant formal defects in the filing and reasoning that the tenants' complaints about management were irrelevant to the eviction prerequisites, while further explaining that a judicial extension of the eviction deadline beyond the strictly necessary humanitarian/practical period is not a recognized legal instrument, especially as the tenants had already been afforded sufficient time following the termination notice.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 506 CPC, Art. 309 cpv. 2 CPC, Art. 313bis CPC, Art. 148 CPC, art. 309 CPC; Tenants' Eviction Appeal Dismissed Over Procedural Flaws and Untimely Extension Request: The appellate court dismissed the appeal, noting significant formal defects in the filing and reasoning that the tenants' complaints about management were irrelevant to the eviction prerequisites, while further explaining that a judicial extension of the eviction deadline beyond the strictly necessary humanitarian/practical period is not a recognized legal instrument, especially as the tenants had already been afforded sufficient time following the termination notice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to reject the appeal during the preliminary examination stage.
Cited in the grounds for the decision to reject the appeal regarding the eviction procedure.
Cited in the grounds for the decision, specifically concerning formal deficiencies in the appeal document.
Applied to determine that costs follow the event (loser pays).
Testo completo
Incarto n. 12.98.00235 · Lugano 4 novembre 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria per lo sfratto dei conduttori -inc. no. DI.98.00126 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord-
promossa con istanza 3 agosto 1998 da
__________ (rappr. da __________) contro
__________ __________
che il Pretore, con decreto 15 ottobre 1998, ha accolto ordinando ai convenuti di mettere a libera disposizione dell’istante l’appartamento no. __________ di 4 1/2 locali al III piano, nello stabile sito in __________ a __________;
Ed ora sull’appello inoltrato il 30 ottobre 1998 dai convenuti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
considerato
in fatto ed in
diritto
che con la decisione qui impugnata il Pretore ha decretato lo sfratto dei convenuti dall’appartamento no. __________ di 4 1/2 locali al III piano sito nello stabile in __________ a __________;
che con l’atto ricorsuale i convenuti rimproverano in sostanza all’amministrazione dello stabile di aver a suo tempo tenuto nei loro confronti un atteggiamento scorretto e chiedono in definitiva di poter rimanere nell’appartamento almeno fino al 15/16 novembre, data per la quale essi hanno dichiarato di aver trovato un’altra sistemazione;
che giusta l’art. 506 CPC nei casi di cessata locazione o affitto, per qualsiasi motivo, o di comodato, non avvenendo la riconsegna della cosa locata, affittata o data in comodato, il locatore può domandare direttamente lo sfratto al Pretore con istanza motivata;
che a prescindere dalle gravi carenze formali dell’atto di appello -che a più riprese viola le disposizioni dell’art. 309 cpv. 2 CPC e che già per questo motivo sarebbe nullo (cpv. 5)- è evidente che i motivi addotti dagli appellanti non possono in alcun modo comportare la riforma del primo giudizio;
che, innanzitutto, i numerosi -e spesso confusirimproveri mossi nei confronti dell’amministrazione dello stabile con particolare riferimento al periodo in cui il contratto di locazione era in essere non appaiono per nulla rilevanti per l’esito di questa causa, essendo per lo più fini a sé stessi e in ogni caso non censurando l’avverarsi dei presupposti per la concessione dello sfratto, tanto è vero che dagli stessi non si possono assolutamente dedurre le circostanze per cui la pronuncia dello sfratto non sarebbe giustificata;
che nemmeno la richiesta di poter rimanere nell’appartamento almeno fino al 15/16 novembre può essere accolta, il differimento dello sfratto, implicitamente postulato con tale argomentazione, non essendo un istituto previsto dalla nostra legislazione (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 4 ad art. 506; IICCA 22 febbraio 1994 in re F./P., 7 aprile 1994 in re H./S., 14 febbraio 1995 in re O./A. SA, 27 giugno 1995 in re R. e F./M., 23 agosto 1995 in re A./P., 24 ottobre 1995 in re R./P., 5 agosto 1996 in re B./S. SA, 14 ottobre 1996 in re
G. SA/ D., 26 giugno 1997 in re R./P.);
che in effetti con lo sfratto l'autorità giudicante deve accordare all'inquilino il termine strettamente indispensabile sul piano umanitario e pratico per trovarsi una nuova sistemazione, mentre eccezionalmente l'autorità di esecuzione dello sfratto può concedere un termine di moratoria, di breve durata, a condizione però che vi siano delle ragioni elementari di umanità (malattia grave o decesso dell'inquilino o di un membro della famiglia, età avanzata o situazione economica modesta; Droit du bail, n. 3/1991 n. 29; IICCA 14 ottobre 1996 in re G. SA/D., 26 giugno 1997 in re R./P.);
che, nel caso concreto, i convenuti hanno tuttavia già beneficiato di termini sufficienti per la ricerca di un nuovo appartamento e per abbandonare i locali (la disdetta essendo datata 13 luglio 1998, con effetto dal 31 luglio 1998) sicuramente superiori a quelli intesi come di breve durata dalla giurisprudenza;
che l’appello deve così essere respinto già in occasione dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, di modo che, per evidenti motivi di economia processuale, non torna conto intimare il gravame alla controparte per le osservazioni, stante la chiara situazione giuridica e la necessità di dar corso, con celerità, alla procedura di sfratto (IICCA 19 settembre 1994 in re F.F. SA/I., 26 settembre 1994 in re B./S., 23 agosto 1995 in re A./P., 5 agosto 1996 in re B./S. SA, 26 giugno 1997 in re R./P., 6 agosto 1997 in re A./Z., 29 maggio 1998 in re S./M. e lc.);
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
per i quali motivi
visti gli art. 148, 309, 313bis e 506 CPC
pronuncia 1. L’appello
30 ottobre 1998 di __________ e __________ è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 80.- e le spese di fr. 20.-, da anticipare dagli appellanti in solido, restano a loro carico.
3. Intimazione a: - __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario