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12.1997.281 • TRAC TI 12.1997.281 Generato dall'IA

Credit Card Debt Collection and Jurisdictional Challenge Affirmed

Numero d'incarto 12.1997.281
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A plaintiff sued a defendant for over 13,000 in outstanding credit card debt, which the lower court granted, leading the defendant to appeal, arguing issues of territorial jurisdiction, evidentiary insufficiency regarding the underlying transactions and beneficiaries, and usurious interest rates. The appellate court rejected the appeal, holding that jurisdiction was established by a clause in the credit card's general terms and conditions that the defendant had accepted, that under the terms, the card issuer was not liable to verify beneficiary claims and the debt was proven by the cardholder's failure to timely dispute the account statement, and that the challenged 18% interest rate was not usurious as it aligned with the maximum rate permitted by intercantonal agreements referenced by precedent, thus affirming the lower court's decision entirely.

Regesto Legislator

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Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 309 cpv. 1 CPC, Art. 78 CPC, Art. 313bis CPC, Art. 308 CPC, Art. 148 CPC; Credit Card Debt Collection and Jurisdictional Challenge Affirmed: The appellate court rejected the appeal, holding that jurisdiction was established by a clause in the credit card's general terms and conditions that the defendant had accepted, that under the terms, the card issuer was not liable to verify beneficiary claims and the debt was proven by the cardholder's failure to timely dispute the account statement, and that the challenged 18% interest rate was not usurious as it aligned with the maximum rate permitted by intercantonal agreements referenced by precedent, thus affirming the lower court's decision entirely.

Parole chiave

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incasso competenza territoriale tasso d'interesse competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori petizione in giudizio confusione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

The appeal was rejected on preliminary examination based on this provision because it was entirely unfounded.

art. 148 CPC

This provision governs the allocation of court costs, which were charged to the appellant following the dismissal of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 12.97.00281 · Lugano 12 dicembre 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.97.00256 (già 60/1997) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 - promossa con petizione 11 aprile 1997 da

__________ contro

__________

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 13’472.40 oltre interessi al 18% dal 17 febbraio 1997 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Kloten;

domande avversate dal convenuto e che il Pretore con sentenza 14 ottobre 1997 ha integralmente accolto;

appellante il convenuto con scritto 18 novembre 1997, tradotto in lingua italiana il 3 dicembre 1997, con cui chiede la revisione del giudizio pretorile;

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

Considerato

in fatto e in diritto

che nel corso del 1996 la __________ ha rilasciato al signor __________ la carta __________ n__________

che, sottoscrivendo il formulario per l’ottenimento della carta di credito (doc. A), il cliente ha espressamente dichiarato di accettare le condizioni generali della carta __________, di cui confermava di aver ricevuto un esemplare (doc. D);

che a seguito dell’utilizzo della carta in questione ne è derivato uno scoperto di fr. 13’472.40 (doc. B-C), di cui la banca il 27 febbraio 1997 ha invano chiesto il versamento al cliente (doc. E);

che con petizione 11 aprile 1997 la __________ ha pertanto chiesto la condanna di __________ al pagamento del saldo e dei relativi interessi di mora nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE (doc. F);

che il convenuto si è opposto alla petizione osservando innanzitutto che l’attrice non avrebbe in realtà pagato i beneficiari delle somme qui in questione, tali importi non essendo mai stati da lui ratificati; i relativi giustificativi sarebbero stati da lui sottoscritti in un momento di confusione mentale; a lui mancherebbero inoltre il numero IVA e le pezze giustificative per le prestazioni fornite dai beneficiari; questi ultimi non sarebbero state infine delle persone serie;

che il Pretore, preso atto che in forza di una proroga di foro contenuta nelle condizioni generali (doc. D) la sua competenza territoriale era data e che dalla documentazione allegata si evinceva il ben fondato della pretesa attorea, ha senz’altro ammesso la petizione;

che con scritto 18 novembre - 3 dicembre 1997 il convenuto ha chiesto la revisione del giudizio di primo grado, contestando in ordine la competenza territoriale del Pretore, mentre nel merito ha osservato che in assenza di prove sufficienti la pretesa non era fondata, e che in ogni caso il tasso di interesse riconosciuto nella misura del 18% sconfinava nell’usura;

che lo scritto del convenuto, ancorché denominato “Einsprache” (“protesta”), deve essere trattato come appello, essendo questa la forma corretta ed ammissibile per contestare il pronunciato pretorile del 14 ottobre 1997;

che la procedura di appello si caratterizza quale accertamento critico della decisione del primo giudice senza possibilità che queste emergenze processuali possano essere mutate, per cui alle parti non è permesso -in quanto l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC esclude la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioniavvalersi di contestazioni e di eccezioni non sollevate in prima istanza e non rilevabili d’ufficio dal giudice;

che, ciò premesso, anche prescindendo dalle gravi carenze formali del gravame (che viola in più punti l’art. 309 cpv. 1 CPC) -ciò che di per sé già ne implicherebbe la nullità (cpv. 5)- è evidente come le censure sollevate dall’appellante nel suo scritto ricorsuale siano perlopiù irricevibili in ordine e comunque infondate nel merito;

che innanzitutto la contestazione della competenza territoriale del Pretore del distretto di Lugano, oltre che irricevibile siccome non formulata negli allegati preliminari ma solo all’udienza preliminare (art. 78 CPC), è del tutto infondata, atteso che -come correttamente ha rilevato il giudice di prime cure, alla cui pertinente motivazione si può senz’altro rinviaretale foro era stato espressamente previsto al punto 7 delle condizioni generali della carta __________ (doc. D; IICCA 8 aprile 1997 in re C.B. SA/M.)

che il rilievo dell’appellante secondo cui la pretesa (non è dato a sapere se si tratti di quella della banca oppure dei beneficiari) non sarebbe giustificata in assenza di prove sufficienti è del tutto priva di fondamento: nella misura in cui l’appellante si riferisce alla pretesa dei beneficiari, è evidente che giusta il punto 3 delle condizioni generali la banca non era tenuta a verificare -e non si assumeva in merito alcuna responsabilitàse la pretesa del beneficiario fosse o meno esistente; nella misura in cui, sempre a giudizio del convenuto, a non essere sufficientemente provata sarebbe invece la pretesa dell’attrice, è chiaro che in forza del punto 4 delle condizioni generali il ben fondato delle sua pretesa è già provato dal fatto che l’estratto conto trasmesso al cliente non è stato contestato per iscritto nei 30 giorni dalla data riportata sullo stesso;

che infine la censura in merito alla misura degli interessi è pure irricevibile, siccome sollevata solo in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), ed è inoltre del tutto infondata, il tasso d’interesse moratorio annuo del 18% previsto al punto 8 delle condizioni generali della carta di credito (doc. D; sentenza IICCA citata) corrispondendo al tasso massimo ammesso dall’art. 1 del Concordato intercantonale concernente la repressione degli abusi in materia d’interesse convenzionale (SR 221.121.1), normativa che, nonostante il Cantone Ticino non vi abbia a tutt’oggi aderito, può nondimeno essere considerata un valido punto di riferimento (DTF 93 II 192);

che di conseguenza il giudizio pretorile, che ha condannato il convenuto al pagamento del saldo derivante dall’utilizzo della carta di credito, appare del tutto corretto e può senz’altro essere confermato;

che l’appello deve pertanto essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, siccome del tutto infondato, per cui si può senz’altro prescindere, per motivi di economia processuale, dal verificare presso l’amministrazione postale se lo stesso sia stato inoltrato tempestivamente, nei 20 giorni dal ricevimento della decisione impugnata (art. 308 CPC; ciò che di primo acchito non sembrerebbe, l’intimazione della sentenza pretorile risalendo al 14 ottobre e l’appello essendo stato consegnato alla posta il 18 novembre);

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello (“Einsprache”) 18 novembre - 3 dicembre 1997 di __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in a) tassa di giustizia fr. 230.-

b) spese fr. 20.-

Totale fr. 250.-

già anticipate dall’appellante, restano a suo carico.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario