Legislator Giurisprudenza & Legislazione
12.1997.269 • TRAC TI 12.1997.269 Generato dall'IA

Appeal Regarding Repayment of Entrusted Funds and Dismissal of Cross-Claims

Numero d'incarto 12.1997.269
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellate court upheld a lower court ruling that required the defendant to repay the plaintiff a total of 11,000 currency units: 10,000 units allegedly entrusted for deposit under favorable banking conditions, and 1,000 units withdrawn from the plaintiff's construction credit. The court reasoned that the defendant failed to prove her claim that the 10,000 units were a gift, as a gratuitous transfer is not presumed outside of marriage, thus placing the burden of proof on her; furthermore, the court dismissed the defendant's cross-claims for damages (moral injury, broken engagement, personal property) and compensation due to lack of sufficient evidence and for being untimely raised during the appeal proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 930 CC, Art. 239 cpv. 3 CO, Art. 67 cpv. 1 CO, Art. 148 CPC; Appeal Regarding Repayment of Entrusted Funds and Dismissal of Cross-Claims: The court reasoned that the defendant failed to prove her claim that the 10,000 units were a gift, as a gratuitous transfer is not presumed outside of marriage, thus placing the burden of proof on her; furthermore, the court dismissed the defendant's cross-claims for damages (moral injury, broken engagement, personal property) and compensation due to lack of sufficient evidence and for being untimely raised during the appeal proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cosa affidata trasmissione delle prove bonifico fondo di compensazione rimborso del mutuo onere della prova Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 148 CPC

This article was cited as the basis for ordering costs and indemnities following the dismissal of the appeal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 12.97.00269 · Lugano 2 marzo 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.452 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 11 giugno 1996 da

__________ rappr. dall'avv. __________ contro

__________ rappr. dall'avv. __________

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11’000.-- oltre interessi;

Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e accolta dal Pretore con sentenza 6 ottobre 1997;

Appellante la convenuta, che con atto di appello del 24 ottobre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;

Mentre l’attore con osservazioni del 5 novembre 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1. - se deve essere accolto l’appello

2. - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

A. L’attore sostiene di avere affidato alla convenuta nel 1991 la somma di fr. 10’000.-- affinché essa la depositasse per il di lui conto sul di lei conto bancario presso il __________, che offriva condizioni più favorevoli rispetto al conto bancario dell’attore.

La convenuta avrebbe inoltre prelevato fr. 1’000.-- dal credito di costruzione acceso dall’attore per la costruzione di un’abitazione unifamiliare.

Stante la mancata restituzione di questi importi, l’attore procede per fr. 11’000.-- oltre interessi.

B. La convenuta si è opposta alla petizione sostenendo che la somma di fr. 10’000.-- le sarebbe stata donata dall’attore.

Se così non fosse, essa potrebbe comunque opporre in compensazione con il credito dell’attore tutta una serie di pretese, per un credito complessivo di molto superiore a quello dell’attore.

La compensazione includerebbe anche il credito di fr. 1’000.--, e comunque detto credito sarebbe prescritto.

C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ammesso che la convenuta sarebbe entrata in possesso della somma dedotta in causa, ed ha invece negato che ciò possa essere avvenuto a titolo gratuito, così che di principio sarebbe da ammettere l’obbligo della convenuta alla restituzione del denaro.

Non risultando l’esistenza di pretese compensatorie, ne discenderebbe l’accoglimento della petizione.

D. Con l’appello la convenuta postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione.

A mente sua, non vi sarebbe la prova della natura onerosa della dazione dei fr. 10’000.--, che sarebbe al contrario avvenuta titolo grazioso, ed anche per i fr. 1’000.-- l’attore non avrebbe fornito prova alcuna.

Quest’ultima pretesa sarebbe inoltre prescritta, ma comunque la somma sarebbe servita a pagare delle tende allestite per l’artigiano che aveva eseguito lo scavo della casa unifamiliare, che avrebbe in proporzione ridotto la sua fattura.

In ogni caso, la convenuta potrebbe opporre in compensazione fr. 1’000.-- per il torto morale conseguente ai maltrattamenti subiti e per danni all’occhio, fr. 1’000.-- per la rottura della promessa di matrimonio, fr. 500.-- per il valore delle suppellettili lasciate nell’appartamento, fr. 390.-- per il trasloco e fr. 1’860.-- per il deposito dei mobili.

E. Delle argomentazioni del resistente, che chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

1. Sull’obbligo di restituzione dei fr. 10’000.-- depositati sul conto bancario della convenuta

Il Pretore ha correttamente rammentato che solo nell’ambito del matrimonio si può, secondo le circostanze, presumere che una somma di denaro sia stata consegnata con l’intento di effettuare una donazione, mentre per il resto si presume che una dazione sia avvenuta credendi o solvendi causa.

La convenuta nel proprio gravame non tenta neppure di mettere in discussione questo principio, ma si limita a sostenere che non vi sarebbe prova del fatto che la somma le sia stata consegnata a titolo fiduciario o di deposito (appello, punto 8.1, pag. 5), non avvedendosi che tale prova non è in realtà necessaria, dovendosi come si è detto presumere l’onerosità della consegna.

Era perciò la stessa convenuta a dovere fornire la prova della verità della tesi difensiva dell’avvenuta donazione, prova che non può di certo considerarsi fornita, come essa pretende a torto, dall’affermazione che questa sarebbe l’unica spiegazione plausibile, o dal fatto che l’attore avrebbe mentito in merito alle ingiurie e ai maltrattamenti che le avrebbe inferto (appello, punto 8.2, pag. 6).

Non meno inconferenti sono da ultimo i richiami dell’appellante all’art. 930 CC -in discussione è l’esistenza di un credito dell’attore e non il diritto di proprietà sul denaroe all’art. 239 cpv. 3 CO, norma mai evocata negli allegati introduttivi della convenuta, così che la tesi dell’ipotetico adempimento da parte dell’attore di un obbligo morale risulta irricevibile prima ancora che infondata.

2. Sull’obbligo di restituzione dei fr. 1’000.-- prelevati dal conto di cui al credito di costruzione

Anche in questo caso la convenuta adduce in primo luogo la tesi della mancanza di prove circa l’obbligo di restituzione (appello, punto 9, pag. 6), argomento sul quale si rinvia a quanto esposto al precedente considerando.

La convenuta solleva in secondo luogo l’eccezione di prescrizione “nella misura in cui l’attore si fonda sulle norme dell’indebito arricchimento” (appello, punto 9, pag. 6). Se non che il Pretore ha chiaramente indicato la natura contrattuale della pretesa (consid. 6, pag. 6), con motivazione rimasta incontestata dall’appellante, di modo che l’eccezione di prescrizione fondata sull’art. 67 cpv. 1 CO non può che cadere nel vuoto.

La terza argomentazione della convenuta è quella di avere voluto pagare con i fr. 1’000.-- prelevati i tendaggi destinati a tale Capelli, che aveva eseguito lo scavo della casa dell’attore (appello, punto 9, pag. 6 e 7). Anche in questo caso si tratta però di tesi non sollevata negli allegati introduttivi, ma solo con le conclusioni (punto 6, pag. 5), con la conseguenza della sua irricevibilità stante la violazione del diritto di essere sentiti dell’attore.

3. Sulle pretese compensatorie della convenuta

La convenuta ripropone anche in questa sede alcune delle sue pretese compensatorie, del tutto infondate.

La pretesa di fr. 1’000.-- per torto morale relativa a “maltrattamenti subiti e danni all’occhio” va respinta già solo per l’assenza di ragionevoli prove degli asseriti maltrattamenti e dei danni all’occhio: le deposizioni invocate dall’appellante, e trascritte al punto 3 del gravame (pag. 3 e 4), sono infatti prive di forza probatoria, essendosi i testi limitati a riferire in proposito circostante di fatto raccontate loro dalla convenuta medesima o dall’attore (II CCA 20 novembre 1997 in re I. SA/N., 30 ottobre 1997 in re J./C., 5 gennaio 1995 in re R./R.).

La mancata prova delle circostanze di cui sopra determina la reiezione anche della pretesa di fr. 1’000.--, relativa alla rottura della promessa di matrimonio, non potendosi ritenere fornita la dimostrazione dell’asserito “atteggiamento sconsiderato dell’attore” (appello, punto 10.1, pag. 7).

Lo stesso vale per le spese di trasloco (fr. 390.--) e il deposito mobili (fr. 1’860.10): non potendosi ascrivere con certezza all’attore la fine della convivenza, si deve ritenere che si tratti di spese normalmente connesse ad un cambiamento di domicilio, e come tali non risarcibili.

Infondata è infine anche la pretesa di fr. 500.-- relativa alle suppellettili lasciate nell’appartamento, non essendoci da un lato la prova del loro valore e dovendosi d’altra parte ammettere la loro derelizione ad opera della convenuta, che avrebbe potuto prenderle seco all’atto del trasloco ma non l’ha fatto, e che perciò nulla può esigere a tal titolo.

Non può che seguirne la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto sino ai limiti del temerario.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art.

148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

24 ottobre 1997 di __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 530.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 550.--

già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attore fr. 800.-- per ripetibili di appello.

III. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario