Plaintiffs' Withdrawal of Traffic Claim Constitutes Desistment Requiring Reimbursement of Defendant's Legal Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal regarding a traffic accident claim where the plaintiffs withdrew their petition after the defendant answered, the appellate court ruled that the withdrawal constituted a desistment, obligating the plaintiffs to reimburse the defendant for legal costs, overturning the lower court's decision to waive costs. The court reasoned that under the applicable procedural rules, withdrawal mandates the payment of costs to the non-withdrawing party, and considering the value of the initial claim and the defendant's incurred time, the requested award of 4,500 was deemed reasonable and even slightly below the amount calculated by the required mediation formula, thus warranting full acceptance of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9 TOA, Art. 11 TOA, Art. 77 cpv. 3 CPC, art. 148 e seg. CPC; Plaintiffs' Withdrawal of Traffic Claim Constitutes Desistment Requiring Reimbursement of Defendant's Legal Costs: The court reasoned that under the applicable procedural rules, withdrawal mandates the payment of costs to the non-withdrawing party, and considering the value of the initial claim and the defendant's incurred time, the requested award of 4,500 was deemed reasonable and even slightly below the amount calculated by the required mediation formula, thus warranting full acceptance of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the basis allowing the equitable taxation of legal fees, which justifies granting the requested indemnity in the final order.
Cited in the preamble to the decision as the legal basis for determining the costs of the appeal procedure.
Cited in the preamble to the decision as the legal basis (Tariffa) for determining the costs of the appeal procedure.
Testo completo
Incarto n. 12.98.00018 · Lugano 20 maggio 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.90 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promossa con petizione 6 giugno 1997 da
__________ contro
__________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di almeno fr. 100’000.-- in conseguenza di un incidente della circolazione;
Domanda avversata dalla convenuta con risposta 3 novembre 1997 e ritirata in data 13 gennaio 1998;
E ora sul decreto 14 gennaio 1998, con cui il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli a seguito della desistenza degli attori, prescindendo dal prelievo di tasse o spese e dall’attribuzione di ripetibili;
Appellante la convenuta, che con gravame del 19 gennaio 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di attribuirle fr. 4’500.-- per ripetibili;
Mentre gli attori con osservazioni 16 febbraio 1998 postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti,
Considerato
in fatto ed in
diritto
che con la petizione gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di almeno fr. 100’000.-- a seguito di un sinistro della circolazione avvenuto a Contone nel 1992;
che la convenuta il 3 novembre 1997 vi si è opposta con il proprio allegato di risposta;
che prima che si procedesse ad atti ulteriori, gli attori con lettera 13 gennaio 1998 hanno dichiarato di ritirare la petizione;
che il Pretore a seguito della desistenza degli attori ha stralciato la causa, senza tuttavia prelevare tasse o spese e senza attribuire ripetibili alla convenuta;
che con l’appello che ci occupa la convenuta si lamenta della mancata attribuzione di un’indennità ripetibile che ritiene, ritenuto il valore di causa e il tempo da lei profuso, pari a fr. 4’500.--;
che la controparte nelle proprie osservazioni si è opposta all’appello, ritenendo di nulla dovere per ripetibili e che comunque quanto richiesto sarebbe eccessivo;
che contrariamente all’opinione degli attori è pacifico che il ritiro della causa comporta desistenza da parte loro, e perciò l’obbligo di corrispondere alla convenuta un’indennità per ripetibili (art. 77 cpv. 2 e 3 CPC; II CCA 10 novembre 1997 in re A. SA in fallimento/S. SA);
che le ripetibili minime che avrebbero dovuto essere accordate alla convenuta se la reiezione della petizione per l’importo di fr. 100’000.-- di cui alla domanda di giudizio fosse avvenuta con una sentenza sul merito - non avrebbero dovuto essere inferiori a Fr. 6’000.- (art. 9 TOA);
che il fatto che la lite è venuta meno a seguito della desistenza dell’attrice impone l’applicazione della norma dell’art. 11 TOA e quindi della nota formula che media l’onorario ad valorem con quello a tempo;
che le indicazioni dell’appellante su un dispendio di tempo di 20 ore e di una retribuzione oraria di fr. 250.-/h possono essere confermate (II CCA citata; II CCA 23 ottobre 1997 in re C./W.);
che di conseguenza la richiesta dell’appellante, inferiore di circa fr. 1’000.- all’importo risultante dall’applicazione della predetta formula, può essere integralmente accolta, atteso che l’art. 77 cpv. 3 CPC prevede la tassazione equitativa delle spese di patrocinio, il che comporta la possibilità per il giudice di oltrepassare i limiti della tariffa (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 77, n. 2);
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG
pronuncia
1. L’appello
19 gennaio 1998 di __________ è accolto e di conseguenza il dispositivo 2. del decreto 14 gennaio 1998 del Pretore di Locarno-Campagna viene così riformato:
" Non si percepiscono tasse e spese.
Gli attori in solido rifonderanno alla convenuta fr. 4’500.-- per ripetibili."
2. Le spese della procedura d’appello consistenti in Fr. 120.- di tassa di giustizia e in Fr. 30.- di spese (totale Fr. 150.-), già anticipati dall’appellante, sono a carico degli attori in solido, che, pure in solido, rifonderanno alla convenuta fr. 400.-- per ripetibili di appello.
3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario