Cassation Appeal Inadmissibility Due to Late Judicial Cost Payment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant filed a cassation appeal against a lower court decision and was ordered to pay an advance for judicial costs by a specific deadline, July 13, 1998. The court found the appeal inadmissible because the payment, processed via a collective order service where the processing date dictates compliance, was only credited on July 15, 1998, which was after the court-imposed deadline; the court reasoned that while the payment service's deadline is met if the data support's date is no later than the court's deadline and submitted on time, the actual credit date showed the payment was late, precluding a review on the merits, and thus assessed costs against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 312 CPC, Art. 133d OSP, Art. 312 cpv. 2 CPC, 12 Ltg; Cassation Appeal Inadmissibility Due to Late Judicial Cost Payment: The court found the appeal inadmissible because the payment, processed via a collective order service where the processing date dictates compliance, was only credited on July 15, 1998, which was after the court-imposed deadline; the court reasoned that while the payment service's deadline is met if the data support's date is no later than the court's deadline and submitted on time, the actual credit date showed the payment was late, precluding a review on the merits, and thus assessed costs against the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible due to the late payment of the advance fee, citing this provision.
This provision was cited in the warning regarding the appeal being declared void (deserto) if the advance payment was not made.
Testo completo
Incarto n. 12.98.00142 · Lugano 10 agosto 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per statuire nella causa EF.98.00971 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 aprile 1998 da
__________ rappr. dallo studio __________ contro
__________
Ed ora sul ricorso per cassazione (recte appello) 19 giugno 1998 dell’istante nei confronti della sentenza 10 giugno1998 resa dal Pretore del distretto di Lugano, sezione 5.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
richiamata la diffida 24 giugno 1998 del presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 13 luglio 1998 per effettuare sul c.c.p.
69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 250.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi degli 12 Ltg e art. 312 CPC;
che, secondo l’inchiesta svolta dalla Tesoreria del Tribunale di appello presso il Servizio clientela/ricerche della Direzione generale delle __________ la data di scadenza indicata sul supporto dati (nastro magnetico), allestito dalla banca di cui si è avvalsa la ricorrente e su cui si trova l’ordine di pagamento è quella del
15 luglio 1998 , onde l’accredito è stato effettuato in quest’ultima data;
che per l’utilizzazione del servizio degli ordini collettivi (SOC) delle __________, il termine per versare un anticipo delle spese è considerato come rispettato se la data di scadenza determinata sul supporto dati corrisponde, al più tardi, all’ultimo giorno del termine fissato dal Tribunale e se il supporto dati è stato consegnato entro tale termine a un ufficio postale svizzero (DTF 118 Ia 11 seg. consid. 2; 117 Ib 222; e pure sentenze TF 5P.217/1995 del 4 luglio 1995 e sentenza 9 maggio 1996 in re M./R.), condizioni queste cumulative;
che al fine di salvaguardare il termine assegnato per il pagamento di un anticipo, i ricorrenti che fanno capo al servizio ordini collettivi (SOC) delle __________ art. 133d OSP; RS 783.01) devono indicare quale ultima scadenza l’ultimo giorno del termine loro impartito - come indicato nell’ordinanza presidenziale - e trasmettere entro questo termine il supporto dati alle poste (DTF 117 Ib
220 consid 2a; cfr. sent. TF
11 aprile 1996 5C.51/1996 in re C.S. / Z);
che in concreto il pagamento è tardivo, la data di scadenza indicata essendo posteriore al termine impartito dal Presidente della scrivente Camera ;
che in circostanze del genere il ricorso non può essere vagliato nel merito;
che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate,
richiamato l’art. 312 cpv. 2 CPC
decreta 1. Il ricorsoper cassazione(recte appello) 19 giugno 1998 di __________ , avverso la decisione 10 giugno 1998 della Pretura di Lugano, Sezione 5, di cui sopra, è inammissibile per versamento tardivo dell’anticipo.
2. Le spese con tassa di giustizia in complessivi fr. 100.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione:
- __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario