Legislator Giurisprudenza & Legislazione
12.1998.100 • TRAC TI 12.1998.100 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Lack of Standing and Immaterial Formal Errors

Numero d'incarto 12.1998.100
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellants, who had initially sought to compel the respondents to adhere to all lease terms, particularly the expense of signing appliance maintenance agreements, appealed a lower court's dismissal of their request, arguing the initial judgment suffered from formal defects such as the omission of the final hearing date, the failure to specify appeal deadlines, and untimely notification, contrary to procedural rules. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the representative lacked proper legal standing, and further found the alleged formal errors immaterial to the judgment's validity, as the omission of the hearing date is not mandatory for nullity, the specification of appeal deadlines is not required in civil procedure, and the time limit for issuing a civil judgment is merely directive, not peremptory.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 410 cpv. 2 CPC, Art. 64 cpv. 1 CPC, Art. 64a CPC, Art. 285 cpv. 2 CPC, Art. 410 cpv. 1 CPC, Art. 411 cpv. 2 CPC; Appeal Dismissed for Lack of Standing and Immaterial Formal Errors: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the representative lacked proper legal standing, and further found the alleged formal errors immaterial to the judgment's validity, as the omission of the hearing date is not mandatory for nullity, the specification of appeal deadlines is not required in civil procedure, and the time limit for issuing a civil judgment is merely directive, not peremptory.

Parole chiave

Generato dall'IA
legittimazione a ricorrere nullità delle intese sentenza civile difetto formale di procedura audizione delle parti notifica tardiva dei difetti Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 313 bis CPC

This provision was considered in the reasoning regarding the appeal being manifestly unfounded, suggesting it underlies the decision to summarily reject the appeal without hearing the opposing party, although the final order simply rejects the appeal as admissible.

art. 410 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the appellants' claim that the decision was not served within ten days, and the court addresses the consequence of this alleged violation.

art. 410 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to justify that the final discussion hearing took place at the time it was supposed to.

art. 411 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning concerning the deadline for filing the appeal, which the appellants respected.

art. 285 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning to dismiss the claim that the date of the final hearing must mandatorily be mentioned in the judgment.

art. 148 CPC

Cited as the basis for ordering the costs against the losing party in the final disposition.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 12.98.00100 · Lugano 29 aprile 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa - inc. no. DI.97.00248 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con istanza 12 dicembre 1997 da

__________ __________ entrambi rappr. dal Dr.__________ contro

__________ __________ entrambi rappr. dall' __________ con cui gli istanti hanno chiesto che i convenuti avessero ad osservare scrupolosamente tutte le clausole del contratto di locazione ed in particolare a sottoscrivere a loro spese i necessari abbonamenti di manutenzione per gli elettrodomestici, il tutto protestando spese e ripetibili;

domande avversate dai convenuti, i quali hanno postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore, con sentenza 17 aprile 1998, ha integralmente respinto;

Ed ora sullo scritto ricorsuale 25 aprile 1998 degli istanti, che impugnano il primo giudizio per vizio di forma;

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto ed in

diritto

che il Pretore, con sentenza 17 aprile 1998, statuendo nell’ambito della vertenza a procedura speciale in materia di locazione promossa il 12 dicembre 1997 dal dr. med. __________ e dall’arch. __________ nei confronti di __________ e __________, ha integralmente respinto la loro istanza;

che, con scritto 25 aprile 1998, gli istanti, rappresentati dal dr. __________, hanno dichiarato di impugnare la decisione di primo grado per vizio di forma;

che, a sostegno del ricorso, asseriscono che nella sentenza non era stata menzionata la data del dibattimento finale avvenuto in presenza delle parti; che la stessa non indicava il termine legale per un eventuale rimedio dell’appello o del ricorso per cassazione; che infine essa non era stata intimata entro dieci giorni dall’udienza di dibattimento finale, come invece prescritto dall’art.

410 cpv. 2 CPC;

che, a prescindere dal fatto che al rappresentante degli appellanti - il quale non è un avvocato ammesso al libero esercizio della professione nel Cantone Ticino (art.

64 cpv. 1 CPC), né un rappresentante o un impiegato di un’associazione di categoria, né un fiduciario né un amministratore di immobili con i requisiti voluti dall'art. 64a CPC - non può essere riconosciuta la rappresentanza processuale, il che già comporta la reiezione in ordine del gravame, è evidente che lo stesso è manifestamente infondato anche nel merito, per cui in applicazione dell’art. 313 bis CPC non torna conto intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;

che, per passare in rassegna le censure sollevate, innanzitutto la circostanza che nel querelato giudizio non sia stata indicata la data del dibattimento finale avvenuto in presenza delle parti è del tutto irrilevante, tale menzione non rientrando tra quelle che devono obbligatoriamente essere contenute in una sentenza, pena la sua nullità (cfr. art. 285 cpv. 2 CPC);

che nella misura in cui con tale censura gli appellanti sembrano voler eccepire la mancata effettuazione del dibattimento finale, va rilevato che non essendovi state prove da assumere all’udienza di discussione del 19 gennaio 1998 lo stesso, in applicazione dell’art. 410 cpv. 1 CPC - che corrisponde agli art. 280 cpv. 1 e 297 cpv. 1 CPC - è senz’altro avvenuto in quell’occasione (“seduta stante”);

che il fatto che nel giudizio di prime cure non siano neppure stati indicati i termini per i rimedi di diritto è parimenti irrilevante, tale indicazione costituendo un presupposto formale unicamente nell’ambito della procedura amministrativa, ma non in quella civile (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 2 ad art. 308; IICCA 26 gennaio 1998 in re N. e llcc./H.), tanto più che in ogni caso gli appellanti stessi non hanno subito alcun pregiudizio da tale omissione, avendo essi ossequiato il termine per l’inoltro del gravame (10 giorni, art. 411 cpv. 2 CPC);

che infine anche la mancata intimazione della sentenza entro dieci giorni dall’udienza di dibattimento finale contrariamente a quanto prescritto dall’art.

410 cpv. 2 CPC è priva di conseguenze, i termini per l’emanazione delle sentenze in ambito civile non avendo notoriamente carattere perentorio, ma semplicemente d’ordine;

che l’appello deve pertanto essere respinto, con l’accollo di tassa di giustizia e spese a carico della parte appellante, interamente soccombente (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 25 aprile 1998 del dr. med. __________ e dell’arch. __________ in quanto ammissibile è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia fr. 80.- e spese fr. 20.-) sono poste a carico degli appellanti in solido.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario