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12.1998.15 • TRAC TI 12.1998.15 Generato dall'IA

Tenants' Eviction and Legal Aid Appeal Dismissed

Numero d'incarto 12.1998.15
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court addressed an appeal against a lower court's summary decision ordering the eviction of tenants from an apartment and denying their request for legal aid. The tenants argued that the first judge failed to consider their circumstances, social status, and reliance on a prior agreement, and that they were not personally heard. The court dismissed the appeal, finding that it suffered from significant formal deficiencies and that the substantive arguments were meritless, as the lower court had indeed reviewed the submitted evidence and correctly concluded that there was insufficient proof of fraud invalidating the mutual termination agreement, nor were the prerequisites for legal aid met; furthermore, personal hearings are not a procedural requirement, and any subsequent submissions were untimely or inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 309 cpv. 2 CPC, Art. 28 CO, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 148 CPC, art. 313 bis CPC; Tenants' Eviction and Legal Aid Appeal Dismissed: The tenants argued that the first judge failed to consider their circumstances, social status, and reliance on a prior agreement, and that they were not personally heard. The court dismissed the appeal, finding that it suffered from significant formal deficiencies and that the substantive arguments were meritless, as the lower court had indeed reviewed the submitted evidence and correctly concluded that there was insufficient proof of fraud invalidating the mutual termination agreement, nor were the prerequisites for legal aid met; furthermore, personal hearings are not a procedural requirement, and any subsequent submissions were untimely or inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
sfratto del conduttore gratuito patrocinio convenzione di risoluzione argomentazione nel merito abbandono definitivo del procedimento coinquilino Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313 bis CPC

Used to reject the appeal during the preliminary examination phase.

art. 321 cpv. 1 lett. b CPC

Cited to exclude the new document submitted with the appeal.

art. 148 CPC

Cited as the basis for assigning court costs according to the outcome of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 12.98.00015 · Lugano 26 gennaio 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria per lo sfratto dei conduttori - inc. no. LA.97.00140 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 - promossa con istanza 1° ottobre 1997 da

__________ tutti rappr. __________ contro

che il Segretario assessore, con decisione 30 dicembre 1997, ha accolto, decretando lo sfratto dei convenuti dall’appartamento di 3 1/2 locali sito al pian terreno dello stabile di Via __________ a __________ e respingendo nel contempo la domanda di assistenza giudiziaria formulata dai convenuti.

Ed ora sull’appello inoltrato il 14 gennaio 1998 dai convenuti.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto ed in

diritto

che il Segretario assessore, con la decisione qui impugnata, ha ordinato lo sfratto dei convenuti dall’appartamento di 3 1/2 locali sito al pian terreno dello stabile di Via __________ a __________ respingendo nel contempo la domanda di assistenza giudiziaria da essi formulata;

che, con lo scritto 14 gennaio 1998, correttamente indirizzato al giudice di prime cure, i convenuti dichiarano di presentare appello e chiedono la trasmissione dell’incarto a questa Camera dietro conferimento dell’effetto sospensivo, auspicando infine l’indicazione dei mezzi d’impugnazione;

che, a sostegno dell’appello, asseriscono che in prima sede non sarebbero stati considerati né le circostanze di fatto da essi addotte (ad es. le lettere __________), né il loro “status sociale”; che neppure si sarebbe tenuto conto del rapporto di fiducia e delle altre circostanze, che li avevano indotti a sottoscrivere l’accordo 10 dicembre 1997 (recte: 1996); che essi infine non sarebbero stati sentiti personalmente dal primo giudice;

che, anche se il gravame é redatto in lingua tedesca, non torna conto rinviarlo alla parte per procedere alla sua traduzione (art. 142 cpv. 3 CPC), dal momento che lo stesso deve essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313 bis CPC (IICCA 27 giugno 1995 in re R. e lc./M.);

che in effetti, a prescindere dalle gravi carenze formali dell’atto di appello -che a più riprese viola le disposizioni di cui all’art. 309 cpv. 2 CPC e che già per questo sarebbe nullo (cpv. 5)- è evidente che i motivi addotti dagli appellanti non consentono di riformare il giudizio di prime cure;

che, per passare in rassegna le censure sollevate nel gravame, non è innanzitutto dato a sapere -né gli appellanti, se si fa astrazione al punto che segue, lo specificano in dettaglioquali siano gli argomenti addotti in prima sede, di cui non si sarebbe tenuto conto nella decisione impugnata;

che in ogni caso non è vero che il primo giudice nel suo giudizio non avrebbe considerato le lettere __________ e __________ (doc. 1 e 2): al contrario, tali scritti sono effettivamente stati esaminati dal Segretario assessore, il quale tuttavia -peraltro a ragionenon li ha ritenuti sufficienti per ammettere un eventuale dolo nei confronti dei convenuti, il che è ovvio, non potendosi evincere con certezza da quegli scritti o dalle altre risultanze agli atti che i locatori abbiano intenzionalmente voluto ingannare i convenuti (Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1996, N. 11 ad art. 28 CO) e invece non siano a loro volta involontariamente incorsi in un errore, allorché avevano specificato ai conduttori che lo scioglimento del contratto di locazione era necessario per poter vendere l’ente locato;

che il primo giudice si è pure pronunciato in merito al loro “status sociale”, giungendo alla corretta conclusione -apparentemente non censurata dagli appellantiche non erano date le premesse per la concessione dell’assistenza giudiziaria;

che, inoltre, in merito alla convenzione 10 dicembre 1996 con cui le parti avevano concordato la rescissione consensuale del contratto di locazione con effetto al

30 settembre 1997 (doc. C), il primo giudice ha chiaramente indicato che non vi erano prove sufficienti a sostegno della tesi che la stessa fosse viziata da dolo: nell’appello, se si prescinde dal riferimento a non meglio precisate circostanze ed al principio dell’affidamento, i convenuti non hanno in ogni caso specificato per quali motivi tale giudizio sarebbe errato;

che, infine, contrariamente a quanto assunto dagli appellanti, nessuna norma di procedura impone al giudice di sentire personalmente le parti in causa;

che la richiesta formulata con il gravame volta all’indicazione dei rimedi di

diritto -non si sa se contro il giudizio impugnato oppure nei confronti di quello di questa Cameraè irricevibile, tale indicazione costituendo un presupposto formale unicamente nell’ambito della procedura amministrativa, ma non in quella civile (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 2 ad art. 308);

che lo scritto 21 gennaio 1998 degli appellanti -per altro irrito, siccome inoltrato tardivamente oltre il termine di impugnazione di 10 giorni (Rep. 1987 p. 235, 1979 p. 360; IICCA 15 settembre 1994 in re M./B.), venuto a scadenza il 19 gennaiocon allegato una lettera 19 gennaio 1998 della signora __________ -che pure non può essere considerata, atteso che in appello non è possibile produrre nuovi documenti (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC)- nulla dice di rilevante per la vertenza qui in esame, se non che alcuni degli istanti -ma non tuttisarebbero temporaneamente disposti a soprassedere all’esecuzione dello sfratto;

che l’appello, nella misura in cui è ricevibile, deve pertanto essere respinto;

che il presente giudizio rende priva d’oggetto la richiesta volta all’ottenimento dell’effetto sospensivo;

che la tassa di giustizia e le spese di questa sede seguono la soccombenza (art.

148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 14 gennaio 1998 di __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia fr. 80.- e spese fr. 20.-) sono poste a carico degli appellanti in solido.

III. Intimazione a: -

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario