Appellate Court Overturns Peremption Ruling Based on Bankruptcy Suspension of Proceedings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe lower court struck a case from the rolls due to peremption under Article 351 CPC, as no procedural act had occurred for more than two consecutive years since August 24, 1994; however, the appellate court overturned this decision because the plaintiff's bankruptcy declaration on July 11, 1995, legally suspended the proceedings pursuant to Article 207 of the Bankruptcy Act (LEF), which consequently interrupted the running of the peremption period before it could be completed, meaning the conditions for striking the case were not met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 351 CPC, Art. 207 LEF, art. 66 al. 1 LTF; Appellate Court Overturns Peremption Ruling Based on Bankruptcy Suspension of Proceedings: che l'accoglimento dell'appello è la conseguenza di un'iniziativa processualmente scorretta del primo giudice e di conseguenza non si prelevano tasse o spese di giudizio mentre le ripetibili sono a carico dello Stato (I CCA 27.9.1993 P. c.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe core issue regarding the dismissal due to lapse (perenzione) was analyzed using this article, leading to the appeal being granted.
This article on the suspension of proceedings due to bankruptcy was used to determine that the lapse period did not complete, thus forming the basis for the appeal's success.
This rule governs the costs assessment, leading to the decision not to levy judicial fees and expenses.
Testo completo
Incarto n. 12.98.00170 · Lugano 11 settembre 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.95.00604 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 3 febbraio 1992 da
__________ rappr dall’avv. __________ Contro
__________ rappr. dall’avv. __________
per ottenere il pagamento dell’importo di Fr. 24’954.60 oltre interessi e spese e che il Pretore, con decreto 11 agosto 1998, ha stralciato dai ruoli per intervenuta perenzione.
Appellante la parte attrice la quale, con atto di appello 7 settembre 1998, chiede che il decreto di stralcio venga annullato mentre la controparte, con scritto 10 settembre 1998, aderisce alle conclusioni dell’appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per la perenzione dell’art. 351 CPC poiché, a far tempo dal 24 agosto 1994 (data di un’istanza di completazione di perizia) e quindi per più di due anni consecutivi, nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale;
che la parte attrice contesta il verificarsi della perenzione poiché la dichiarazione di fallimento a suo carico dell’11 luglio 1995 ha sospeso, per l’art. 207 LEF, la procedura e di conseguenza anche la decorrenza del termine di perenzione la quale non si sarebbe così compiuta;
che nella misura in cui una parte contesta dal profilo oggettivo il verificarsi della perenzione é ricevibile l'appello contro il decreto di stralcio (I CCA 6.12.1994 Di
R. c. Di R.);
che, nel caso concreto, la causa di merito è sospesa ex lege (art. 207 LEF) a far tempo dall’11 luglio 1995;
che a quel momento la perenzione non era ancora intervenuta e che, nel seguito, la sospensione ha determinato l’interruzione della decorrenza del termine di perenzione (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 351 n. 7);
che le condizioni per stralciare la causa dai ruoli così come evocate dal Pretore non si sono realizzate e la sua pronuncia (del resto anche almeno annullabile per essere stata emanata in un momento di sospensione obbligatoria del processo) deve essere annullata;
che l'accoglimento dell'appello è la conseguenza di un'iniziativa processualmente scorretta del primo giudice e di conseguenza non si prelevano tasse o spese di giudizio mentre le ripetibili sono a carico dello Stato (I CCA 27.9.1993 P. c.
P. e II CCA 19.9.1994 F. SA c. I.);
Per i quali motivi
pronuncia
1. L’appello è accolto e di conseguenza il decreto di stralcio 11 agosto 1998 della causa inc. no. OA.95.604 della Pretura di Lugano, sez. 2 in __________ (ora in fallimento) c. __________ è annullato.
2. Non si prelevano tasse e spese mentre lo __________ verserà alla parte attrice Fr. 300.- per indennità ripetibile.
3. Intimazione a: - __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario