Legislator Giurisprudenza & Legislazione
12.1997.45 • TRAC TI 12.1997.45 Generato dall'IA

Plaintiff v. Defendant (Procedural Security Deposit Calculation in Debt Nullification)

Numero d'incarto 12.1997.45
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In an action for debt nullification where the plaintiff was deemed potentially insolvent based on official asset deficiency certificates, the lower court ordered the plaintiff to post a procedural security deposit of CHF 160,000, calculated based on 4% of the case value (over CHF 4 million) according to the standard *ad valorem* tariff. The plaintiff appealed, seeking reduction, arguing that the lower rate specified for time-intensive cases should apply due to the matter's perceived limited complexity and the minor asset deficiency certificates, but the appellate court rejected the appeal, reasoning that the purpose of the security is to cover prospective legal fees for the defending party, and given the complexity suggested by international financial and banking entanglement, a lower rate was unwarranted, nor did the modest deficiency certificates negate the general justification for a significant security based on the high value in dispute.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 153 cpv. 1 litt, Art. 83 LEF, Art. 9 TOA, Art. 11 TOA, Art. 153 cpv. 1 CPC, Art. 8 TOA; Plaintiff v. Defendant (Procedural Security Deposit Calculation in Debt Nullification): The plaintiff appealed, seeking reduction, arguing that the lower rate specified for time-intensive cases should apply due to the matter's perceived limited complexity and the minor asset deficiency certificates, but the appellate court rejected the appeal, reasoning that the purpose of the security is to cover prospective legal fees for the defending party, and given the complexity suggested by international financial and banking entanglement, a lower rate was unwarranted, nor did the modest deficiency certificates negate the general justification for a significant security based on the high value in dispute.

Parole chiave

Generato dall'IA
spese legali valore litigioso debiti integrali deposito bancario decisioni incidentali calcolo del pignoramento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 153 cpv. 1 litt
Ed ora sull’appello del 22 febbraio 1997 dell’attrice nei confronti del decreto 1° febbraio 1997 con il quale il Pretore le ha fatto obbligo di prestare una cauzione processuale, ai sensi dell’art. 153 cpv. 1 litt.
Art. 83 LEF
Nell'ambito dell’azione di disconoscimento di debito ex art. 83 LEF promossa dall'attrice, la convenuta ha postulato, con domanda processuale 9 gennaio 1997, la condanna della controparte, in stato di insolvenza, al versamento di una cauzione processuale di fr.
Art. 9 TOA
Il Pretore ha calcolato l'ammontare della cauzione sulla base del valore di causa, applicando allo stesso la tariffa ad valorem prevista all'art. 9 TOA, in particolare la percentuale del 4%.
Art. 11 TOA
Ma anche se si volesse tener conto dei correttivi previsti dalla TOA che, nei casi di valore elevato ma che hanno richiesto un impegno limitato (art. 11 cpv.
Art. 153 cpv. 1 CPC
This provision, cited in the procedural context that leads to the order, justifies the requirement to pay security for costs, although the court ultimately rejected the appeal regarding the amount.
Art. 8 TOA
Nell'ambito dell’azione di disconoscimento di debito ex art. 83 LEF promossa dall'attrice, la convenuta ha postulato, con domanda processuale 9 gennaio 1997, la condanna della controparte, in stato di insolvenza, al versamento di una cauzione processuale di fr.
Art. 150 CPC
Giova qui rilevare che sta nell'apprezzamento del giudice stabilire il tasso di percentuale applicabile per la determinazione delle ripetibili purché sia rispettoso dei limiti impostigli dall'art. 150 CPC.
Art. 11 cpv. 1 TOA
Ma anche se si volesse tener conto dei correttivi previsti dalla TOA che, nei casi di valore elevato ma che hanno richiesto un impegno limitato (art. 11 cpv. 1 TOA) prevede che gli onorari siano fissati tenuto conto sia del valore delle pratica (art.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 153 cpv. 1 CPC

This provision, cited in the procedural context that leads to the order, justifies the requirement to pay security for costs, although the court ultimately rejected the appeal regarding the amount.

art. 147 e segg. CPC

Cited as the basis for determining costs regarding the appeal proceedings.

vigente TG

Cited alongside CPC articles for determining costs related to the appeal proceedings.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 12.97.00045 · Lugano 9 giugno 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.97.2 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 30 dicembre 1996 da

__________ rappr. dall’ avv. __________ contro

__________ rappr. dallo studio legale __________

in materia di disconoscimento del debito.

Ed ora sull’appello del 22 febbraio 1997 dell’attrice nei confronti del decreto 1° febbraio 1997 con il quale il Pretore le ha fatto obbligo di prestare una cauzione processuale, ai sensi dell’art. 153 cpv. 1 litt. a), di fr. 160'000.--;

avendo la parte convenuta, con osservazioni 28 marzo 1997, chiesto la reiezione dell’appello avversario.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

Considerato

in fatto e in diritto

1. Nell'ambito dell’azione di disconoscimento di debito ex art. 83 LEF promossa dall'attrice, la convenuta ha postulato, con domanda processuale 9 gennaio 1997, la condanna della controparte, in stato di insolvenza, al versamento di una cauzione processuale di fr. 180'000.--, in funzione del valore di causa di fr. 4'031'625.--.

Con osservazioni 28 gennaio 1997 l'attrice ha chiesto, in via principale, di respingere l'istanza di cauzione mentre, subordinatamente, ne ha postulato l’ammissione limitatamente ad un importo non superiore a fr. 36'000.--.

2. Con decreto 1° febbraio 1997 il primo giudice ha accolto parzialmente la domanda facendo ordine all'attrice di prestare una cauzione processuale di fr. 160'000.-- . Il Pretore ha calcolato l'ammontare della cauzione sulla base del valore di causa, applicando allo stesso la tariffa ad valorem prevista all'art. 9 TOA, in particolare la percentuale del 4%.

3. Con l’appello che qui ci occupa la parte attrice obbligata a prestare cauzione è insorta contro il decreto pretorile chiedendone la riforma nel senso di ridurre a fr. 36'700.-- l'ammontare della garanzia processuale.

Il giudice di prime cure avrebbe a torto omesso di applicare nel calcolo della stessa l'art. 11 TOA, che condurrebbe all'applicazione alla specie concreta della nota formula matematica, in virtù della quale sarebbe necessario considerare, oltre al valore della causa, anche il dispendio temporale per la conduzione della causa. Il caso in esame, a prescindere dal valore della pratica, richiederebbe in effetti un impegno contenuto. L'attrice ha infine osservato che, considerata l'emissione a suo carico di attestati di carenza di beni per soli fr. 22'000.--, la sua presunta insolvenza non sarebbe tale da compromettere il pagamento delle ripetibili nell'ipotesi di soccombenza nella procedura ordinaria.

Delle osservazioni 28 marzo 1997, con cui si chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.

4. Giusta l'art. 153 cpv. 1 CPC il convenuto può chiedere, in ogni stadio della lite, che l'attore presti cauzione per il rimborso delle spese e per il pagamento della ripetibili se l'attore si trova in stato di insolvenza risultante da atti ufficiali o se l'attore è domiciliato all'estero e non beneficia di disposizioni di un trattato internazionale.

In questa sede non è contestato l’obbligo di prestare una cauzione processuale stante l’emissione di attestati di carenza beni a carico della parte attrice bensì solo il suo ammontare.

4.1. Scopo della *cautio iudicatum solvi* è quello di assicurare alla parte obbligata a stare in causa o a difendersi in seconda istanza, il rimborso delle spese o delle ripetibili nel caso in cui la controparte fosse soccombente in lite (Rep. 1985, pag. 143).

L'ammontare delle cauzione processuale deve pertanto essere adeguato alle presumibili spese giudiziarie e ripetibili che la causa, in relazione al suo valore litigioso ed alla complessità, può comportare per la parte vincente.

Se nel caso in esame le spese giudiziarie non necessitano di garanzia poiché il relativo anticipo compete all'attrice - del resto per esse nemmeno la convenuta chiede una copertura -, diversa è la soluzione per quel che riguarda le ripetibili. Queste, per costante giurisprudenza di questa Camera, devono essere calcolate sulla base del valore litigioso in relazione alla tariffa dell'Ordine degli avvocati che non vincola in ogni caso il giudice ma che ha solo valore indicativo. Conseguentemente, anche nel tentativo di dare forma ad un importo a titolo di cauzione processuale, si impone di far luogo al riconoscimento di una somma che tenga in considerazione l'esigenza di fronteggiare le spese di patrocinio incontrate ed altri esborsi derivanti dalla necessità di difendersi in giudizio. Quindi la misura della cauzione va riferita ad un preventivo calcolo delle spese di patrocinio, applicando la Tariffa dell'ordine degli avvocati secondo il libero apprezzamento del giudice(Sträuli/Messmer, ZPO, Zurigo 1982, ad art. 79; Walder-Bohner, Zivilprozessrecht, Zurigo 1983, pag. 418; (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 153 n. 2).

4.2. Tornano pertanto applicabili le norme sulla determinazione dell'onorario in generale, ovvero il principio della retribuzione "*ad valorem*" (art. 9 TOA) con riguardo alla complessità e all'importanza, al valore e all'estensione della pratica, alla competenza professionale e alla responsabilità dell'avvocato, al tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione sociale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito e alla prevedibilità del medesimo (art. 8 TOA).

Giova qui rilevare che sta nell'apprezzamento del giudice stabilire il tasso di percentuale applicabile per la determinazione delle ripetibili purché sia rispettoso dei limiti impostigli dall'art. 150 CPC. Sotto questo profilo la decisione d'appello ha carattere piuttosto cassatorio (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 150 n. 19) ed interviene solo con riserbo (I CCA 11 giugno 1994 L. c. D.).

L'art. 9 TOA prevede per le pratiche aventi un valore determinato o determinabile superiore a fr. 1'500'000.-- un onorario di patrocinio tra il 3 e il 6% del valore di causa. Nel caso concreto il primo giudice ha obbligato l'attrice al versamento di una cauzione pari a fr. 160'000.--, applicando dunque al valore di causa (fr. 4'031'625.--) un tasso percentuale vicino al 4%. Sebbene si sia in presenza di una pratica dal valore importante non si è ancora confrontati con un elevatissimo valore di causa e di conseguenza non si impone, per principio, l’applicazione dell’aliquota tariffaria minima e nemmeno si può affermare di essere confrontati con un importo per ripetibili esorbitante, per il quale si imporrebbe di dover far capo anche al criterio della retribuzione oraria (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 150 n. 2).

4.3. Ma anche se si volesse tener conto dei correttivi previsti dalla TOA che, nei casi di valore elevato ma che hanno richiesto un impegno limitato (art. 11 cpv. 1 TOA) prevede che gli onorari siano fissati tenuto conto sia del valore delle pratica (art. 9 TOA) sia dei criteri della retribuzione oraria (art. 10 TOA) non si potrebbe, nel caso concreto, approdare a diversa conclusione rispetto a quella del Pretore.

Accertare se la pratica richiederà un impegno limitato o meno e quindi in definitiva quante ore il legale della convenuta dovrà dedicare allo studio ed alla conduzione della causa, è una problematica di non facile risoluzione atteso come la procedura sia attualmente ferma all'allegato di petizione: da un sommario esame dello stesso la fattispecie non appare di chiara lettura e, con ogni verosimiglianza, a meno di una ricomposizione bonale della vertenza, la procedura avrà un corso piuttosto lungo; è al tal proposito sufficiente rilevare la presenza di intrecci finanziari internazionali e bancari. Un iter procedurale lineare e di breve durata non è quindi pensabile; conseguentemente l'art. 11 cpv. 1 TOA non può trovare in concreto applicazione. Questa norma è del resto formulata in modo da poter essere utilizzata allorquando la pratica è giunta al termine, per cui appare lecito avere dei dubbi circa la sua applicabilità nell'ambito della determinazione di una cauzione processuale, a meno che il valore di causa sia realmente esorbitante ossia che si discosti in modo veramente eccessivo dai limiti di percezione pratica del valore del denaro, cosa che non può essere evidentemente essere affermata, oggi, per un importo dell’ordine di 4 milioni di franchi.

5. Nemmeno la censura della ricorrente, secondo cui la sua presunta insolvenza (attestati di carenza beni per circa soli fr. 22'000.--) non sarebbe tale da compromettere la soddisfazione della controparte in caso di soccombenza nella procedura di merito, merita tutela. In effetti la presenza di attestati di carenza di beni per un importo complessivo piuttosto modesto serve semmai a provare quanto debole e precaria sia l'attuale situazione finanziaria dell'attrice. La preoccupazione della convenuta di mettersi al riparo da ogni sorpresa nei confronti dell'attrice è quindi più che comprensibile e giustificata (Rep. 1979, pag. 346).

6. Ne consegue la reiezione de gravame. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza.

Per i quali motivi

richiamati per le spese gli art. 147 e segg. CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia

1. L'appello del 22 febbraio 1997 della __________ è respinto.

2. Le spese della procedura d'appello consistenti in

a) tassa di giustizia fr.

470 .--

b) spese fr.

30 .--

Totale fr.

500 .--

già anticipati dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 500 .-- per ripetibili d'appello.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario