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12.1998.174 • TRAC TI 12.1998.174 Generato dall'IA

Employee Wage Claim Appeal Upheld Over Procedural and Substantive Grounds

Numero d'incarto 12.1998.174
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was lodged against a lower court decision that awarded an employee outstanding salary, a portion of the thirteenth month's pay, and the difference between the salary received and the minimum mandated by the collective bargaining agreement for the 1997/1998 years. The appellate court rejected the appeal because the appellant failed to provide sufficient factual and legal grounds as required for an appeal, attempting instead to introduce new evidence inadmissible at this stage, and because the collective bargaining agreement's minimum wage provisions are imperative and cannot be waived by agreement, rendering the appellant's defense regarding a negotiated lower salary irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 309 cpv. 2 litt, Art. 309 cpv. 5 CPC, Art. 357 CO, Art. 313bis CPC, art. 309 cpv. 2 litt. f CPC; Employee Wage Claim Appeal Upheld Over Procedural and Substantive Grounds: The appellate court rejected the appeal because the appellant failed to provide sufficient factual and legal grounds as required for an appeal, attempting instead to introduce new evidence inadmissible at this stage, and because the collective bargaining agreement's minimum wage provisions are imperative and cannot be waived by agreement, rendering the appellant's defense regarding a negotiated lower salary irrelevant.

Parole chiave

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salario minimo contrattazione collettiva tredicesima eccezioni difensive pagamento continuato del salario indicizzazione dei salari Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

The appeal was rejected at the preliminary examination based on this procedural provision.

art. 357 CO

Mentioned in the reasoning as a basis for rejecting the substance of the appeal (regarding minimum wages), although the final decision relies on procedural inadmissibility/rejection.

art. 309 cpv. 2 litt. f CPC

Cited in the reasoning regarding the formal requirements for the grounds of appeal.

art. 309 cpv. 5 CPC

Cited in the reasoning regarding the nullity of the appeal if formal requirements are missing.

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Testo completo

Incarto n. 12.98.00174 · Lugano 11 settembre 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. CL 98.00073 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza

5 agosto 1998 da

__________ rappr. dal __________ Contro

__________ rappr. dall’amm. Unico __________ in materia di pretese derivanti da contratto di lavoro che il Pretore, con decisione 18 agosto 1998, ha accolto condannando la parte convenuta a versare all’istante l’importo di Fr. 11’216.- lordi, oltre interessi al 5% dal 1.8.1998.

Appellante la società convenuta la quale, con atto di appello 7 settembre 1998, chiede la modifica del primo giudizio nel senso che l’istanza venga respinta, con protesta di spese e ripetibili

Letti ed esaminati gli atti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

che l’istanza di __________, e la successiva sentenza del Pretore che l’accoglie, concerneva il pagamento della mensilità del giugno 1998, ultimo mese di lavoro dell’istante alle dipendenze dello studio di ingegneria __________, della quota parte di tredicesima e della differenza per gli anni 1997/1998 tra il salario effettivamente percepito e quello minimo previsto dal CCL dei disegnatori;

che la parte convenuta, la quale non ha presenziato all’udienza di discussione, impugna, tempestivamente, la decisione di prima istanza chiedendo che l’istanza venga respinta;

che la stringata motivazione dell’appello si limita a giustificare l’assenza al dibattimento per assenza dell’amministratore unico, a semplicemente e genericamente contestare le pretese dell’istante e ad affermare che il salario pattuito risulta da un conteggio allestito dallo stesso ex-dipendente;

che inoltre si producono due documenti e si chiede l’interrogatorio dell’istante;

che, anche nelle particolari procedure per le controversie in materia di lavoro, non è possibile produrre ed invocare nuove prove in sede di appello (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 321 n. 4) con il che quelle presentate ed offerte dall’appellante non possono essere considerate;

che l’argomento della giustificazione data all’assenza della parte convenuta all’udienza di dibattimento rimane, nell’appello, fine a se stesso poiché, con le domande, l’appellante non ne deduce la violazione del diritto di essere sentito postulando la nullità della sentenza rispettivamente la restituzione del termine;

che, in ogni caso, l’assenza di una parte non è motivo sufficiente per giustificare la mancata partecipazione ad un’udienza quando poi quella stessa parte è avvertita e deve attendersi l’avvio di una procedura giudiziaria (come in concreto, cfr. lettera

24 luglio del __________ doc. D) e di conseguenza organizzarsi convenientemente qualora dovesse assentarsi;

che l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 309 cpv. 2 litt. f CPC) e se tale formalità manca l’appello è nullo (art. 309 cpv. 5 CPC);

che non è sufficiente a costituire valida motivazione d’appello, il cui scopo è quello di sottoporre a verifica le argomentazioni del giudizio di primo grado, una semplice e generica contestazione delle pretese avversarie o l’indicazione, probabilmente riferita al minimo salariale del CCL riconosciuto dal Pretore, che il dipendente aveva accettato il salario pattuito;

che già per questi motivi l’appello deve essere dichiarato irricevibile;

che, anche se si volesse ritenere quale bastante motivazione, l’accenno al salario pattuito da contrapporsi a quello minimo del CCL l’appello non avrebbe miglior sorte poiché ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di categoria non si può derogare, siccome clausole aventi effetto diretto ed imperativo, nemmeno con il consenso del lavoratore (art. 357 CO);

che l’appello può così essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità, per economia di giudizio, di intimarlo per osservazioni alla controparte;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

1. L’appello 7 settembre 1998 di __________ è, per quanto ricevibile, respinto.

2. Non si prelevano tasse o spese.

3. Intimazione a: - __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario