Appellant v. Respondent: Appeal on Procedural Costs Following Case Striking
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought to overturn a lower court's decision that charged them with procedural costs and awarded the opposing party recoverable costs following the striking of a case initiated by the appellant for payment of a monetary sum. The appellate court accepted the appeal and modified the lower court's ruling on costs because the opposing party subsequently indicated they would forgo demanding the recoverable costs previously granted by the first judge, leading the court to treat this as acquiescence to the appeal's claims regarding those costs and thus rendering the substantive review of the cost decision unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAnon si assegnano ripetibili; Appellant v. Respondent: Appeal on Procedural Costs Following Case Striking: The appellate court accepted the appeal and modified the lower court's ruling on costs because the opposing party subsequently indicated they would forgo demanding the recoverable costs previously granted by the first judge, leading the court to treat this as acquiescence to the appeal's claims regarding those costs and thus rendering the substantive review of the cost decision unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis phrase in order I indicates that no costs for previous proceedings (beyond those already covered) are awarded in the modified decision.
This article in order II specifies that no appeal procedure fees are levied and costs are compensated.
Testo completo
Incarto n. 12.98.00158 · Lugano 4 agosto 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.209 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 3 luglio 1995 da
__________ contro
__________ rappr. dall'avv. __________
per ottenere la condanna della parte convenuta, che vi si è opposta formulando a sua volta pretese riconvenzionali, al pagamento dell’importo di Fr. 56’498.30 oltre interessi e spese.
Ed ora sull’appello 17 luglio 1998 dell’attrice nei confronti del dispositivo 2. del decreto 24 giugno 1998 di stralcio della causa con il quale il Pretore le ha caricato tasse e spese di giustizia ed un’indennità ripetibile di Fr. 6’000.- .
Viste lo scritto 3 agosto 1998 della parte appellata la quale, indipendentemente dalla fondatezza delle argomentazioni di ricorso della controparte, dichiara di rinunciare a chiedere il pagamento delle indennità per spese ripetibili accordate dal primo giudice.
Ritenuto quindi che la posizione dell’__________ può essere assimilato ad acquiescenza con le domande di appello e che non torna conto di esaminare il benfondato o meno delle critiche alla decisione sulle spese del Pretore.
pronuncia
I. L’appello 17 luglio 1998 di __________ è accolto e di conseguenza il dispositivo 2. del decreto di stralcio 24 giugno 1998 del Pretore di Locarno-Città viene così modificato:
2. Le spese di complessivi Fr. 4’522.- e la tassa di giustizia di Fr. 1’130.-, anticipate dalle parti, sono a carico di chi le ha anticipate;*
*non si assegnano ripetibili.*
II. Non si prelevano tasse o spese della procedura d’appello, compensate le ripetibili.
III. Intimazione a:
- __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario