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12.1998.153 • TRAC TI 12.1998.153 Generato dall'IA

Employee Maternity Leave Pay Dispute

Numero d'incarto 12.1998.153
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An employee sued for unpaid wages during maternity leave, claiming entitlement based on an alleged verbal agreement mirroring public service standards, which the lower court rejected, applying only the Code of Obligations (CO) and finding a prior arrangement of two paid months followed by four unpaid months nullified the claim. The appellate court ruled that agreements derogating from the mandatory salary continuation protection under Article 324a CO must offer at least equivalent benefits, and granting unpaid leave does not constitute an equivalent counter-performance for the right to paid leave during certified disability, thus rendering the alleged agreement inapplicable to the employee and entitling her to the salary for the full four protected months, partially granting the appeal and awarding a reduced sum.

Regesto Legislator

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Art. 324a CO, Art. 362 CO, Art. 324a cpv. 4 CO, Art. 148 CPC; Employee Maternity Leave Pay Dispute: The appellate court ruled that agreements derogating from the mandatory salary continuation protection under Article 324a CO must offer at least equivalent benefits, and granting unpaid leave does not constitute an equivalent counter-performance for the right to paid leave during certified disability, thus rendering the alleged agreement inapplicable to the employee and entitling her to the salary for the full four protected months, partially granting the appeal and awarding a reduced sum.

Parole chiave

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congedo di maternità arretrati di salario diritto alle prestazioni ferie retribuite controversie di lavoro rinuncia a pretese di salario Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 324a CO

This article establishes the right of the worker to continued salary payment during a certain period of work impediment without fault, forming the basis for partially granting the appeal.

art. 324a cpv. 4 CO

This specific paragraph was cited to invalidate the alleged agreement that limited the worker's statutory rights regarding salary continuation.

art. 148 CPC

Cited as the procedural basis for the pronouncement and declaration of the appeal decision.

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Testo completo

Incarto n. 12.98.00153 · Lugano 19 novembre 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa per mercedi e salari CL. 95.224 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza 14 gennaio 1994 da

___________ rappr. dall' __________ contro

___________ rappr. dallo studio legale __________ con cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 8’786.10 in conseguenza del contratto di lavoro;

Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 9 luglio 1998 ha respinto;

Appellante l’istante, che con atto di appello del 15 luglio 1998 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere l’istanza;

Mentre il convenuto con osservazioni del 28 luglio 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

Posti a giudizio i seguenti punti di questione

1. - se deve essere ammesso l’appello

2. - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

A. L’istante è stata assunta dall’ente convenuto a far tempo dal luglio 1980 al 30 aprile 1993.

Essa afferma esserle stato accordato -verbalmente ed in analogia a quanto previsto per gli impiegati dello Statoun congedo pagato per maternità della durata di

4 mesi per il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto 1992, ma che ciò nonostante non le sarebbero stati pagati il salario e la quota parte della tredicesima mensilità per i mesi di luglio e agosto, il tutto per i fr. 8’786.10 oggetto della presente causa.

Dal 1° settembre 1992 al 31 dicembre 1992 l’istante avrebbe poi fruito di un congedo non pagato, mentre il 12 gennaio 1993 le sarebbe stata significata la disdetta del rapporto di lavoro per il 30 aprile 1993.

B. All’udienza di discussione del 24 febbraio 1994 il convenuto si è opposto all’istanza, rilevando che il contratto di lavoro tra le parti sarebbe retto dalle norme del CO e che le norme di diritto pubblico disciplinanti lo statuto dei funzionari e docenti del Cantone sarebbero unicamente state prese talvolta quali norme di riferimento.

Alla fattispecie sarebbe pertanto applicabile l’art. 324a CO, secondo il quale nulla sarebbe più dovuto all’istante, ma neppure l’eventuale applicazione dell’art.

23 bis Lstip gioverebbe alla procedente, dal momento che tale norma condiziona il diritto al salario durante 16 settimane di assenza per gravidanza al fatto che la dipendente riprenda a lavorare per almeno 9 mesi, circostanza che in concreto non si sarebbe verificata.

C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha escluso l’esistenza di accordi tra le parti circa l’applicabilità della __________ o della __________ ritenendo pertanto che alla fattispecie vadano applicate unicamente le norme del CO, ed in particolare l’art. 324a CO. Secondo tale norma, l’istante dopo quasi 12 anni di servizio potrebbe ottenere il versamento del salario durante un periodo di 4 mesi, ma le parti avrebbero validamente raggiunto accordi differenti, nel senso che all’istante sarebbero stati pagati due mesi di salario ed in seguito le sarebbero stati accordati ulteriori 6 mesi di congedo non pagato, così che in definitiva nulla le sarebbe dovuto.

D. Delle argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma del giudizio pretorile nel senso di ammettere la sua istanzae di quelle del resistente -che chiede invece la reiezione del gravamesi dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

1. A questo stadio della causa l’istante non invoca più l’applicabilità al proprio rapporto di lavoro -in via diretta o anche solo analogicadi norme disciplinanti il rapporto d’impiego dei funzionari cantonali.

Ne consegue che la decisione del Pretore di non ritenere applicabili tali norme è da considerare acquisita.

2. Secondo l’art. 324a CO, se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare per motivi inerenti alla sua persona, il datore di lavoro deve comunque pagare per un certo tempo il salario, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi.

La disposizione summenzionata è stata emanata nell’interesse del lavoratore ed è relativamente imperativa (Schönenberger/Stählin, Zürcher Kommentar, n.

54 ad art. 324a CO; art. 362 CO).

Degli accordi che derogano a tale regime sono quindi validi unicamente se prevedono delle prestazioni almeno equivalenti in favore del lavoratore.

3. Il Pretore ha ritenuto che tra il 10. e il 14. anno di servizio il dipendente impedito al lavoro abbia diritto, in applicazione di questa norma, al salario durante un periodo di 4 mesi, il che è per principio corretto (Rehbinder, opera citata, n. 28 ad art. 324a CO).

Egli ha tuttavia misconosciuto all’istante tale diritto, ritenendo ad esso equivalente l’asserita pattuizione per cui l’istante avrebbe beneficiato di due mesi di congedo pagato e di ulteriori quattro mesi di congedo non pagato.

Si tratta di una valutazione che non può essere condivisa.

A ben vedere, infatti, il congedo non pagato costituisce esso stesso un accordo equivalente -una parte rinuncia alla prestazione lavorativa e l’altra alla retribuzionecosì che la sua concessione da parte del datore non può lecitamente costituire la controprestazione equivalente della rinuncia del dipendente al pagamento del salario durante un periodo di inabilità protetto dall’art. 324a CO.

Ne consegue che l’accordo in questione non vincola l’istante (art. 324a cpv. 4 CO), il che rende superflua la questione a sapere se esso si sia realmente perfezionato, come sostenuto nel giudizio impugnato, oppure se si sia trattato di un’unilaterale decisione del datore di lavoro alla quale l’istante non ha dichiarato di aderire, come affermato nel gravame.

4. Stante la non opponibilità all’istante del preteso accordo, se ne deve rimanere a quanto previsto dall’art. 324a CO, ovvero alla facoltà per la dipendente di ottenere il pagamento del salario durante 4 mesi di impedimento al lavoro.

Esso risulta essere iniziato il 28 marzo 1992 (doc. 2, 3), così che la prestazione salariale deve essere corrisposta sino al 28 luglio 1992, e pertanto l’istanza si rivela fondata limitatamente al periodo compreso tra il 1° e il 28 luglio 1992, ovvero per fr. 4’100.20 netti, ivi compresa la quota parte della tredicesima mensilità, importo sul quale non vengono attribuiti interessi, non essendo gli stessi stati richiesti.

Ne segue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento dell’appello.

Per i quali motivi, richiamati gli art.

148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

15 luglio 1998 di __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 9 luglio 1998 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2 è riformata nel modo seguente:

1. L’istanza è parzialmente accolta.

__________, è condannato a pagare a __________,

fr. 4’100.20.

2. Non si prelevano tasse o spese, compensate le ripetibili.

II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello, compensate le ripetibili.

III. Intimazione:

- __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario