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12.1998.114 • TRAC TI 12.1998.114 Generato dall'IA

Permissive Joinder of Parties for Shared Contribution Suit

Numero d'incarto 12.1998.114
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An applicant sought the joinder of two separate, non-appealable ordinary proceedings, both initiated on the same date against different defendants to recover a shared contribution for drainage system work performed at a specific location, arguing the defendants constituted a permissive joinder of parties because they jointly ordered the work. The court reasoned that permissive joinder exists when claims derive from a common factual or legal basis, which was clearly present here, making the joinder appropriate under the procedural rules despite the defendants' objections concerning the existence of such joinder, and consequently ordered the consolidation of the two cases before the court where the work occurred, which was also the preferred forum of one of the defendants, while placing the costs of the decision on the applicant for not utilizing the rule allowing a single filing against co-defendants initially.

Regesto Legislator

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Art. 17 litt, Art. 44 CPC, Art. 42 CPC, Art. 43 cpv. 3 CPC, art. 17 lett. e) CPC, art. 66 cpv. 1 TG; Permissive Joinder of Parties for Shared Contribution Suit: The court reasoned that permissive joinder exists when claims derive from a common factual or legal basis, which was clearly present here, making the joinder appropriate under the procedural rules despite the defendants' objections concerning the existence of such joinder, and consequently ordered the consolidation of the two cases before the court where the work occurred, which was also the preferred forum of one of the defendants, while placing the costs of the decision on the applicant for not utilizing the rule allowing a single filing against co-defendants initially.

Parole chiave

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congiunzione dei procedimenti credito di contributi spese di procedura disposizioni comuni censure procedurali data di inoltro Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 lett. e) CPC

The court cited this provision to justify the imposition of costs on the applicant who should have used this rule to avoid filing the motion for joinder.

art. 44 CPC

This article was cited in the reasoning as the basis that allows the Civil Chamber to order the joinder of cases pending before different judges.

art. 42 CPC

This article was cited in the reasoning to define the condition for joinder based on common facts or legal acts establishing joinder of parties.

art. 43 cpv. 3 CPC

This article was cited in the reasoning concerning the procedure for the judge to follow regarding a common or separate instruction after joinder.

art. 17 lett. e) CPC

This procedural rule was the main reason cited for making the applicant responsible for the costs, as they could have used this rule to avoid the joinder request.

art. 66 cpv. 1 TG

This provision was cited to rule on the judicial fees (tassa di giustizia) for the decision.

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Testo completo

Incarto n. 12.98.00114 · Lugano 14 luglio 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare sull’istanza di congiunzione di cause presentata l’8 maggio 1998 da

__________ riguardante le cause ordinarie inappellabili da lui promosse alla stessa data contro

__________ avanti alla Pretura del distretto __________ e __________ avanti alla Pretura del distretto __________

con la quale l’istante chiede che le due procedure vengano congiunte al foro di uno dei due litisconsorti convenuti e meglio a quello di Leventina.

Viste le osservazioni 16 maggio 1998 di __________ e

25 maggio 1998 di __________ con le quali si contesta l’esistenza di un litisconsorzio tra i convenuti e si chiede la reiezione dell’istanza di congiunzione non opponendosi però la signora __________ a che la sua causa venga conosciuta e decisa dal Pretore di __________.

Letti ed esaminati gli atti

Considerato

in fatto ed in diritto

che l’istante ha convenuto __________ avanti al Pretore di __________ avanti al Pretore di __________ chiedendone la condanna al pagamento dell’importo di Fr. 7’300.- oltre interessi e spese, a valere quale partecipazione al costo dei lavori, eseguiti a __________, per l’eliminazione di disfunzioni degli impianti di evacuazione delle acque relativi a tre case d’abitazione appartenenti singolarmente ad ognuna delle parti in causa;

che l’istante giustifica la sua domanda di congiunzione per il fatto che i convenuti rappresentano un litisconsorzio facoltativo dal momento che hanno ordinato in comune l’esecuzione dei lavori;

che l’istante, ritenendo le controparti quali litisconsorti, avrebbe potuto presentare una sola istanza, contro entrambi, al foro di una sola di esse - quindi ad un unico Pretore - in forza della norma dell’art. 17 litt. e) CPC, senza dover appesantire la procedura con l’inoltro dell’istanza di congiunzione;

che, in ogni caso, l’art.

44 CPC permette alla Camera civile di pronunciare, su istanza di parte, la congiunzione, al foro di uno dei litisconsorti, di cause pendenti avanti a giudici diversi;

che esiste litisconsorzio tra pluralità di attori o convenuti quando si discute di pretese diverse che derivano da un fatto o da un atto giuridico comune (art. 42 CPC);

che la contestazione dei convenuti riferita all’esistenza del litisconsorzio coinvolge il merito della questione e non ha alcuna influenza sull’essenza della figura processuale del litisconsorzio facoltativo, lasciata alla libera scelta delle parti ed il cui requisito essenziale è costituito dall’identità dei presupposti di fatto e di

diritto (Rep. 1979, 335);

che l’identità della fattispecie sulla quale poggiano le due cause da congiungere non può essere seriamente contestata;

che acquisito così il principio della congiunzione bisogna decidere la questione del foro che dev’essere quello di uno dei litisconsorti;

che, nel caso di specie, è evidente come la congiunzione debba farsi al foro di __________ (voluto anche dalla convenuta __________ luogo dove sono avvenuti i lavori e dove più facilmente può essere svolta l’istruttoria di causa;

che, di fronte al desiderio dei convenuti inteso a che le cause rimangono comunque separate, starà al Pretore disporre per un istruttoria ed un giudizio comune oppure separato (art. 43 cpv. 3 CPC);

che la tassa di giustizia e le spese di questo pronunciato sono lasciate a carico della parte istante che, applicando la disposizione dell’art. 17 litt. e) CPC, avrebbe potuto e dovuto evitare di presentare la domanda di congiunzione mentre non si assegnano ripetibili alle controparti che si sono opposte, ingiustificatamente, all’istanza;

Per i quali motivi

vista, per le spese, la vigente TG

ordina

1. L’istanza 8 maggio 1998 di __________, impresa di costruzioni, __________ è accolta e di conseguenza la causa inappellabile promossa, dal qui istante, alla Pretura di __________ contro __________ congiunta a quella promossa dallo stesso istante contro __________ alla Pretura del distretto di __________.

2. La tassa di giustizia di Fr. 100.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 150.-) sono a carico dell’istante.

3. Intimazione a:

- __________

Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario