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12.1997.260 • TRAC TI 12.1997.260 Generato dall'IA

Hospital Bill Liability After Guarantor's Refusal

Numero d'incarto 12.1997.260
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court considered an appeal against a decision ordering the payment of outstanding hospital bills for the deceased husband of the appellant, stemming from private room and extra medical care charges not covered by standard insurance. The appellant argued that the hospital's acceptance of the deceased's supplementary insurance as a guarantor constituted the agreed-upon form of payment, thus shifting liability solely to the insurer. The court reasoned that the hospital's acceptance of a guarantor does not extinguish the primary debtor's obligation; the guarantor's role only releases the principal debtor if the guarantee obligation is fulfilled, which was not the case here as the supplementary insurer either refused coverage or had not made a formal assumption of debt toward the hospital, leading to the rejection of the appeal and affirmation of the initial judgment.

Regesto Legislator

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Art. 176 CO, art. 147 e seg. CPC, vigente LTG; Hospital Bill Liability After Guarantor's Refusal: The appellant argued that the hospital's acceptance of the deceased's supplementary insurance as a guarantor constituted the agreed-upon form of payment, thus shifting liability solely to the insurer. The court reasoned that the hospital's acceptance of a guarantor does not extinguish the primary debtor's obligation; the guarantor's role only releases the principal debtor if the guarantee obligation is fulfilled, which was not the case here as the supplementary insurer either refused coverage or had not made a formal assumption of debt toward the hospital, leading to the rejection of the appeal and affirmation of the initial judgment.

Parole chiave

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responsabilità ospedaliera responsabilità del fideiussore assicuratore assunzione di debito avallo ordine di pagamento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 147 e seg. CPC

Cited in the preamble to the final orders, these articles form the basis for deciding the appeal.

vigente LTG

Cited in the preamble to the final orders, this provision relates to the court's general authority or procedure.

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Testo completo

Incarto n. 12.97.00260 · Lugano 4 dicembre 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.43 della Pretura del distretto di Vallemaggia promossa con petizione 14/17 ottobre 1996 da

__________ rappr. __________ contro

__________

per ottenere il pagamento dell’importo di Fr. 16’160.80 che il Pretore, con sentenza 12 settembre 1997, ha integralmente accolto respingendo altresì, in via definitiva, l’opposizione interposta al precetto esecutivo no __________dell’UEF di Vallemaggia.

Appellante la convenuta la quale, con appello (erroneamente indicato quale ricorso per cassazione) 3 ottobre 1997, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione.

Non avendo la parte attrice presentato osservazioni all’appello.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

che la pretesa dell’EOC riguarda due fatture relative a degenze ospedaliere, in camera privata, del defunto marito della convenuta;

che le stesse si riferiscono in particolare al supplemento di spesa per diaria giornaliera e cure mediche rispetto alla tariffa comune coperta dalla cassa malati del paziente;

che per tali prestazioni il paziente aveva un’assicurazione complementare presso __________ la quale si è rifiutata di coprire la prima fattura di Fr. 12’854.- non avendo l’assicurato pagati i relativi premi mentre per la seconda fattura di Fr. 3’306.80 ha corrisposto direttamente al suo assicurato la somma in questione;

che la convenuta si oppone al pagamento poiché al momento del ricovero l’ospedale ha accettato, quale garante, l’assicurazione __________ e quindi l’ospedalizzazione sarebbe stata autorizzata in questa forma e con queste precise responsabilità;

che il Pretore, constatato come la convenuta aveva espressamente riconosciuto di dovere la somma di Fr. 3’306.80 effettivamente rimborsatale dall’assicurazione e come, in ogni caso, era inadempiente nel pagamento delle prestazioni ricevute dal marito, ha accolto integralmente la petizione;

che con l’appello che ci occupa la convenuta riprende la sua argomentazione nel senso che, avendo accettato l’ospedale l’assicurazione __________ quale garante, quella era la forma di pagamento pattuita e di conseguenza non le può essere addebitato alcun inadempimento poiché responsabile del pagamento delle note era unicamente l’assicurazione;

che il fatto che l’ospedale abbia accettato, come garante per il pagamento dei costi supplementari di ospedalizzazione rispetto alle tariffe per la camera comune, un’assicurazione privata del paziente non significa ancora che abbia rinunciato a far valere le proprie pretese nei confronti del suo debitore che è e rimane il paziente stesso;

che proprio la figura del garante implica la presenza di un debitore principale che è liberato solo ed in quanto il garante fa fronte al proprio obbligo di garanzia per il quale l’assicurazione, nel caso di specie, nemmeno si è impegnata nei confronti dell’ospedale non potendo valere a questo fine la dichiarazione dell’assicurato e la semplice presa di conoscenza dell’ospedale di tale situazione al momento del ricovero;

che, in definitiva, l’appellante si richiama all’art. 176 CO che prevede la possibilità di sostituzione nel debito di un nuovo debitore al posto di quello originario senza che, nel caso concreto ne siano date le condizioni, in particolare il contratto tra preteso assuntore (l’assicurazione) e creditore (l’ospedale);

che l’appello, infondato in ogni suo punto, deve essere respinto con il carico di tassa e spese di giudizio nella misura dell’anticipo già effettuato mentre alla controparte, che non ha presentato osservazioni, non sono riconosciute ripetibili;

Per i quali motivi

visti gli art. 147 e seg. CPC e la vigente LTG dichiara e pronuncia

1. Il ricorso per cassazione (recte appello) 3 ottobre 1997 di __________ è respinto.

2. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

- tassa di giustizia Fr. 470.-

- spese Fr. 30.-

totale Fr. 500.-

già anticipati dall’appellante rimangono a suo carico.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Vallemaggia, Cevio

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario