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12.1998.108 • TRAC TI 12.1998.108 Generato dall'IA

Property Sale and Construction Contract Dispute Subject to Separate Arbitration Agreement Jurisdiction

Numero d'incarto 12.1998.108
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A dispute arose from the sale of a property and a simultaneous construction contract, where the buyers sought damages for defects, claiming rights under both agreements, but the lower court partially dismissed the claim based on an arbitration clause contained only within the construction contract, leading to an appeal. The appellate court upheld the partial dismissal, reasoning that because the parties acknowledged two distinct contracts and the arbitration clause was valid only for the construction contract, the court lacked jurisdiction over claims arising from that specific contract, and procedural arguments such as the joinder of actions or judicial economy could not override the jurisdictional limits imposed by the valid arbitration agreement.

Regesto Legislator

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Art. 309 CPC, Art. 148 CPC; Property Sale and Construction Contract Dispute Subject to Separate Arbitration Agreement Jurisdiction: The appellate court upheld the partial dismissal, reasoning that because the parties acknowledged two distinct contracts and the arbitration clause was valid only for the construction contract, the court lacked jurisdiction over claims arising from that specific contract, and procedural arguments such as the joinder of actions or judicial economy could not override the jurisdictional limits imposed by the valid arbitration agreement.

Parole chiave

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clausola compromissoria compravendita bene riservato azione parziale difetti di costruzione ricorso per risarcimento danni Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 309 CPC

Cited as the procedural basis for potentially sanctioning the appeal as null due to a lack of stated grounds, although the court ultimately ruled on the merits.

art. 148 CPC

Applied to determine the allocation of court costs and legal fees based on the outcome of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 12.98.00108 · Lugano 9 settembre 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.5 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 31 dicembre 1996 da

__________ (entrambi rappr. dall'avv. __________ contro

__________ (rappr. dall'avv. __________

con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 24’530.20 oltre interessi;

Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione;

E ora sull’eccezione del convenuto di incompetenza del Pretore per effetto di una clausola compromissoria, eccezione che il Pretore con decreto 23 marzo 1998 ha parzialmente accolto, respingendo di conseguenza la petizione in ordine per quanto fondata sul contratto di appalto;

Appellanti gli attori con atto di appello del 28 aprile 1998 e resistente il convenuto con osservazioni del 23 giugno 1998;

Ritenuto

in fatto: che il 7 giugno 1990 il convenuto ha venduto agli attori il fondo n. __________ di __________ al prezzo di fr. 198’000.-- (doc. A);

che il medesimo giorno le parti hanno sottoscritto anche un contratto di appalto -gli attori committenti e il convenuto appaltatoreper l’edificazione di una casa unifamiliare sul fondo venduto contro una mercede di fr. 382’000.-- (doc. 1);

che il contratto di appalto contiene una clausola compromissoria (doc. 1, punto 9);

che con la petizione gli attori chiedono la condanna del convenuto al pagamento di fr. 24’530.20 oltre interessi adducendo la difettosità delle canalizzazioni destinate ad evacuare l’acqua piovana e invocando i diritti di garanzia sia del contratto di compravendita che di quello d’appalto;

che il convenuto in risposta si è opposto alla petizione eccependo preliminarmente la competenza funzionale del giudice adito per effetto della clausola compromissoria di cui al contratto di appalto, ritenendo che la stessa estenda i propri effetti alla globalità dei rapporti giuridici esistenti tra le parti;

che nel decreto impugnato il Pretore ha accertato l’esistenza nel contratto di appalto di una valida clausola compromissoria, i cui effetti non si estenderebbero tuttavia anche al contratto di compravendita, ed ha perciò parzialmente ammesso l’eccezione nel senso che la petizione è stata respinta in ordine per quanto fondata sulle normative inerenti il contratto di appalto;

che con l’appello gli attori, pur riconoscendo l’esistenza di due separati contratti, contestano il giudizio pretorile invocando l’isti-tuto della congiunzione di più azioni e il principio dell’economia processuale e sostenendo che il Pretore a questo stadio della causa non sarebbe in grado di stabilire se i difetti invocati derivino dal contratto di compravendita o al contratto di appalto;

che in sostanza si sarebbe in presenza di due fori alternativi a dipendenza del contratto al quale va ascritto il difetto, ovvero con due fori giurisdizionali concorrenti, così che varrebbe la giurisdizione adita per prima, ovvero quella del Pretore;

che delle osservazioni del resistente, che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto: che la domanda di giudizio dell’appello è unicamente quella della declaratoria di nullità del decreto impugnato (pag. 1);

che gli appellanti non invocano tuttavia alcun motivo di nullità;

che di principio l’appello dovrebbe pertanto essere sanzionato di nullità in applicazione dell’art. 309 CPC (II CCA 21 luglio 1997 in re C./R. SA, 14 ottobre 1994 in re P. SA/P. e G.; Cocchi/Trez-zini, CPC, ad art. 309, n. 4), senza che ciò costituisca eccesso di formalismo in presenza di una parte debitamente patrocinata (ICCTF 7 marzo 1997 in re C./C.);

che a titolo abbondanziale si rileva comunque che lo stesso è palesemente privo di fondamento;

che stante infatti la pacifica ammissione da parte degli attori dell’esistenza di due distinti contratti, e dell’incontestata validità della clausola compromissoria, bene ha fatto il Pretore ha respingere in ordine la petizione in quanto fondata sul contratto di appalto per carenza di giurisdizione;

che un diverso risultato non si giustifica adducendo l’istituto della congiunzione di più azioni, esistendo in concreto con ogni evidenza una sola azione risarcitoria degli attori nei confronti del convenuto;

che l’invocazione di due distinti contratti nulla muta all’unicità dell’azione così come introdotta;

che il principio dell’economia processuale, invocato a torto dai ricorrenti, non consente al giudice di pronunciarsi oltre i limiti della sua competenza;

che l’eventualità che a questo stadio della causa non sia possibile stabilire se i difetti attengono all’uno o all’altro contratto è un problema degli attori e non del giudice, che rettamente ha limitato la propria competenza all’azione di garanzia derivante dal contratto di compravendita immobiliare, e che perciò non dovrà fare altro che respingere la petizione nel merito qualora si avveri che gli asseriti difetti attengono al contratto di appalto e non a quello di compravendita;

che è infine del tutto infondata l’apodittica affermazione dei ricorrenti secondo cui esisterebbero due fori alternativi o due giurisdizioni concorrenti, essendo al contrario lo scopo e l’effetto della clausola compromissoria quello di escludere la competenza del giudice ordinario nella misura in cui essa sia stata validamente pattuita;

che il gravame, infondato in ogni suo punto, deve perciò essere respinto anche volendolo dichiarare ricevibile;

che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 CPC);

Per i quali motivi, vista la LTG, la TOA, e l’art. 148 CPC dichiara e pronuncia:

I. L’appello

28 aprile 1998 di __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 280.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 300.--

già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo solidale di rifondere al convenuto fr. 600.-- per ripetibili d’appello.

III. Intimazione:

– __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario