Appeal Inadmissibility Due to Late Cost Deposit
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant appealed a lower court decision but failed to meet the deadline set by the court to deposit 500 currency units as an advance for judicial costs, with the payment order being transmitted late and only credited on the subsequent business day after the February 28, 1997, deadline expired. Consequently, the court declared the appeal inadmissible due to the tardy deposit, pursuant to the relevant procedural article, and held the appellant responsible for the resulting unnecessary costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 312 CPC, Art. 312 cpv. 2 CPC, fr. 100.--; Appeal Inadmissibility Due to Late Cost Deposit: Consequently, the court declared the appeal inadmissible due to the tardy deposit, pursuant to the relevant procedural article, and held the appellant responsible for the resulting unnecessary costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited as the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the late payment of the advance.
This procedural provision was cited in the reasoning leading up to the final orders, supporting the decision regarding the late payment.
The costs (taxe de justice) were explicitly imposed on the appellant in the second order.
Testo completo
Incarto n. 12.97.00031 · Lugano 7 marzo 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per statuire nella causa OA.96.00033 / OA.12’919 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 6 febbraio 1996 da
__________ c/o __________ contro
__________ rappr. dall’ avv. __________
Visto l’appello 5 febbraio 1996 dell’attore avverso la decisione 27 gennaio 1997 del
Pretore di Bellinzona.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
richiamata la diffida 10 febbraio 1997 del presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 28 febbraio 1997 per effettuare sul c.c.p.
69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 500.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
che, secondo l’inchiesta svolta dalla Tesoreria del Tribunale di appello presso il Servizio dei conti correnti della Direzione generale delle PTT, risulta che l’ordine di pagamento, trasmesso per telegiro, è avvenuto al più presto il 1 marzo 1997 con indicata la scadenza del lunedì 3 marzo 1997, onde l’accredito è stato effettuato in quest’ultima data;
che di conseguenza il pagamento è tardivo e il ricorso non può essere vagliato nel merito;
che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate,
richiamato l’art. 312 cpv. 2 CPC
decreta 1. L’appello 5 febbraio 1997 di __________ , avverso la decisione 27 gennaio 1997 del Pretore di Bellinzona,
è inammissibile per versamento tardivo dell’anticipo.
2. Le spese con tassa di giustizia in complessivi fr. 100.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione:
- __________
per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario