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12.1998.211 • TRAC TI 12.1998.211 Generato dall'IA

Electric Utility Service Charge Dispute and Jurisdictional Error

Numero d'incarto 12.1998.211
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An electric utility sued former tenants for an outstanding bill of over 8,000 currency units, following a transfer of service at the beginning of the tenancy and subsequent billings to both occupants, which the tenants disputed regarding consumption amounts and contract validity. The appellate court annulled the lower court's judgment, ruling that the relationship between the public utility provider and the user is governed by public law, which mandates that disputes over such services must be brought before the administrative authorities, not the ordinary civil courts, thus rendering the initial judgment void due to a lack of jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 97 cifra, Art. 1 CPC, Art. 40 LMSP, Art. 28 LALEF, Art. 80 LEF, Art. 142 cpv. 1 litt; Electric Utility Service Charge Dispute and Jurisdictional Error: The appellate court annulled the lower court's judgment, ruling that the relationship between the public utility provider and the user is governed by public law, which mandates that disputes over such services must be brought before the administrative authorities, not the ordinary civil courts, thus rendering the initial judgment void due to a lack of jurisdiction.

Parole chiave

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incompetenza per materia pubblica utilità causa civile contratto di fornitura di servizi trasferimento della locazione competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 97 cifra
Il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa (e quindi anche in appello) l’esistenza dei presupposti processuali e tra questi la giurisdizione (art. 97 cifra 1 CPC) ossia la competenza a decidere, quale tutela dei diritti delle parti in lite, in relazione ad un caso concreto.
Art. 1 CPC
Cited in the reasoning section regarding the exercise of civil jurisdiction by ordinary courts, which is relevant to the finding of jurisdictional error.
Art. 40 LMSP
Art. 28 LALEF
Art. 80 LEF
28 LALEF che parifica a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF le decisioni definitive di autorità comunali o d’altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico.
Art. 142 cpv. 1 litt
La mancanza del presupposto della giurisdizione, e quindi l’incompetenza del Pretore, comporta la nullità della sua sentenza (art. 142 cpv. 1 litt.
art. 142 cpv. 1 litt. a CPC
Cited as the legal basis for declaring the lower court's judgment null due to the lack of jurisdiction.
art. 97 cifra 1 CPC
Cited in the reasoning section regarding the court's duty to examine procedural prerequisites, specifically jurisdiction, which underpins the ruling.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 142 cpv. 1 litt. a CPC

Cited as the legal basis for declaring the lower court's judgment null due to the lack of jurisdiction.

art. 97 cifra 1 CPC

Cited in the reasoning section regarding the court's duty to examine procedural prerequisites, specifically jurisdiction, which underpins the ruling.

art. 1 CPC

Cited in the reasoning section regarding the exercise of civil jurisdiction by ordinary courts, which is relevant to the finding of jurisdictional error.

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Testo completo

Incarto n. 12.98.00211 · Lugano 17 marzo 1999/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.150 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 19 settembre 1995 da

__________ (patr. dall’avv. __________) Contro

__________ e __________ (entrambi patr. __________)

e nella quale sono intervenuti in lite, su denuncia dei convenuti, __________ e __________ (patr. dall’avv. __________)

con cui l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti, quali debitori solidali, al pagamento di fr. 8'147.40 oltre interessi al 5% dal 12 novembre 1994, a titolo di controprestazione per fornitura di energia elettrica.

Domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore, con sentenza del 14 settembre 1998, ha integralmente accolto.

Appellanti i convenuti che, con atto di appello del 5 ottobre 1998, postulano la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione.

Appello al quale l'attrice con osservazioni del 10 novembre 1998 si oppone, chiedendo la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

Considerato

In fatto e in

diritto

1. Dal

1. luglio 1992 al 30 settembre 1994 i signori __________ e __________ hanno occupato in locazione un appartamento in via __________ a __________.

All’inizio della locazione la __________ (__________), concessionaria per la fornitura di energia elettrica nel __________, ha provveduto ad effettuare il trapasso di abbonamento per l'approvvigionamento di energia elettrica dai precedenti inquilini al signor __________.

All'inizio del 1994, la convenuta ha provveduto a pagare, tramite tre bonifici bancari, una fattura per il consumo dell’energia elettrica indirizzata al signor __________ L'attrice ne ha dedotto che entrambi i convenuti intendessero essere parte alle relazioni contrattuali ed ha di conseguenza completato il documento di conferma di abbonamento con il nome della signora __________; le successive fatture sono state intestate a "__________".

2. Il

13 ottobre 1994 la __________ ha emesso, a carico dei convenuti, una fattura di fr. 8'147.70 relativa al consumo di energia elettrica dal 29 settembre 1993 all'11 ottobre 1994.

Il

25 ottobre 1994 i convenuti hanno presentato reclamo alla __________ contestando la correttezza dei dati contenuti nella fattura in particolare poiché attestanti un consumo manifestamente esagerato se confrontato con quello dell'anno precedente.

La __________ ha giustificato l'aumento del consumo con l'installazione di una caldaia più potente.

3. Di fronte al reiterato rifiuto di versamento dell’importo fatturato la __________, con petizione del 19 settembre 1995, ha dunque chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 8'147.70 oltre interessi al 5% dal 12.11.1994 ed il rigetto delle opposizioni interposte ai precetti esecutivi lori fatti intimare.

I convenuti si sono opposti alla petizione: premessa la carenza di legittimazione passiva di __________, che non avrebbe concluso contratto alcuno con l'attrice, i convenuti contestano la correttezza del rilevamento e del conteggio operato dall'attrice, il diritto di quest'ultima di conteggiare i kWh 20'000 nella fattura del 13 ottobre 1994, l'ammissibilità della tassa di potenza per tale consumo, come pure l'applicabilità al loro caso del tariffario redatto dalla __________ Inoltre, essi considerano il modo di procedere della __________, che non li avrebbe informati di un così ingente consumo della loro caldaia, poco trasparente e vi ravvisano una lesione contrattuale.

4. Nel giudizio impugnato il Pretore, dopo avere respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di __________ ha ritenuto non provate buona parte delle allegazioni dei convenuti ed ha ritenuto non fondate le altre. Il Giudice di prime cure ha dunque accolto integralmente le pretese dell'attrice.

I convenuti chiedono, in appello, la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la petizione, mentre la parte attrice ha postulato la conferma della pronuncia di prima istanza.

5. Il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa (e quindi anche in appello) l’esistenza dei presupposti processuali e tra questi la giurisdizione (art. 97 cifra 1 CPC) ossia la competenza a decidere, quale tutela dei diritti delle parti in lite, in relazione ad un caso concreto. I giudici ordinari civili - giudici di pace, pretori e Tribunale di appello (cap. C “Parte civile in ispecie” art. 2 e seg. LOG) - esercitano la giurisdizione civile (art. 1 CPC) e sono loro sottratti i giudizi che riguardano rapporti di diritto pubblico.

Il rapporto giuridico che si instaura tra l’ente pubblico, quale prestatore di un servizio di utilità pubblica (come la distribuzione dell’acqua e dell’energia elettrica), e l’utente è retto dal diritto pubblico ed altrettanto vale, almeno nel Canton Ticino, quando il servizio pubblico è gestito in concessione da un organismo di diritto privato come avviene nel caso concreto. Infatti la Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) stabilisce espressamente che tali rapporti sono retti dal diritto pubblico e, in ogni caso, l’art. 40 LMSP prevede l’applicazione della procedura amministrativa (reclamo al dipartimento dell’interno, ora delle istituzioni e eventuale ricorso al Tribunale amministrativo) alle contestazioni fra utenti e azienda municipalizzata o concessionaria (RDAT 1996 II n. 5 consid. 3b). Proprio in sede di dibattito granconsigliare sull’approvazione della nuova LMSP venne infatti anche respinta una proposta che intendeva sottoporre le contestazioni tra utente e azienda alla competenza dei tribunali civili (RDAT 1991 II n. 14, pag. 46 in fine).

6. Il Pretore non era quindi competente giurisdizionalmente a decidere la controversia tra le parti che invece andava portata, a seguito del reclamo dei convenuti, alla conoscenza ed alla decisone del Dipartimento delle istituzioni.

Nel caso di mancato reclamo dell’utente ma di sua unica neghittosità nel pagare la fattura dell’azienda elettrica quest’ultima, sempre che la sua bolletta contenga i rimedi di diritto previsti dall’art. 40 LMSP, potrà prevalersi nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione della norma dell’art.

28 LALEF che parifica a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF le decisioni definitive di autorità comunali o d’altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico.

7. La mancanza del presupposto della giurisdizione, e quindi l’incompetenza del Pretore, comporta la nullità della sua sentenza (art. 142 cpv. 1 litt. a CPC).

Per la particolarità dell’esito della procedura d’appello che si risolve per considerazioni fondamentali che il Pretore doveva affrontare d’ufficio e che le parti non hanno individuato non si prelevano tasse o spese di giudizio e non si assegnano ripetibili.

Per i quali motivi

visti gli art. 1,

97 e 142 CPC

dichiara e pronuncia

1. La sentenza 14 settembre 1998 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna in re ____________________ (inc. no. OA.96.00150) è dichiarata nulla.

2. Non si prelevano tasse o spese e non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario