Breach of Subcontract Repair Work and Default Notice Requirements
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court reviewed a dispute where one party (the petitioner/appellant) sought damages from the other (the respondent) concerning alleged breach of subcontracted repair work, specifically a client retention due to unproven faults and the cost of replacing a temporarily lost machine. The court upheld the lower court's finding that the relationship was one of contract for work (Werkvertrag), rejected the claim for the retained payment as the client's issues were not proven to stem from the respondent's work, and found that the replacement of the lost machine was premature because the appellant failed to properly put the respondent in default for delayed performance before purchasing a new unit, thus invalidating the claim for the full replacement cost; concurrently, the appeal in reconvention was partially rejected as the respondent failed to prove certain counterclaims, including repair costs for a subsequent failure of the same device, leading to the dismissal of both the main and the cross-appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 CO, Art. 101 CO, Art. 107 cpv. 1 CO, Art. 107 cpv. 2 CO, Art. 103 cpv. 1 CO, Art. 8 CC; Breach of Subcontract Repair Work and Default Notice Requirements: The court upheld the lower court's finding that the relationship was one of contract for work (Werkvertrag), rejected the claim for the retained payment as the client's issues were not proven to stem from the respondent's work, and found that the replacement of the lost machine was premature because the appellant failed to properly put the respondent in default for delayed performance before purchasing a new unit, thus invalidating the claim for the full replacement cost; concurrently, the appeal in reconvention was partially rejected as the respondent failed to prove certain counterclaims, including repair costs for a subsequent failure of the same device, leading to the dismissal of both the main and the cross-appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning regarding the defendant's liability for the actions of their auxiliaries, which forms the basis for rejecting the main appeal.
Cited in the reasoning regarding the general principles on contractual breach applicable to the liability for the lost device, which underpins the rejection of the main appeal.
Cited in the reasoning regarding the necessary formal step (setting a deadline) that the appellant failed to take regarding the delayed performance.
Cited in the reasoning regarding the options available to the appellant after the deadline for performance passed, which justifies rejecting the claim for the replacement device cost.
Cited in the reasoning concerning the obligation to compensate for damages arising from delayed performance, which was not established due to missing formalities.
Cited in the reasoning regarding the burden of proof on the defendant concerning the correctness of the first repair, which leads to the rejection of part of the counterclaim.
Procedural rule cited in the final preamble to pronounce the decision.
Procedural rule cited in the final preamble to pronounce the decision (likely referring to the Cantonal Law on Court Fees/Costs).
Although LTF is not explicitly mentioned, the provision structure suggests it is the corresponding cost provision for the canton in the operative part (Orders II and IV impose court fees and costs).
Testo completo
Incarto n. 12.97.00255 · Lugano 8 giugno 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.89 della Pretura di Locarno-Campagna promossa con petizione 7 dicembre 1995 da
__________ rappr. dall'avv. __________ contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 9'052.80 oltre interessi;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento di fr. 2'523.90 oltre interessi;
Il Pretore con sentenza 12 settembre 1997 ha respinto la petizione e accolto la riconvenzionale per fr. 1'251.20 oltre interessi.
Appellante l'attore, che con atto d'appello 7 ottobre 1997, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 10’304.-- oltre interessi;
Mentre il convenuto con osservazioni e appello adesivo del 18 novembre 1997 postula la reiezione del gravame avversario e l’accoglimento della propria impugnativa, tendente all’integrale accoglimento della riconvenzionale.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti in questione
1. - se deve essere accolto l'appello
2. - se deve essere accolto l'appello adesivo
3. - tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. __________, titolare della ditta __________, attiva nel settore delle attrezzature mediche, ha intrattenuto rapporti contrattuali con __________, titolare della __________ affidandogli in subappalto la riparazione di macchinari appartenenti ai suoi clienti.
B. Con la petizione l’attore chiede il risarcimento dei danni a lui derivati a seguito di asserite inadempienze del convenuto, e meglio fr. 942.65 trattenuti dal cliente dott. __________ su una fattura dell’attore e fr. 9’361.35 relativi ad un apparecchio da riparare della dott. __________, smarrito dal convenuto e sostituito dall’attore a sue spese.
C. Nella risposta il convenuto si è opposto alla petizione contestando la propria pretesa inadempienza: la trattenuta eventualmente effettuata dal cliente non sarebbe riconducibile ad errori o omissioni da parte sua, mentre del tutto ingiustificata e incomprensibile sarebbe stata la decisione dell’attore di comprare un nuovo apparecchio nelle more della riparazione di quello vecchio, solo momentaneamente smarrito dalla ditta di trasporti, mentre corretta sarebbe semmai stata la fornitura provvisoria di un apparecchio sostitutivo, i cui costi sarebbero in tal caso stati assunti dal trasportatore.
Nulla sarebbe in definitiva dovuto all’attore, che sarebbe invece debitore del convenuto dell’ammontare di alcune fatture impagate e delle spese amministrative di incasso, il tutto per fr. 2’523.90 oltre interessi, somma richiesta in via riconvenzionale.
D. L’attore ha riconosciuto il fondamento della pretesa riconvenzionale limitatamente a fr. 1’251.20, ma ha nondimeno postulato l’integrale reiezione della relativa domanda poiché di tale importo aveva già tenuto conto, riducendo in pari misura la domanda principale.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha ritenuto che il convenuto non possa essere ritenuto responsabile per lo smarrimento dell’apparecchio, avvenuto per caso fortuito, mentre per l’altro episodio contestato non sarebbe stato provato che il rifiuto del cliente di saldare completamente la fattura dell’attore sia stato causato da una violazione contrattuale del convenuto, dal che la reiezione della petizione.
Quo alla riconvenzionale, essa sarebbe da ammettere limitatamente ai fr. 1'251.20 oltre interessi ammessi dall’attore, mentre per il resto essa sarebbe infondata o comunque non comprovata.
F. Delle argomentazioni dei rispettivi gravami, come pure di quelle dei memoriali di osservazioni si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
considerato
in diritto:
I. Sull'appello principale
1. Il Pretore ha ritenuto che ai rapporti tra le parti siano in primo luogo applicabili le norme sul contratto di appalto, mentre l’attore nel proprio gravame (punto 3, pag. 6) sostiene l’applicabilità delle norme sul mandato.
A torto.
Anche se il tenore letterale dell'art. 363 CO indica che l'appaltatore si obbliga a “compiere un'opera”, non si deve con ciò necessariamente intendere la sola creazione ex novo di un oggetto materiale, ma anche l’ottenimento di un risultato per mezzo di lavori ad un oggetto esistente, il che avviene tra l’altro proprio con i lavori di riparazione (DTF 116 II 454: riparazione di un impianto di riscaldamento; DTF 113 II 421: riparazione di un’autovettura; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, n. 28).
Come affermato dalle parti, e confermato dall’istruttoria (deposizione __________), l’attore riceveva dai propri clienti l'incarico di provvedere alle riparazioni delle apparecchiature da lui fornite e tale compito veniva poi da lui affidato al convenuto, così che l’attore agiva in sostanza quale appaltatore principale nei riguardi dei propri clienti, e il convenuto in qualità di suo subappaltatore.
2. Ciò premesso, l’attore ripropone anche in questa sede la pretesa di fr. 942.65 trattenuti sulla sua nota dal dott. __________.
La pretesa è ingiustificata.
Gli atti rivelano infatti che, contrariamente a quanto affermato dall’attore nella corrispondenza preprocessuale (doc. C), il convenuto ha prestato la propria opera a piena soddisfazione del cliente (doc. E), e che le contestazioni del dott. __________ riguardano in sostanza unicamente le prestazioni eseguite da altri tecnici facenti capo all’attore (deducibili dal doc. F) e l’ammontare della mercede a lui fatturata dall’attore (doc. E).
Ciò premesso, il caso è di semplice soluzione: se la pretesa dell’attore nei confronti del dott. __________ è giustificata il di lui rifiuto dell’integrale pagamento è infondato ma non per questo opponibile al convenuto, se per contro la fattura dell’attore è eccessiva o vi sono state inadempienze di altri tecnici il dott. __________ rifiuta a giusta ragione di pagare l’importo di cui sopra, ma anche in questo caso non vi è alcun motivo per ritenere responsabile il convenuto.
3. Rimane da decidere la pretesa relativa all’apparecchio della dott. __________ temporaneamente smarrito dalla ditta di spedizioni.
3.1 La motivazione del giudizio impugnato, che esclude la responsabilità del convenuto per il fatto che la materia fornita dal committente è perita per un caso fortuito (consid. 2), non può essere condivisa: sia il trasportatore, che la ditta di __________ alla quale il convenuto ha ulteriormente subappaltato la riparazione devono in effetti valere agli occhi dell’attore quali ausiliari del convenuto, per i quali egli risponde ai sensi dell’art. 101 CO, ed in tale contesto risulta difficile ascrivere al caso fortuito un evento come lo smarrimento dell’apparecchio, senza dubbio riconducibile alla negligenza di uno di questi ausiliari .
Il convenuto deve perciò di principio rispondere delle conseguente dello smarrimento dell’apparecchio in questione e questo, come del resto giustamente indicato dallo stesso appellante (punto 4, pag. 6 e 7), in base ai principi generali sull’inadempimento contrattuale (art. 97 e segg. CO).
3.2 Risulta dalle concordi affermazioni delle parti che il convenuto ad un certo momento informò (verbalmente) l’attore del fatto che l’apparecchio era andato perso in occasione della sua spedizione alla ditta che l’avrebbe riparato (petizione, pag. 3; implicitamente ammesso con la risposta).
Il significato che in buona fede deve essere attribuito a questa comunicazione, i cui dettagli non sono conosciuti, è senza dubbio almeno quello dell’esistenza di un problema nella corretta esecuzione della prestazione contrattuale del convenuto, laddove occorre distinguere tra la definitiva inesecuzione di tale prestazione ed un semplice ritardo nella sua effettuazione, e questo a dipendenza della questione a sapere se l’apparecchio andava in quel momento ritenuto definitivamente perso o se si poteva invece ritenere che lo stesso poteva essere rinvenuto.
Non essendo -come si è dettonoti i dettagli della comunicazione fatta dal convenuto all’attore, non è possibile optare a priori per l’una o per l’altra ipotesi.
Secondo l’ordinario andamento delle cose e la comune esperienza, si deve tuttavia in un caso simile -apparecchio affidato ad una ditta di trasporti piuttosto che al servizio postaleammettere che il convenuto non abbia ritenuto e comunicato all’attore la definitiva perdita dell’apparecchio, prova ne sono del resto i ripetuti solleciti alla ditta di spedizioni, ma che si sia dapprima considerato possibile ed anzi probabile il suo successivo ritrovamento.
In conseguenza di una mancanza dell’apparecchio che a quel momento non poteva ancora essere ritenuta definitiva, si può perciò al massimo ammettere che il convenuto, dal profilo giuridico, abbia comunicato all’attore la propria mora nell’esecuzione della prestazione.
L’attore avrebbe di conseguenza dovuto assegnare al convenuto un termine per l’adempimento così come previsto dall’art. 107 cpv. 1 CO, e alla sua infruttuosa scadenza avrebbe dovuto determinarsi per una delle opzioni previste dall’art. 107 cpv. 2 CO, laddove la rinuncia alla prestazione tardiva gli avrebbe permesso di pretendere il danno derivante dall’inadempimento.
3.3 In difetto di queste necessarie formalità, il cui compimento non risulta dagli atti e neppure dalle affermazioni dell’attore stesso, la decisione dell’attore di fornire alla sua cliente un nuovo apparecchio in sostituzione di quello smarrito appare del tutto prematura: in primo luogo non risulta se egli sia a sua volta stato messo in mora dalla sua committente (in senso contrario: deposizione dott. __________), in difetto di che non vi sarebbe stato per lui alcun obbligo risarcitorio (art. 103 cpv. 1 CO), mentre nei rapporti con il convenuto si poteva a quel momento ammettere solo il di lui obbligo al risarcimento del danno derivato dal ritardato adempimento (art. 103 cpv. 1 CO) -ad esempio, come prospettato dallo stesso convenuto, nel senso della fornitura provvisoria a sue spese di un apparecchio sostitutivoma non ancora il suo obbligo a risarcire il costo dell’acquisizione definitiva di un altro apparecchio.
E’ perciò solo a titolo abbondanziale che si rileva che quand’anche vi fosse stato al 24 aprile 1995, data della fattura doc. L, l’obbligo del convenuto al risarcimento del danno conseguente alla rinuncia della prestazione tardiva, tale danno non potrebbe comunque essere ritenuto equivalente al costo di un apparecchio nuovo, costo che non risulta peraltro dimostrato sulla sola base della fattura unilateralmente emessa dall’attore medesimo, essendo manifesto in tal caso il vantaggio tratto dall’attore, che avrebbe così sostituito un apparecchio usato da 5 anni e rotto con uno nuovo ed inoltre migliore (deposizione dott. __________
Un diverso risultato sarebbe ipotizzabile unicamente qualora si dovesse ammettere che il convenuto ha consentito all’acquisto del nuovo apparecchio destinato alla dott. __________, ma siffatto consenso, contestato dal convenuto, non può essere dedotto dagli atti nonostante le argomentazioni dell’appellante (punto 2, pag. 3 e 4), in quanto, a mente di questa Camera, non è infatti in tal senso sufficiente l’invocato doc. I del 18 aprile 1995.
In primo luogo tale documento costituisce una fattura del convenuto all’attore, e non era perciò per sua natura destinato a suscitare la fiducia dell’attore nel consenso del convenuto alla sostituzione dell’apparecchio con uno nuovo.
In secondo luogo il passaggio solo parzialmente trascritto a pag. 4 dell’appello riferisce il contenuto dei colloqui avuti dal convenuto con la ditta di trasporti, e non costituisce perciò una manifestazione della sua volontà all’indirizzo dell’attore.
Infine, il generico riferimento ad un “Ersatzgerät” , ancorché riferito ad una spedizione perduta, non è necessariamente conclusivo nel senso dell’acquisto di un apparecchio nuovo per il proprietario in sostituzione di quello perduto -significato che del resto non è a priori lecito presumere, ponendo esso il proprietario in una situazione come detto migliore di quella precedente-, potendosi altresì intendere con ciò la semplice messa a disposizione a titolo provvisorio di un apparecchio sostitutivo.
3.4 Del tutto irrilevante, come giustamente ritenuto dal Pretore, è per il resto la questione dell’eventuale disponibilità alla copertura del danno da parte dell’assicurazione della ditta di trasporti incaricata dal convenuto, trattandosi di problema inerente l’eventuale diritto di regresso del convenuto nei confronti dell’ausiliario negligente, fattispecie alla quale l’attore è del tutto estraneo e dalla quale non può di conseguenza trarre diritto.
Ne consegue la reiezione del gravame principale principale.
II. Sull'appello adesivo
4. Il Pretore ha respinto la pretesa del convenuto di fr. 642.25 relativa al suo primo intervento presso la dott. __________ per il motivo che, a fronte del successivo nuovo guasto del medesimo apparecchio, si dovrebbe ammettere che esso non ha dato esito (consid. 5, pag. 8).
Il convenuto contesta questa motivazione, sostenendo che non risulterebbe che la prima riparazione sia alla base del secondo difetto e che, quand’anche si fosse trattato del medesimo difetto, non sarebbe dato di sapere se esso si sia verificato per una cattiva riparazione o per altri motivi (appello adesivo, punto 6, pag. 6).
Si tratta di argomenti che non possono portare all’accoglimento della pretesa.
Il convenuto disattende infatti che egli, a fronte di un difetto verificatosi ad un’ora di distanza dalla prima riparazione (cfr. deposizione dott. __________), sopporta il pieno onere della prova al riguardo della correttezza del suo adempimento in occasione della prima riparazione (art. 8 CC), e di conseguenza la sua ammissione di ignorare le cause del secondo difetto non può che condurre alla conclusione che siffatta prova non è stata fornita, con il che la richiesta mercede non può essergli accordata.
5. Il Pretore ha respinto anche la richiesta di fr. 510.45 risultante dalla fattura del 6 agosto 1995 doc. 31 e 32, riguardante “Unsere Umtriebe gemäss Beilage 1 / Verschollenes Paket” nonché le pretese di fr. 20.-- e fr. 100.-- per spese e costi amministrativi -così si interpreta il laconico “amm.” addotto dal convenuto a sostegno della richiesta-, ritenendo il tutto non comprovato.
L’appellante adesivo sostiene apoditticamente l’opinione contraria, ma in difetto di qualsivoglia indicazione circa gli elementi che dimostrerebbero il fondamento della pretesa la stessa non può evidentemente essere per questo motivo accolta.
Egli sostiene inoltre che tali pretese dovrebbero essergli riconosciute anche per il motivo che l’attore non vi si è compiutamente opposto in prima sede.
La tesi è ai limiti del temerario: se non vi è stata una puntuale contestazione delle singole pretese -la posizione dell’attore era comunque chiarissima: ammissione delle due fatture di fr. 811.05 e fr. 440.15 e opposizione ad ogni altra richiestaciò non è stato dovuto a negligenza o acquiescenza dell’attore, ma all’inesistenza di argomentazioni di fatto e di diritto, che l’attore riconvenzionale era peraltro tenuto a fornire, a sostegno delle medesime, così da rendere di fatto impossibile una ragionevole contestazione.
Ed infatti, le due pretese di fr. 20.-- e fr. 100.--, sprovviste di qualsiasi giustificazione, appaiono a prima vista appartenere a quella sorta di balzelli che certi creditori usano caricare ai loro debitori, mentre è addirittura evidente la natura ritorsiva della fattura 6 agosto 1995, emessa in risposta alle sollecitazioni dell’attore, che seppure ingiustificate erano nondimeno riconducibili ad una chiara inadempienza del convenuto, che dovrebbe perciò già solo per questo motivo tenersi a proprio carico i lamentati “Umtriebe” anche nel denegato caso che li avesse realmente subiti.
6. Non meno infondate sono la pretesa di interessi di mora al tasso dell’8%, richiesta che il convenuto peraltro nemmeno è stato in grado di motivare, e quella di farli decorrere dal 13 luglio 1995, non figurando per tale data alcuna messa in mora, così che il Pretore giustamente si è determinato in base alla data della domanda di esecuzione.
Ne segue la reiezione anche dell’appello adesivo, infondato sino ai limiti del temerario.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia:
I. L'appello
7 ottobre 1997 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 600.-- per ripetibili di appello.
III. L'appello adesivo 18 novembre 1997 di __________ è respinto.
IV. Le spese della procedura di appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 130.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 150.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attore fr. 300.-- per ripetibili di appello.
V. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario