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12.1997.282 • TRAC TI 12.1997.282 Generato dall'IA

Timeliness of Debt Confirmation Opposition Appeal

Numero d'incarto 12.1997.282
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought the annulment of a debt confirmation arising from a provisional rejection of opposition, claiming the action was timely because the controlling officer only received the decision on May 2nd, despite the notice being picked up at the company's registered address by the sole administrator's sister on April 28th. The court dismissed the appeal, reasoning that the delivery of the registered mail to a member of the administrator's family at the official address constituted valid receipt, especially since the administrator herself was presumed present and failed to assert otherwise, meaning the deadline for filing the disavowal petition commenced on April 28th, rendering the subsequent June 2nd filing tardy.

Regesto Legislator

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Art. 124 cpv. 1 CPC, Art. 124 cpv. 5 CPC, Art. 148 CPC; Timeliness of Debt Confirmation Opposition Appeal: The court dismissed the appeal, reasoning that the delivery of the registered mail to a member of the administrator's family at the official address constituted valid receipt, especially since the administrator herself was presumed present and failed to assert otherwise, meaning the deadline for filing the disavowal petition commenced on April 28th, rendering the subsequent June 2nd filing tardy.

Parole chiave

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ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione opposizione tardiva tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tacita revoca dell'opposizione inosservanza del termine legale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 CPC

Cited in the final orders to rule on the costs of the appeal procedure following the rejection of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 12.97.00282 · Lugano 2 marzo 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.97.429 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 2 giugno 1997 da

__________ rappr. dallo studio legale __________ contro

__________ rappr. dall'avv. __________

con la quale l'attrice ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 59’522.40 oltre interessi di cui alla decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione

23 aprile 1997 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 5, in merito all’esecuzione no. __________dell'UE di Lugano;

Domanda respinta in ordine dal Pretore con sentenza del 12 novembre 1997 in conseguenza della tardività dell’azione;

Appellante l'attrice, che con atto di appello del 19 novembre 1997 chiede la riforma del primo giudizio nel senso di dichiarare la tempestività dell’azione;

Mentre la convenuta con osservazioni del 22 dicembre 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto

A. L’attrice afferma di avere ricevuto il giudizio di rigetto dell’opposizione, datato 23 aprile 1997, solo il 2 maggio 1997, dal che, a mente sua, la tempestività dell’azione di disconoscimento recante la data del 2 giugno 1997.

B. La convenuta nell’allegato di risposta ha preliminarmente eccepito la tardività dell’azione avversaria.

C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha accertato che la decisione di rigetto dell’opposizione è stata inviata all’indirizzo dell’amministratrice unica dell’attrice, via __________ __________, e ritirata il 28 aprile 1997 da __________ sorella dell’amministratrice unica della società.

Essendo il recapito della famiglia dell’amministratrice unica identico a quello della società, il ritiro dell’invio raccomandato da parte di un membro della famiglia varrebbe quale valida ricezione anche se la persona in questione non svolgeva funzione alcuna in seno alla ditta.

Di conseguenza non potrebbe essere ritenuta quale data di notifica quella del 2 maggio 1997, in cui __________ __________, direttore della società, è rientrato da un viaggio di affari, dovendo la società, che ben poteva attendersi l’arrivo della sentenza, provvedere affinché gli invii postali le vengano tempestivamente notificati.

Dal che la reiezione in ordine della petizione, ritenuta tardiva.

D. Delle argomentazioni dell’attrice -che postula la riforma del primo giudizio nel senso di ammettere la tempestività della sua petizione, ribadendo in sostanza la tesi sostenuta nel primo processo dell’inefficacia della notifica effettuata a persona priva del potere di rappresentare la societàe di quelle della resistente -che propone la reiezione del gravamesi dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

considerato

in diritto

1. Secondo l’art. 124 cpv. 1 CPC la forma della notifica degli atti giudiziari è di regola quella dell’invio postale raccomandato (II CCA 5 settembre 1995 in re C. SpA/B.), mentre l’art. 124 cpv. 5 CPC stabilisce che la notificazione di un atto per la quale sono state rispettate le prescrizioni della legge di procedura è ritenuta validamente effettuata anche se il destinatario ha rifiutato o impedito la consegna.

In applicazione di queste norme si deve pertanto ritenere che la notifica di un atto per invio postale raccomandato è di regola validamente effettuato il 7° giorno di giacenza presso l’ufficio postale (DTF 100 III 3; II CCA

16 gennaio 1997 in re P./D. SA, 24 febbraio 1995 in re H. AG/Z.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 4).

2. Nella specie le circostanze sono tuttavia differenti per il motivo che l’invio in questione è stato ritirato il 28 aprile 1997 ma, a mente dell’attrice, da persona non abilitata a rappresentarla a questo scopo, così che il direttore della società ne avrebbe preso conoscenza solo il 2 maggio 1997, e perciò solo da questo momento avrebbero iniziato a decorrere i termini per l’impugnazione e per l’inoltro dell’azione di disconoscimento.

3. Si tratta di una tesi che non merita protezione.

Anche volendo ammettere che la signora __________, sorella dell’amministratrice unica, non fosse autorizzata a ricevere validamente la sentenza di rigetto dell’opposizione, non vi è dubbio che essa l’ha nondimeno regolarmente portata alla sede della società, che difatti non nega di averne avuto conoscenza.

Essa differisce tuttavia l’effetto di tale conoscenza al 2 maggio 1997, data del rientro in sede di __________, asseritamente direttore della società.

A torto.

L’asserito direttore della società non figura infatti iscritto a registro di commercio quale organo della società, e perciò la sua posizione, per quanto risulta provato, non è a priori diversa da quella della sorella dell’amministratrice unica.

Ma un altro argomento è decisivo per il giudizio: l’attrice ha lamentato per il giorno 28 aprile 1997 l’assenza del predetto sedicente direttore, ma non anche quella dell’amministratrice unica, che in assenza di specifica affermazione in tal senso deve di conseguenza essere ritenuta come presente alla sede della società, corrispondente peraltro al suo indirizzo privato.

Ne consegue che, in assenza della prova ma anche solo dell’affermazione del contrario, va ammesso secondo l’ordinario andamento delle cose che il 28 aprile 1997 la sorella dell’amministratrice unica abbia recapitato la raccomandata in questione proprio all’amministratrice unica, con il che va ritenuto che la società attrice abbia preso conoscenza della sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione già quel medesimo giorno.

4. E’ di conseguenza a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto tardiva la petizione in oggetto, dovendosi ammettere che la notifica dell’atto è avvenuta il 28 aprile 1997 al recapito della società -che contrariamente alle affermazioni dell’attrice è in via __________ a __________, conformemente alle risultante del registro di commercioe che quello stesso giorno l’amministratrice unica dell’attrice ne ha preso conoscenza.

Ne consegue la reiezione del gravame.

Spese, tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati, per le spese, l'art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L'appello

19 novembre 1997 di __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 480.-

b) spese fr. 20.-

Totale fr. 500.-

già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 600.- per ripetibili di appello.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario