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12.1997.279 • TRAC TI 12.1997.279 Generato dall'IA

Employee v. Employer: Unpaid Wages and Vacation Appeal

Numero d'incarto 12.1997.279
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An employee sued for unpaid August salary, accrued vacation, and proportional thirteenth salary after resigning effective immediately, citing employer insolvency; the lower court awarded a reduced amount, finding the immediate resignation unjustified but granting payment for days worked plus full vacation/leave pay, while rejecting the employer's counterclaim for consumed wine due to lack of proof. The appellate court rejected the employer's appeal because several arguments, including claims that the agreed salary was inclusive of vacation and compensation for consumed wine, were inadmissible as they were raised for the first time on appeal, affirming the lower court's decision which found the counterclaim unproven and the calculation of outstanding wages based on admitted salary figures to be correct.

Regesto Legislator

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Art. 321 CPC, Art. 337d CO, Art. 228 cifra, Art. 227 CPC, art. 228 cifra 2 CPC, art. 329, 329a, 329d cpv. 2 CO; Employee v. Employer: Unpaid Wages and Vacation Appeal: The appellate court rejected the employer's appeal because several arguments, including claims that the agreed salary was inclusive of vacation and compensation for consumed wine, were inadmissible as they were raised for the first time on appeal, affirming the lower court's decision which found the counterclaim unproven and the calculation of outstanding wages based on admitted salary figures to be correct.

Parole chiave

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arretrati di salario calcolo dell'indennità risarcitoria domanda riconvenzionale salario a tempo rinuncia a pretese di salario abbandono del posto di lavoro Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 321 CPC

Used to declare several of the appellant's arguments inadmissible as new claims raised for the first time on appeal.

art. 228 cifra 2 CPC

Cited in the reasoning to support the inadmissibility of a written statement in lieu of testimony due to the witness's relationship with the claimant.

art. 227 CPC

Cited in the reasoning regarding the obligation of clients to testify when summoned as witnesses.

art. 337d CO

Mentioned as the correct legal principle regarding the employer's right to compensation for unjustified immediate termination, although the argument based on it was ruled inadmissible.

art. 329, 329a, 329d cpv. 2 CO

Cited in the reasoning to reject the argument that the agreed salary included holidays and leave as contrary to mandatory provisions of the CO.

II. Non si prelevano tasse o spese.

The dispositive explicitly states that no court fees or expenses are to be levied.

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Testo completo

Incarto n. 12.97.00279 · Lugano 3 marzo 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari CL.97.1 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con istanza 30 dicembre 1996 da

__________ rappr. __________ contro

__________

con cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 11’911.80 oltre interessi;

Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con sentenza 7 novembre 1997 ha accolto per fr. 9’321.80 oltre interessi;

Appellante il convenuto, che con atto di appello del 17 novembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza;

Appello sul quale l’istante non si è espresso,

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1. - se deve essere accolto l’appello

2. - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

A. L’istante ha iniziato a lavorare per il convenuto nel maggio del 1994 in qualità di cuoco.

Il

30 luglio 1996 l’istante ha disdetto il contratto per il termine del 31 agosto (doc. A), ma già il 6 agosto 1996 egli ha dichiarato di sciogliere il contratto con effetto immediato adducendo l’insolvenza del proprio datore di lavoro (doc. B).

B. Con l’istanza in rassegna __________ ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 11’911.80 netti oltre interessi, corrispondenti al salario del mese di agosto, dei giorni di riposo o di vacanza non goduti, e alla quota parte della tredicesima mensilità di salario.

C. All’udienza di discussione del 15 aprile 1997 il convenuto ha riconosciuto l’importo di fr. 4’750.-- vantato dall’istante con la lettera doc. A con cui aveva pronunciato il licenziamento ordinario, pretesa da compensare con quella di fr. 4’680.-- spettante al datore di lavoro per il consumo di 520 litri di vino, bevuti dal dipendente nell’anno in cui ha lavorato nel suo esercizio pubblico. Ogni altra pretesa dell’istante sarebbe infondata, e comunque da calcolare su uno stipendio di fr. 1’800.-- al mese.

D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto ingiustificata la rescissione immediata del contratto pronunciata dall’istante, non potendosi ammettere l’insolvenza del datore di lavoro da lui addotta, ed ha perciò riconosciuto al dipendente solo il salario dei 6 giorni del mese di agosto in cui egli ha effettivamente lavorato.

Le pretese per i congedi e le ferie non godute sarebbero invece da accogliere integralmente, essendosi il convenuto limitato ad una loro generica contestazione, senza fornire alcun elemento atto a metterle in discussione.

Non potendosi ammettere, siccome non provata, la pretesa compensatoria per il consumo di vino, ed essendo lo stipendio dell’istante in realtà ben superiore ai fr. 1’800.-- mensili addotti dal convenuto, l’istanza sarebbe in definitiva da ammettere per fr. 9’231.80 netti oltre interessi.

E. Delle argomentazioni dell’appellante, che chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso della reiezione dell’istanza, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

L’istante non ha presentato osservazioni all’appello.

Considerato

in diritto:

1. L’appellante si esprime sull’ammontare dello stipendio corrisposto all’istante, ammettendo che esso nel 1995 ammontava a fr. 2’600.-- netti e dal gennaio 1996 a fr. 3’200.-- netti (appello, punto 5).

1.1 Si rileva innanzitutto che tali ammissioni confermano l’esattezza del conteggio doc. B dell’istante quo al salario computato, essendo per l’esattezza il conteggio basato su importi lievemente inferiori.

1.2 Il ricorrente sostiene che l’importo mensile di fr. 3’200.-- pattuito per il 1996 sarebbe stato comprensivo anche delle ferie, dei congedi e dell’eventuale gratifica.

La tesi è irricevibile ai sensi dell’art. 321 CPC in quanto formulata per la prima volta in questa sede.

Essa è inoltre lesiva di norme di diritto imperativo del CO e del CCL di categoria almeno nella misura in cui pretende che il salario così pattuito sarebbe stato comprensivo di ferie e giorni di congedo (art. 329, 329a, 329d cpv. 2 CO), così che la stessa può essere reietta senza ulteriori approfondimenti.

2. L’appellante contesta poi l’obbligo al pagamento del salario per i 6 giorni del mese di agosto 1997 argomentando che, stante la mancanza di giustificazione del licenziamento con effetto immediato pronunciato dal dipendente, egli avrebbe potuto chiedergli un risarcimento.

La tesi giuridica è in questo caso di principio corretta (art. 337d CO), ma ciò non basta a determinare la reiezione della pretesa dell’istante, avendo il convenuto omesso di sollevare l’argomento nel processo di prima sede invocando la compensazione per questo titolo, sicché anche in questo caso si tratta di una nuova argomentazione, irricevibile in conseguenza del precitato art. 321 CPC.

3. L’eccezione di compensazione è per contro stata regolarmente sollevata in ordine alla pretesa vantata dal convenuto per il consumo da parte dell’istante di vino o di alcolici in genere, pretesa che il Pretore ha ritenuto non comprovata.

3.1 Contro questa decisione il convenuto insorge, sostenendo in primo luogo che alla deposizione scritta della signora __________ dovrebbe essere conferita piena efficacia probatoria, non potendo essa essere sentita come teste, pena la forzata chiusura del ristorante

L’argomentazione è priva di fondamento.

Il principio dell’inammissibilità della produzione di dichiarazioni scritte in luogo della deposizione testimoniale è infatti del tutto pacifico (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 16; II CCA 10 aprile 1997 in re J./K.), mentre pretestuosa è la questione della paventata chiusura del ristorante, potendosi il convenuto fare rappresentare in giudizio per rimanere egli stesso sul posto di lavoro in luogo della dipendente.

In ogni caso la dichiarante risulta essere la sorella dell’istante (cfr. la deposizione __________), con il che essa non poteva essere sentita come teste per effetto dell’art. 228 cifra 2 CPC, norma che non è ovviamente lecito aggirare con la produzione di una dichiarazione scritta (II CCA 14 gennaio 1997 in re H./O.).

3.2 Il convenuto lamenta per il resto la difficoltà nel provare la circostanza in questione, menzionando la scarsa disponibilità dei clienti a fungere da testi e l’impossibilità stessa di dimostrare il fatto per mezzo della prova testimoniale.

Anche queste censure sono pretestuose.

I clienti del convenuto sono infatti, come chiunque altro, obbligati a fungere da testi (art. 227 CPC), così che se egli rinuncia a questa facoltà per questioni di opportunità non se ne può certo lamentare con l’autorità d’appello, mentre l’asserita difficoltà nel provare il consumo di vino poteva -a fronte dell’asserita sparizione di 4 litri per giorno lavorativoessere dimostrata contabilmente dalla discrepanza tra i giustificativi del vino acquistato e di quello venduto.

Per il resto, come giustamente rilevato dal Pretore e dagli avventori del convenuto, egli sopporta le conseguenze della propria tolleranza della questione, tale da non potere escludere la tacita ratifica dell’agire dell’istante, così che nemmeno l’eventuale prova del consumo di vino avrebbe necessariamente condotto all’accoglimento dell’eccezione di compensazione.

4. Il ricorrente espone infine un conteggio dal quale risulterebbe che l’istante ha fruito di 47 giorni liberi nel 1996.

Si tratta però, una volta ancora, di una nuova argomentazione, come tale irricevibile (art. 321 CPC), così che ai fini del giudizio non ci si può dipartire dalla corretta motivazione del Pretore, che in assenza di circostanziate contestazioni ha ritenuto siccome proceduralmente ammessi dal convenuto i conteggi dell’istante relativi alle ferie e ai giorni di congedo non goduti.

Ne segue la reiezione del gravame.

Non si prelevano tasse o spese.

Non si attribuiscono ripetibili.

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

I. L’appello

17 novembre 1997 di __________ è respinto.

II. Non si prelevano tasse o spese.

III. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario