Property Claim Appeal Untimely Due to Procedural Amendment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court decision that upheld a third party's property claim over movable goods seized in an execution proceeding initiated by the appellant. The appellate court determined that, due to a procedural law amendment effective January 1, 1997, the property claim action was subject to the accelerated procedure, which mandates a 10-day deadline for appeals, a period not suspended by judicial recess. Since the judgment was received on August 5, 1997, the appeal filed on September 22, 1997, was significantly late and therefore declared inadmissible, with costs assessed against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 107 LEF, Art. 109 cpv. 4 LEF, Art. 2 Disp, Art. 514 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, Art. 109 LEF; Property Claim Appeal Untimely Due to Procedural Amendment: The appellate court determined that, due to a procedural law amendment effective January 1, 1997, the property claim action was subject to the accelerated procedure, which mandates a 10-day deadline for appeals, a period not suspended by judicial recess. Since the judgment was received on August 5, 1997, the appeal filed on September 22, 1997, was significantly late and therefore declared inadmissible, with costs assessed against the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the concluding orders, relating to the accelerated procedure applicable to property claims, which determined the appeal's inadmissibility.
Cited in the concluding orders, governing the appeal deadline under the accelerated procedure, which justified declaring the appeal inadmissible due to tardiness.
Cited in the concluding orders, establishing the deadline for filing an appeal under the accelerated procedure.
Cited in the concluding orders to allocate court costs to the appellant.
Testo completo
Incarto n. 12.97.00229 · Lugano 15 gennaio 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per giudicare nella causa inc. OA.96.476 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione 3 ottobre 1996 da
__________ rappr. dall'avv. __________ contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha rivendicato la proprietà dei beni mobili dal n. 2 al n. 4 di cui al verbale di pignoramento 23 agosto 1996 nell’esecuzione n. __________promossa dalla convenuta contro __________;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 4 agosto 1997 ha accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 22 settembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 14 ottobre 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
- che con la petizione, conseguente all’assegno del termine ex art. 107 LEF del 23 settembre 1996 (doc. A), l’attrice ha in sostanza rivendicato la proprietà di alcuni mobili e oggetti di arredamento pignorati nell’ambito dell’esecuzione n. __________dell’Ufficio esecuzioni di Locarno, promossa dalla convenuta contro ____________________
- che la convenuta con risposta del 25 novembre 1996 si è opposta alla petizione;
- che con sentenza 4 agosto 1997 il Pretore ha accolto la petizione, riconoscendo il
diritto di proprietà dell’attrice sugli oggetti in questione;
- che con l’appello del 22 settembre 1997 la convenuta postula la riforma dei giudizi pretorili nel senso di respingere la petizione;
- che con osservazioni 14 ottobre 1997 l’attrice postula la reiezione del gravame;
considerato
in diritto
- che il Pretore e le parti hanno manifestamente applicato alla presente causa le norme sulla procedura ordinaria;
- che per effetto della modifica della LEF, in vigore dal 1° gennaio 1997, l’azione di rivendicazione non è più soggetta alla procedura ordinaria, ma è ora trattata secondo la procedura accelerata (art. 109 cpv. 4 LEF; II CCA 25 agosto 1997 in re R./C.);
- che, per l'art. 2 Disp. finali della modificazione del 16.12.1994 appunto entrata in vigore il 1.1.1997, le disposizioni di procedura previste da quella legge si applicano, a partire dalla loro entrata in vigore, ai procedimenti in corso;
- che così vale anche per la nostra procedura civile;
- che infatti giusta l'art. 514 cpv. 1 CPC le disposizioni del codice di rito si applicano ai processi e alle appellazioni introdotti dopo la sua entrata in vigore (CCC 23 agosto 1993 in re S./W.; IICCA 17 dicembre 1993 in re C./J.), ossia, per quanto concerne i ricorsi, secondo la legge in vigore al momento della decisione impugnata (in materia di rivendicazione di proprietà: II CCA 23 dicembre 1997 in re F./N.; O. Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 1995, pag. 52);
- che secondo gli art. 308 cpv. 1 e 398 cpv. 1 CPC nella procedura accelerata il termine per presentare l’appello è di 10 giorni;
- che secondo l’art. 398 bis CPC detto termine non è interrotto dalle ferie giudiziarie;
- che in concreto il giudizio impugnato è pervenuto alla convenuta il 5 agosto 1997, e pertanto il termine per presentare l’appello è giunto a scadenza il 15 agosto;
- che l’appello introdotto il 22 settembre 1997 è perciò ampiamente tardivo, e quindi irricevibile;
- che le spese e la tassa di giustizia devono essere accollate all’appellante (art.
148 CPC);
- che nella procedura accelerata anche il termine per la presentazione delle osservazioni all’appello è di 10 giorni (art. 314 e 398 cpv. 1 CPC);
- che di conseguenza anche le osservazioni all’appello, introdotte dall’attrice il 14 ottobre 1997, sono tardive, con il che si giustifica di non attribuirle ripetibili per la procedura di appello;
Per i quali motivi, richiamati gli art. 109 LEF, 148, 308, 398 CPC e la TG dichiara e pronuncia
1. L’appello
22 settembre 1997 __________ è irricevibile.
2. Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 380.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 400.--
sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili di appello.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario