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12.1998.224 • TRAC TI 12.1998.224 Generato dall'IA

Mortgage Restitution Case: Appeal Inadmissible Due to Procedural Ruling on Fee Extension

Numero d'incarto 12.1998.224
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In a dispute concerning the restitution of a mortgage bond, the lower court struck the defendant's counterclaim because the defendant/appellant failed to pay the required advance for court fees by the deadline, despite sending a request for an extension on the due date. The appellate court held that the lower court's decision involved two components: the rejection of the extension request and the striking of the counterclaim, but since a decision on an extension of procedural deadlines is a procedural ruling that is not subject to appeal, the appeal directed solely against the rejection of the extension request was deemed inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 94 CPC, Art. 95 CPC, Art. 313bis CPC, art. 66 al. 1 LTF; Mortgage Restitution Case: Appeal Inadmissible Due to Procedural Ruling on Fee Extension: The appellate court held that the lower court's decision involved two components: the rejection of the extension request and the striking of the counterclaim, but since a decision on an extension of procedural deadlines is a procedural ruling that is not subject to appeal, the appeal directed solely against the rejection of the extension request was deemed inadmissible.

Parole chiave

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obbligazione fondiaria termine processuale perentorio procedura di realizzazione del pegno immobiliare domanda riconvenzionale opposizione tardiva istanza tardiva di restituzione dei termini Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

Used to declare the appeal inadmissible because it concerned a procedural order.

art. 94 CPC

Cited in the reasoning to characterize the rejected decision (denial of term extension) as a procedural order (Ordinanza).

art. 95 CPC

Cited in the reasoning to establish that the order being appealed is not appealable.

art. 66 al. 1 LTF

The court order imposes the judgment costs on the appellant as the losing party.

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Testo completo

Incarto n. 12.98.00224 · Lugano 22 ottobre 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.97.599 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 8 agosto 1997 da

__________ rappr. dallo studio legale __________ Contro

__________

in materia di restituzione di una cartella ipotecaria consegnata nell’ambito di un mandato mentre il convenuto, con azione riconvenzionale, chiede che l’attore lo liberi dalle obbligazioni assunte, in particolare mettendogli a disposizione altre cartelle ipotecarie o risarcendolo del relativo valore.

Ed ora sull’appello 16 ottobre 1998 del convenuto nei confronti dello stralcio della domanda riconvenzionale pronunciato dal Segretario assessore, con decreto

23 settembre 1998, a seguito del mancato versamento di un anticipo per tasse e spese di giustizia.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

che, con ordinanza

2 settembre 1998, è stato assegnato al convenuto e attore riconvenzionale avv. __________ un termine scadente al 22 settembre 1998 per versare l’importo di Fr. 1’000.- a valere quale anticipo per tasse e spese di giudizio, con l’avvertenza che la decorrenza infruttuosa del termine avrebbe comportato lo stralcio dell’azione riconvenzionale;

che il 22 settembre 1998, con lettera raccomandata ricevuta il giorno successivo, l’avv. __________ ha indirizzato alla Pretura una domanda di proroga del termine per procedere al versamento del chiesto anticipo;

che, con il decreto qui impugnato, il primo giudice, dopo aver indicato nei considerandi della sua pronuncia che la domanda di proroga del termine non poteva venire accolta perché tardiva e dopo aver accertato che l’anticipo non era stato prestato, ha stralciato dai ruoli l’azione riconvenzionale;

che l’appellante chiede che l’azione riconvenzionale sia mantenuta nei ruoli e che l’istanza di proroga del termine per versare l’anticipo richiestogli venga accolta;

che, a giustificazione delle sue domande, argomenta che il Pretore non poteva ritenere tardiva la domanda di proroga poiché la stessa era stata spedita prima della scadenza del termine;

che la decisione del Pretore, qui impugnata, ha una duplice valenza: quella di respingere la domanda di proroga che, anche se non sanzionata con precipuo dispositivo, appare dalla motivazione e quella di stralciare l’azione riconvenzionale per l’accertato mancato tempestivo versamento dell’anticipo;

che l’appellante, come già indicato, non censura in sé lo stralcio per mancato versamento che ritiene ineccepibile se non fosse errata la conclusione del Pretore sulla domanda di proroga che critica poiché, siccome inviata l’ultimo giorno del termine, non potrebbe essere ritenuta tardiva;

che la decisione sulla domanda di proroga di un termine riguarda un provvedimento disciplinante il processo poiché serve ad imporre alle parti il rispetto delle norme processuali e viene emanato nelle forme dell’ordinanza (art. 94 CPC) che non è appellabile (art. 95 CPC);

che, di conseguenza, l’appello dell’avv. __________ che si rivolge unicamente nei confronti della decisione che respinge la sua domanda di proroga del termine è irricevibile e come tale va sanzionato già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;

che le spese seguono la soccombenza dell’appellante;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

1. L’appello 16 ottobre 1998 dell’avv. __________ è irricevibile.

2. La tassa e le spese di giudizio in complessivi Fr. 100.- sono a carico dell’appellante.

3. Intimazione a: __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario