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12.1997.297 • TRAC TI 12.1997.297 Generato dall'IA

Practitioner v. Patient (Dental Fee Dispute and Consent to Additional Procedures)

Numero d'incarto 12.1997.297
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A medical practitioner sued a patient for an outstanding fee of approximately 8,812 currency units following dental work that involved supplementary procedures beyond the cheapest quoted option, which the patient claimed she only agreed to based on the lowest estimate, prompting the patient to appeal a lower court ruling that favored the practitioner. The appellate court upheld the original decision, reasoning that the patient failed to specifically contest the practitioner's invoiced total in her initial response, thereby presuming the amount was admitted under procedural rules, and further found that the evidence supported the lower court's conclusion that the patient consented to the additional, more costly work with awareness of a resulting higher fee, while also rejecting the appeal argument concerning a breach of the 15% cost overrun notification duty, as that specific duty applied only to the scope of the original estimate, not to entirely new, more expensive procedures performed.

Regesto Legislator

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Art. 170 cpv. 2 CPC, Art. 90 CPC, Art. 148 CPC; Practitioner v. Patient (Dental Fee Dispute and Consent to Additional Procedures): The appellate court upheld the original decision, reasoning that the patient failed to specifically contest the practitioner's invoiced total in her initial response, thereby presuming the amount was admitted under procedural rules, and further found that the evidence supported the lower court's conclusion that the patient consented to the additional, more costly work with awareness of a resulting higher fee, while also rejecting the appeal argument concerning a breach of the 15% cost overrun notification duty, as that specific duty applied only to the scope of the original estimate, not to entirely new, more expensive procedures performed.

Parole chiave

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spese di procedura medico curante mezzi di prova medici assicurazione di cure dentarie contratto di cura violazione del dovere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 CPC

Cited as the procedural basis for ordering costs according to the outcome of the case (loser pays).

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Testo completo

Incarto n. 12.97.00297 · Lugano 4 maggio 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.519 della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con petizione 2 settembre 1996 da

__________ rappr. __________ contro

__________ rappr. __________

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8’812.-- oltre accessori a titolo di onorario del mandatario;

Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 18 novembre 1997 ha accolo;

Appellante la convenuta, che con atto di appello del 10 dicembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingre la petizione;

Appello sul quale l’attore non si è espresso.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1. - se deve essere accolto l’appello

2. - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

A. Secondo quanto narrato in petizione, l’attore, medico dentista, avrebbe prospettato alla convenuta tre varianti di intervento, indicando per la più onerosa un costo di fr. 41’690.--, per la meno costosa una spesa di fr. 14’950.--, mentre la terza, poi scelta dalla convenuta, senza che se ne specificasse il costo avrebbe costituito una soluzione intermedia rispetto alle prime due.

Per le sue prestazioni l’attore avrebbe emesso una nota onorari di complessivi fr. 22’812.25, rimasta impagata per i fr. 8’812.-- oltre interessi oggetto della causa.

B. La convenuta si è opposta alla pretesa sostenendo che l’attore le avrebbe sottoposto solo due tipi di intervento, e che lei avrebbe scelto quello il cui costo sarebbe stato preventivato in fr. 14’950.--, importo da lei pagato, così che nulla sarebbe dovuto al procedente.

C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’applicabilità alla fattispecie delle norme del CO sul contratto di mandato, ha rilevato che l’istruttoria avrebbe dimostrato l’avvenuta esecuzione di lavori supplementari rispetto a quelli previsti dal preventivo più economico, esecuzione approvata dall’attrice nella consapevolezza che essi avrebbero comportato un maggior costo, ancorché non quantificato.

Stante la correttezza della nota onorari allestita dall’attore, ne conseguirebbe l’accoglimento della sua pretesa.

D. Con l’appello la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione, sostenendo che dalla deposizione della teste __________ sulla quale il Pretore ha in pratica fondato la sentenza, non risulterebbe l’accordo delle parti su di un inesistente terzo preventivo.

La convenuta sarebbe sì stata informata dell’esecuzione di lavori supplementari, ma non del loro costo, così che l’attore sarebbe in pratica venuto meno all’obbligo contrattuale da lui assunto di informare la paziente di un eventuale sorpasso dei costi di oltre il 15%, e un eventuale accordo circa un superamento dei costi di tale entità non potrebbe perciò essere desunto. L’attore, inoltre, non avrebbe dimostrato il fondamento della sua pretesa, che sarebbe di conseguenza comunque da respingere.

E. L’attore non ha presentato osservazioni all’appello.

Considerato

in diritto:

1. L’art.

170 cpv. 2 CPC stabilisce che i fatti addotti con la petizione non chiaramente contestati con la risposta si presumono ammessi, salvo contrarie risultanze di causa.

La norma impone alla parte convenuta un preciso onere processuale, consistente nella puntuale contestazione delle argomentazioni di fatto e di diritto della parte avversaria, sotto pena dell’ammissione di quelle circostanze sulle quali non sia stata presa esplicitamente posizione per confutarle con le proprie argomentazioni. Questo implica che delle contestazioni espresse in forma generica o globale, come è ad esempio il caso della sola affermazione di contestare riferita ad interi punti dell’allegato avversario, non soddisfa per costante giurisprudenza le esigenze di cui all’art. 170 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 170, n. 2 e 3; II CCA 25 agosto 1997 in re P. SA/P.), senza che in tale rigore processuale possa essere ravvisato eccesso di formalismo (ICCTF

28 luglio 1997 in re D. SA/R. SA, consid. 5b).

2. Contrariamente a quanto affermato dall’appellante, alla luce dei suddetti principi non è in concreto desumibile dall’allegato responsiva alcuna seria contestazione dell’affermazione fatta dall’attore secondo cui il valore delle prestazioni da lui effettuate in favore della convenuta sarebbe quello di fr. 22’812.25 risultante dalla fattura.

A torto la convenuta nell’appello (punto 18, pag. 8) invoca il punto 4 della sua risposta, non figurandovi -a meno di non travisare arbitrariamente il significato letterale di quanto ivi espostoalcuna presa di posizione, e perciò nemmeno alcuna contestazione, relativamente all’importo fatturato dall’attore.

__________, e quindi irrilevanti, sono per contro le contestazioni in merito sollevate solo con le conclusioni, contestazioni che non vi è perciò motivo di approfondire.

3. Ciò premesso, il gravame è in buona parte incentrato su una diversa valutazione rispetto a quella fatta dal Pretore del contenuto della deposizione della teste __________ A torto.

Premesso che il Pretore secondo l’art. 90 CPC gode di un ampio margine di apprezzamento nella valutazione delle prove offerte dalle parti, le conclusioni alle quali il primo giudice è giunto sulla scorta delle dichiarazioni della teste -consenso della convenuta all’esecuzione dei lavori supplementari, comunicazione da parte dell’attore del fatto che essi avrebbero comportato un non precisato maggiore onere rispetto a quanto preventivato e consapevolezza ed accettazione di questa circostanza da parte della convenutapossono senz’altro essere confermate.

L’incongruenza segnalata dalla ricorrente tra la deposizione della teste e l’affermazione di petizione dell’esistenza di un terzo preventivo, o il rilievo del fatto che la teste non avrebbe assistito a discussioni circa i costi dei lavori supplementari non inficiano infatti la validità dei predetti riscontri nella misura in cui permettono di inferire l’esistenza di un accordo tra le parti in merito all’esecuzione dei lavori effettivamente svolti contro un onorario da determinarsi, ed in concreto rimasto processualmente incontestato.

4. Infondata è infine anche la censura della convenuta relativa alla pretesa violazione da parte dell’attore dell’obbligo di informazione del mandatario per avere sottaciuto che vi sarebbe stato un superamento del costo preventivato di oltre il 15%.

La censura è evidentemente riferita alla corrispondente dicitura figurante in calce al preventivo doc. A, e non può essere considerata per il motivo che la sua validità era necessariamente riferita all’esecuzione degli stessi lavori figuranti su quel preventivo.

Essa va cioè restrittivamente intesa nel senso che se quegli stessi lavori previsti dal doc. A fossero costati oltre il 15% in più dell’importo previsto l’attore avrebbe dovuto darne avviso alla paziente, ma essa non può invece valere per il caso dell’esecuzione di lavori più onerosi, costituenti un aliud rispetto a quelli preventivati.

Ne consegue la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi.

Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si attribuiscono ripetibili all’attore che non ha presentato osservazioni all’appello.

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia

I. L’appello

10 dicembre 1997 di __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 480.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 500.--

già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.

III. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario