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12.1997.233 • TRAC TI 12.1997.233 Generato dall'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Judicial Cost Payment

Numero d'incarto 12.1997.233
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appeal was declared inadmissible because the required advance payment for judicial costs, set by a deadline of October 13, 1997, was not timely fulfilled as the payment order submitted via the collective payment service indicated a later processing date of October 15, 1997; the court reasoned that for collective orders to meet a procedural deadline, the data medium must be delivered by the deadline with the expiration date set no later than the last day of the court-imposed term, a cumulative condition that was not satisfied in this case, thus precluding a review of the appeal's merits and assigning costs to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 312 CPC, Art. 133d OSP, Art. 312 cpv. 2 CPC, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Untimely Judicial Cost Payment: richiamata la diffida 24 settembre 1997 del presidente di questa Camera mediante la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 13 ottobre 1997 per effettuare sul c.c.p.

Parole chiave

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anticipo spese tardivo termine di pagamento sindacato giurisdizionale spese di procedura prestazione della cauzione giudiziaria indebito Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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5P.217/1995
2; 117 Ib 222; e pure sentenze TF 5P.217/1995 del 4 luglio 1995 e sentenza 9 maggio 1996 in re M./R.), condizioni queste cumulative;
5C.51/1996
11 aprile 1996 5C.51/1996 in re C.S.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 312 cpv. 2 CPC

This article was cited to declare the appeal inadmissible due to the late payment of the advance.

art. 312 CPC

The appeal was declared inadmissible based on this provision due to the late payment of the advance.

art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the charging of costs, which are imposed on the appellant in order no. 2.

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Testo completo

Incarto n. 12.97.00233 · Lugano 14 novembre 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa, Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa OA.95.00105 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 6 promossa con petizione 25 aprile 1995 da

__________ rappr. dall’ avv. __________ contro

______________________________

Visto l’appello 22 settembre 1997 della convenuta avverso la decisione 16 luglio 1997

del pretore del distretto di Lugano, sezione 6.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

richiamata la diffida 24 settembre 1997 del presidente di questa Camera mediante la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 13 ottobre 1997 per effettuare sul c.c.p.

69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 1’700.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

che, secondo l’inchiesta svolta dalla Tesoreria del Tribunale di appello presso il Servizio clientela/ricerche della __________, il supporto dei dati (nastro magnetico), allestito dalla banca di cui si è avvalsa la ricorrente e su cui si trova l’ordine di pagamento, è stato spedito il 13 ottobre 1997 con indicata la scadenza del 15 ottobre 1997, onde l’accredito è stato effettuato in quest’ultima data;

che per l’utilizzazione del servizio degli ordini collettivi (SOC) delle __________ il termine per versare un anticipo delle spese è considerato come rispettato se la data di scadenza determinata sul supporto dati corrisponde, al più tardi, all’ultimo giorno del termine fissato dal Tribunale e se il supporto dati è stato consegnato entro tale termine a un ufficio postale svizzero (DTF 118 Ia

11 seg. consid. 2; 117 Ib 222; e pure sentenze TF 5P.217/1995 del 4 luglio 1995 e sentenza 9 maggio 1996 in re M./R.), condizioni queste cumulative;

che al fine di salvaguardare il termine assegnato per il pagamento di un anticipo, i ricorrenti che fanno capo al servizio ordini collettivi (SOC) delle PTT (art. 133d OSP; RS 783.01) devono indicare quale ultima scadenza l’ultimo giorno del termine loro impartito - come indicato nell’ordinanza presidenziale - e trasmettere entro questo termine il supporto dati alle poste (DTF 117 Ib

220 consid 2a; cfr. sent. TF

11 aprile 1996 5C.51/1996 in re C.S. / Z);

che in concreto il pagamento è tardivo, il supporto dati essendo stato consegnato alle __________ entro il termine fissato dal Presidente, ma con l’indicazione di una scadenza posteriore al predetto termine;

che in circostanze del genere il ricorso non può essere vagliato nel merito;

che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate,

richiamato l’art. 312 cpv. 2 CPC

decreta 1. L’appello 22 settembre 1997 della signora __________ , avverso la decisione 16 luglio 1976 della Pretura di Lugano, Sezione 6, è inammissibile per versamento tardivo dell’anticipo.

2. Le spese con tassa di giustizia in complessivi fr. 100.--, sono poste a carico della ricorrente.

3. Intimazione:

__________o

- Pretura di Lugano - sez.

6 - sede

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario