Appeal Inadmissibility Due to Late Judicial Cost Deposit
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant contested a lower court decision and was required to deposit an advance for judicial costs by a specified deadline, with failure to comply resulting in the appeal being declared non-prosecuted. Although the payment support data was submitted to the postal service within the deadline, the bank's processing indicated a later payment due date, which, under the cumulative requirements for using collective payment orders, renders the deposit tardy. Consequently, the court found the appeal inadmissible due to the late payment of the advance and assessed costs against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 312 CPC, Art. 133d OSP, Art. 312 cpv. 2 CPC, art. 66 al. 2 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Late Judicial Cost Deposit: Although the payment support data was submitted to the postal service within the deadline, the bank's processing indicated a later payment due date, which, under the cumulative requirements for using collective payment orders, renders the deposit tardy. Consequently, the court found the appeal inadmissible due to the late payment of the advance and assessed costs against the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision grounds the final order declaring the appeal inadmissible due to the late payment of the advance fee.
This regulation was cited in the reasoning concerning the condition for respecting payment deadlines via the collective order service (SOC), which influenced the decision.
This article was cited in the reasoning regarding the sanction applied (declaration of desertion) if the advance payment deadline was missed.
This provision is implicitly cited as the basis for imposing court costs (spese) on the losing party in the dispositive order (Order 2).
Testo completo
Incarto n. 12.97.00253 · Lugano 17 novembre 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa, Zali
segretario: · Petrini
sedente per statuire nella causa OA.94.00748 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con petizione 26 maggio 1989 da
__________ rappr. dall’ avv. __________ contro
__________ rappr. __________
Visto l’appello 1 ottobre 1997 del convenuto avverso la decisione
11 settembre 1997
del pretore del distretto di Lugano, sezione 1.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
richiamata la diffida 6 ottobre 1997 del presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 24 ottobre 1997 per effettuare sul c.c.p.
69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 1’500.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
che, secondo l’inchiesta svolta dalla Tesoreria del Tribunale di appello presso il Servizio clientela/ricerche della Direzione generale delle __________ il supporto dei dati (nastro magnetico), allestito dalla banca di cui si è avvalsa il ricorrente e su cui si trova l’ordine di pagamento, è stato spedito il 24 ottobre 1997 con indicata la scadenza del 27 ottobre 1997, onde l’accredito è stato effettuato in quest’ultima data;
che per l’utilizzazione del servizio degli ordini collettivi (SOC) delle __________, il termine per versare un anticipo delle spese è considerato come rispettato se la data di scadenza determinata sul supporto dati corrisponde, al più tardi, all’ultimo giorno del termine fissato dal Tribunale e se il supporto dati è stato consegnato entro tale termine a un ufficio postale svizzero (DTF 118 Ia
11 seg. consid. 2; 117 Ib 222; e pure sentenze TF 5P.217/1995 del 4 luglio 1995 e sentenza 9 maggio 1996 in re M./R.), condizioni queste cumulative;
che al fine di salvaguardare il termine assegnato per il pagamento di un anticipo, i ricorrenti che fanno capo al servizio ordini collettivi (SOC) delle PTT (art. 133d OSP; RS 783.01) devono indicare quale ultima scadenza l’ultimo giorno del termine loro impartito - come indicato nell’ordinanza presidenziale - e trasmettere entro questo termine il supporto dati alle poste (DTF 117 Ib
220 consid 2a; cfr. sent. TF
11 aprile 1996 5C.51/1996 in re C.S. / Z);
che in concreto il pagamento è tardivo, il supporto dati essendo stato consegnato alle __________ entro il termine fissato dal Presidente, ma con l’indicazione di una scadenza posteriore al predetto termine;
che in circostanze del genere il ricorso non può essere vagliato nel merito;
che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate,
richiamato l’art. 312 cpv. 2 CPC
decreta 1. L’appello 1 ottobre 1997 del signor dott. med. __________ __________ avverso la decisione 11 settembre 1977 del Pretore di Lugano, Sezione 1, è inammissibile per versamento tardivo dell’anticipo.
2. Le spese con tassa di giustizia in complessivi fr. 100.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione:
- __________ o
- Pretura di Lugano - sez.
1 - sede
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario