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12.1997.259 • TRAC TI 12.1997.259 Generato dall'IA

Door Supply Defect Notification Dispute

Numero d'incarto 12.1997.259
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant, against whom a lower court ordered payment for the balance of two motorized folding doors and a sliding gate, appealed the decision claiming the installed work had defects, but the appellate court upheld the original ruling because the appellant failed to prove the timely notification of the alleged defects as required by law for a works contract; specifically, notification sent in April concerning supplies delivered in 1992 was deemed irremediably late without evidence that the defects manifested just prior to notification, leading to the rejection of the appeal and confirmation of the debt owed for the supplied items.

Regesto Legislator

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Art. 201 CO, Art. 367 CO, Art. 367 cpv. 1 CO, Art. 370 CO, Art. 368 CO, Art. 370 cpv. 3 CO; Door Supply Defect Notification Dispute: Le spese della procedura d’appello consistenti in Fr. 450.- di tassa di giudizio e di Fr. 50.- di spese (Totale Fr. 500.-), da anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo carico.

Parole chiave

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notificazione della decisione notifica tardiva dei difetti ordine di pagamento difetto della cosa prova insufficiente dell'aggravamento clinico privilegio d'inventario Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

The appeal was dismissed based on this procedural rule during the preliminary examination without needing to notify the counterparty.

art. 148 CPC

This article was cited to determine the allocation of appeal procedure costs.

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Testo completo

Incarto n. 12.97.00259 · Lugano 14 ottobre 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.94.1191 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con petizione 21 marzo 1994 da

__________ rappr. dall’avv. __________ contro

__________

che il Pretore, con sentenza 17 settembre 1997, ha accolto condannando il convenuto a pagare all’attrice l’importo di Fr. 17’043.25 oltre interessi al 7% dal 2 marzo 1993.

Appellante il convenuto il quale, con atto di appello 6 ottobre 1997, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la petizione di causa con spese e ripetibili a carico della controparte.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.

Considerato

in fatto ed in diritto

che il Pretore ha accolto la petizione e condannato il convenuto a versare alla ditta attrice l’importo di Fr. 17’043.25 oltre interessi, pari al saldo residuo per la fornitura di due porte a ribalta e di un cancello scorrevole da motorizzare installate in un’abitazione di proprietà, allora, del convenuto;

che il Pretore, confrontato con la resistenza del convenuto motivata dall’esistenza di difetti nella fornitura, ha in particolare argomentato che la notifica degli stessi è risultata tardiva con la conseguenza che nulla può più essere opposto per tale titolo alla pretesa dell’attrice;

che, con l’appello che ci occupa, il convenuto chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere ogni pretesa di controparte per l’esistenza di difetti nell’opera fornita argomentando, per quanto è della tempestività della notifica dei difetti, che “La notifica espressa con il doc. O risulta tempestiva e conforme ai dettami di legge”;

che, diversamente da come ritenuto dal Pretore, non ci si trova confrontati con un contratto di compravendita ma piuttosto di un appalto come indica il fatto che le porte ed il cancello sono stati costruiti appositamente per essere posati in quella proprietà;

che, in ogni caso, sia l’art.

201 CO che l’art. 367 CO prevedono, nel caso di presenza di difetti della merce venduta o dell’opera fornita, la segnalazione immediata alla controparte contrattuale;

che secondo l’art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell’opera, il committente, appena lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve verificare lo stato dell’opera e segnalare i difetti all’appaltatore; la mancata verifica e il mancato avviso all’appaltatore equivalgono in sostanza all’approvazione tacita dell’opera consegnata, con la conseguente liberazione dell’appaltatore dalla sua responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 CO);

che si ha in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall’art. 368 CO, ivi compreso quello di ottenere il risarcimento del danno causato dai difetti dell’opera (DTF 64 II 257 e segg.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 2160);

che ove i difetti si manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano stati scoperti, altrimenti l’opera si riterrà approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO);

che l’onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla base dell’art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176), committente che deve in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e come e a chi ne ha comunicato l’esistenza, ritenuto che se è accertata processualmente l’intempestività il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso in cui l’appaltatore stesso non alleghi tale fatto (ICCTF 6 luglio 1990 in re A./L., consid. 3 e riferimenti; II CCA 25 marzo 1994 in re E. SA e llcc./Banca dello Stato);

che, nel caso concreto, il convenuto senza nemmeno argomentare quando i pretesi difetti sono apparsi si limita ad affermare che la sua lettera doc. O rappresenta tempestiva notifica dei difetti;

che appare di meridiana evidenza che uno scritto di notifica di difetti inviato l’8 aprile 1993 (doc. O) a riguardo di forniture fatturate nel gennaio, luglio e agosto 1992 (cfr. doc. M) - e quindi messe in opera ancora precedentemente - è irrimediabilmente tardivo a meno di dimostrare, ma l’appellante nemmeno lo afferma, che i vizi sono apparsi poco prima dell’inizio di aprile 1993;

che risulta unicamente che poco prima della lettera doc. O il convenuto ha ricevuto, il 2 marzo 1993, un sollecito raccomandato (doc. M) e, il 6 aprile 1993, un precetto esecutivo (doc. N);

che l’appello, infondato e di natura meramente dilatoria, dev’essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo, per le osservazioni, alla controparte;

Per i quali motivi

visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia

1. L’appello

6 ottobre 1997 di __________ è respinto.

2. Le spese della procedura d’appello consistenti in Fr. 450.- di tassa di giudizio e di Fr. 50.- di spese (Totale Fr. 500.-), da anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo carico.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario