Tenant Eviction Appeal Dismissed Due to Settlement Agreement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved an appeal against a lower court decision that had rejected a tenant's objection to a termination notice and granted the landlord's eviction request, ordering the tenant to vacate the premises and face potential criminal charges for disobedience. However, the appellate court determined that the entire proceeding, both at first instance and on appeal, had become moot because the parties subsequently reached a settlement agreement resulting in the cancellation of the original lease termination notice, leading the court to dismiss the case from the docket, with procedural costs to remain with the respective parties who advanced them and compensation for legal fees waived as per the agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 292 CPS, Art. 352 CPC, vigente TG; Tenant Eviction Appeal Dismissed Due to Settlement Agreement: However, the appellate court determined that the entire proceeding, both at first instance and on appeal, had become moot because the parties subsequently reached a settlement agreement resulting in the cancellation of the original lease termination notice, leading the court to dismiss the case from the docket, with procedural costs to remain with the respective parties who advanced them and compensation for legal fees waived as per the agreement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court struck the proceedings from the roll because they had become devoid of purpose following a settlement agreement.
This provision (likely referring to the Tax Schedule or a similar regulation) governed the allocation of court fees (expenses) in the final order regarding costs.
Testo completo
Incarto n. 12.97.00003 · Lugano 12 aprile 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per statuire in materia di locazione nella causa -inc. no. LA.96.00152 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- e più precisamente sull’istanza di sfratto 3 ottobre 1996 promossa da
__________ __________ entrambi rappr. dall’avv. __________ contro
__________ rappr. dall’avv. __________ nonché sull’istanza di contestazione della disdetta introdotta il 9 settembre 1996 innanzi all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Breganzona da
__________ rappr. dall’avv. __________ contro __________ __________ entrambi rappr. dall’avv. __________
Sulle quali con decisione 19 dicembre 1996 il Segretario Assessore si è così pronunciato:
1. L’istanza
9 settembre 1996 di contestazione della disdetta presentata da __________ è respinta.
2. L’istanza di sfratto 3/4 ottobre 1996 di __________ e __________ accolta.
2.1 È fatto ordine a __________ di mettere a libera disposizione degli istanti il locale adibito a negozio generi alimentari ecc. nonché il portico occupati nello stabile in __________a __________entro 10 giorni dalla notifica del presente decreto.
2.2 È comminata a __________ l’azione penale per disobbedienza a decisione dell’autorità, come all’art. 292 CPS, che prevede la pena della multa o dell’arresto.
2.3 __________ è ammonita che l’inesecuzione del presente decreto darà titolo agli istanti per reclamare il risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.
2.4 È fatto ordine ad ogni usciere od agente della forza pubblica di prestar man forte per l’esecuzione del presente decreto a semplice richiesta degli istanti e con la sola assistenza di un municipale.
§ Qualora __________ non provvedesse a ritirare mobili e oggetti di sua pertinenza o non disponesse altrimenti, l’usciere o l’agente della forza pubblica provvederà a farli depositare in luogo indicato dagli istanti. Le relative spese, da anticipare dagli istanti, sono a carico della convenuta.
3. La tassa di giustizia e le spese, in complessivi fr. 100.-, da anticipare dagli istanti, sono poste a carico della convenuta che rifonderà inoltre a controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili.
Appellante la parte convenuta che con atto d’appello 2 gennaio 1997, a cui è stato concesso l’effetto sospensivo, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’azione di contestazione della disdetta e di respingere l’istanza di sfratto; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.
Mentre la controparte con osservazioni 24 gennaio 1997 postula la reiezione del gravame e la conferma del giudizio di primo grado, protestando spese e ripetibili.
Ritenuto che nel frattempo la procedura è stata tenuta in sospeso in attesa di una soluzione bonaria della stessa.
Visto ora lo scritto 6 aprile 1999 del patrocinatore degli istanti mediante il quale comunica
che, a seguito di accordo transattivo intercorso tra le parti, la disdetta del contratto di locazione notificata alla __________ il 5 agosto 1996, e all’origine del contenzioso oggetto di questa procedura, è stata annullata.
Considerato che, in queste condizioni, la procedura avanti alla Pretura così come quella d’appello divengono prive d’oggetto e vanno stralciate dai ruoli con le spese a carico di chi le ha anticipate e compensate le ripetibili così come stabilito tra le parti.
in applicazione dell’art. 352 CPC
e, per le spese, della vigente TG
decreta
I. La causa inc. no. LA.96.152 della Pretura di Lugano, sez. 4, dipendente dall’istanza di sfratto 3 ottobre 1996 e la procedura d’appello inc. no.
12.97.3 promossa avanti alla II Camera civile con appello 2 gennaio 1997 sono stralciate dai ruoli.
II. Le tasse e le spese della procedura avanti al Pretore in complessivi Fr. 100.- sono a carico degli istanti mentre quelle della procedura d’appello in complessivi Fr. 200.- (tassa di giustizia Fr. 150.- e spese Fr. 50.-), già anticipati dall’appellante rimangono a suo carico.
Compensate le indennità ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario