Late Filing of Wage Dispute Appeal Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court dismissed an appeal challenging a lower court decision awarding wages because the appeal was filed late, as the 10-day appeal period for wage disputes, which is not suspended by holidays, expired on January 2, 1997, given the appellant received the judgment on December 23, 1996, and the court reasoned that the matter was correctly processed under the special labor procedure despite the claim amount being close to the limit, making the appellant's argument for a longer appeal period based on ordinary procedure invalid; furthermore, the request for reinstatement of time limits was rejected because the appellant's business closure for holidays did not constitute a non-culpable hindrance to timely filing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 308 CPC, Art. 343 cpv. 2 CO, Art. 313bis CPC, Art. 137 CPC, art. 418, 398 e 398bis CPC; Late Filing of Wage Dispute Appeal Dismissed: The appellate court dismissed an appeal challenging a lower court decision awarding wages because the appeal was filed late, as the 10-day appeal period for wage disputes, which is not suspended by holidays, expired on January 2, 1997, given the appellant received the judgment on December 23, 1996, and the court reasoned that the matter was correctly processed under the special labor procedure despite the claim amount being close to the limit, making the appellant's argument for a longer appeal period based on ordinary procedure invalid; furthermore, the request for reinstatement of time limits was rejected because the appellant's business closure for holidays did not constitute a non-culpable hindrance to timely filing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was rejected because it was found inadmissible during the preliminary examination based on this article (which governs the admissibility check for appeals).
The request for reinstatement against the expiry of the deadline was rejected based on this article, as the conduct of the appealing party was deemed culpable.
These articles were cited in the reasoning to establish the 10-day deadline for appeal in wage/salary procedures, which underpinned the finding that the appeal was late, although they are not explicitly cited in the final orders (only art. 313bis CPC is used for the procedural dismissal).
Testo completo
Incarto n. 12.97.00007 · Lugano 16 gennaio 1997/gb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. CL.96.00166 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con istanza per salari e mercedi 4 ottobre 1996 da
__________ rappr. dall’ avv. __________ contro
__________ rappr. dall’ avv. __________
che il Pretore, con sentenza 19 dicembre 1996, ha accolto condannando la convenuta a pagare all’istante l’importo complessivo di Fr. 20’000.-.
Ed ora sull’appello 10 gennaio 1997 presentato dalla ditta convenuta e in particolare sulla tempestività dello stesso rispettivamente sulla domanda di restituzione in intero contro il lasso dei termini, contenuta nello stesso allegato d’appello, qualora la presentazione dell’appello fosse ritenuta tardiva.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti dell’incarto.
Considerato
in fatto ed in diritto
che, per stessa ammissione dell’appellante, l’invio postale contenente la sentenza 19 dicembre 1996 del Pretore contro la quale ci si aggrava è stato ritirato il giorno 23 dicembre 1996;
che, trattandosi di una procedura per mercedi e salari, il termine per ricorrere di 10 giorni, non sospeso dalle ferie (art. 418, 398 e 398bis CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 418 n. 2) è venuto a scadenza il giorno 2 gennaio 1997;
che l’appellante non può seriamente sostenere che la procedura, pur essendo stata condotta con la particolare procedura per le controversie in materia di lavoro, avrebbe dovuto invece, stante il valore di causa, essere sottoposta a rito ordinario con la possibilità di appellare entro il termine di 20 giorni (art. 308 CPC);
che infatti l’istanza 4 ottobre 1996 è stata proposta con l’indicazione espressa della desiderata procedura per mercedi e salari alla quale la qui appellante ha partecipato senza eccepire alcunché e sulla quale il Pretore si è espresso riconoscendo all’istante la somma di complessivi Fr. 20’000.- (limite superiore per tale tipo di procedura) anche se l’importo dovuto all’istante era, per le motivazioni della sentenza, superiore;
che del resto è usuale far capo alla snella e più rapida procedura speciale in materia di contratto di lavoro rinunciando a eventuali pretese che dovessero superare il limite di valore voluto dall’art. 343 cpv. 2 CO;
che è quello che ha fatto l’istante, e che ha perfettamente inteso la controparte, lasciando indeterminato l’importo delle sue pretese ma ritenendolo, proprio per la procedura appositamente avviata, non superiore ai Fr. 20’000.-;
che l’appello è così tardivo e come tale va respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;
che nemmeno può essere accolta la domanda di restituzione in intero contro il lasso dei termini poiché ciò presuppone che la parte che se ne prevale non abbia tenuto un comportamento colpevole (art. 137 CPC);
che nel caso di specie la chiusura per ferie dell’azienda, assimilabile all’assenza di breve durata, non costituisce un valido impedimento a compiere in tempo utile l’atto omesso (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, ad art. 35 n. 2.7 b)4, pag. 249) poiché la parte convenuta avrebbe dovuto organizzarsi in modo da parare all’eventualità, prevedibilissima, della notifica della sentenza;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
1. L’appello 10 gennaio 1997 __________ è
inammissibile perché tardivo.
2. La domanda di restituzione in intero contro il lasso dei termini è respinta.
3. Non si prelevano tasse o spese di giustizia.
4. Intimazione a:
-__________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario