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12.1997.227 • TRAC TI 12.1997.227 Generato dall'IA

Claimant v. Appellant: Timeliness of Appeal in Vehicle Seizure Dispute

Numero d'incarto 12.1997.227
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant contested a lower court decision that partially upheld a claimant's property claim over two vehicles seized in execution proceedings, specifically recognizing ownership of one vehicle, and simultaneously rejected the appellant's request for legal aid. The appellate court found the appeal inadmissible because the claimant had initiated the action under procedures that were subsequently modified, making the applicable appeal deadline ten days under the accelerated procedure, which meant the appeal filed nearly two months later was untimely, leading to the dismissal of both the appeal and the associated request for legal aid.

Regesto Legislator

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Art. 109 cpv. 4 LEF, Art. 2 Disp, Art. 514 cpv. 1 CPC, Art. 155 CPC, Art. 308 CPC, Art. 157 CPC; Claimant v. Appellant: Timeliness of Appeal in Vehicle Seizure Dispute: The appellate court found the appeal inadmissible because the claimant had initiated the action under procedures that were subsequently modified, making the applicable appeal deadline ten days under the accelerated procedure, which meant the appeal filed nearly two months later was untimely, leading to the dismissal of both the appeal and the associated request for legal aid.

Parole chiave

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sequestro del veicolo procedura di gratuito patrocinio esecuzione del pignoramento procedura accelerata azione mobiliare legittimazione a ricorrere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 109 LEF

Cited as part of the provisions that govern the procedure applicable to the appeal, leading to the decision on inadmissibility.

Art. 308 CPC

Cited as part of the procedural rules defining the appeal deadline, which was exceeded, leading to inadmissibility.

Art. 398 CPC

Cited as part of the procedural rules defining the appeal deadline, which was exceeded, leading to inadmissibility.

Art. 148 CPC

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 12.97.00227 · Lugano 23 dicembre 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.95.614 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 27 febbraio 1995 da

__________ rappr. dall'avv. __________ contro

__________ rappr. dall'avv. __________

con cui l’attore ha rivendicato la proprietà di due autovetture nell’ambito della procedura esecutiva n. __________dell’UE di Lugano, promossa dalla convenuta contro __________

Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 10 luglio 1997 ha parzialmente accolto, riconoscendo il

diritto di proprietà dell’attore su una delle due vetture, mentre con decreto di pari data ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria della convenuta;

Appellante la convenuta, che con atto di appello del 17 settembre con domanda di assistenza giudiziaria chiede la riforma dei querelati giudizi nel senso di respingere la petizione e di ammettere l’istanza di assistenza giudiziaria;

Mentre l’attore con osservazioni del 14 ottobre 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

Ritenuto

in fatto

- che con la petizione l’attore rivendica la proprietà di una Renault Clio 1.2 bianca e di una Toyota 4 Runner V6 nera, vetture immatricolate con targhe di controllo intestate a __________, e pignorate nell’ambito dell’esecuzione n. __________dell’Ufficio esecuzioni di Lugano, promossa dalla convenuta contro l’intestataria;

- che la convenuta con risposta del 4 aprile 1995 si è opposta alla petizione;

- che con la duplica del 30 giugno 1995 essa ha altresì formulato istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio;

- che con sentenza 10 luglio 1997 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, riconoscendo il diritto di proprietà dell’attore sul veicolo Toyota Runner V6;

- che con separato decreto di pari data il Pretore ha inoltre respinto la domanda di assistenza giudiziaria, ritenendo che la convenuta non l’abbia in alcun modo sostanziata;

- che con l’appello del 17 settembre 1997, con domanda di assistenza giudiziaria, la convenuta postula la riforma dei giudizi pretorili nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria;

- che con osservazioni 14 ottobre 1997 l’attore postula la reiezione del gravame;

considerato

in diritto

- che il Pretore e le parti hanno manifestamente applicato alla presente causa le norme sulla procedura ordinaria;

- che per effetto della modifica della LEF, in vigore dal 1° gennaio 1997, l’azione di rivendicazione non è più soggetta alla procedura ordinaria, ma è ora trattata secondo la procedura accelerata (art. 109 cpv. 4 LEF; II CCA 25 agosto 1997 in re R./C.);

- che, per l'art. 2 Disp. finali della modificazione del 16.12.1994 appunto entrata in vigore il 1.1.1997, le disposizioni di procedura previste da quella legge si applicano, a partire dalla loro entrata in vigore, ai procedimenti in corso;

- che così vale anche per la nostra procedura civile;

- che infatti giusta l'art. 514 cpv. 1 CPC le disposizioni del codice di rito si applicano ai processi e alle appellazioni introdotti dopo la sua entrata in vigore (CCC 23 agosto 1993 in re S./W.; IICCA 17 dicembre 1993 in re C./J.), ossia, per quanto concerne i ricorsi, secondo la legge in vigore al momento della decisione impugnata (O. Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 1995, pag. 52);

- che l’applicabilità della procedura accelerata include evidentemente anche la domanda di assistenza giudiziaria ai sensi dell’art. 155 CPC, che è necessariamente pedissequa alla procedura in cui essa viene formulata (art. 308 CPC);

- che secondo gli art. 308 cpv. 1 e 398 cpv. 1 CPC nella procedura accelerata il termine per presentare l’appello è di 10 giorni;

- che secondo l’art. 398 bis CPC detto termine non è interrotto dalle ferie giudiziarie;

- che in concreto i giudizi impugnati sono pervenuti alla convenuta l’11 luglio 1997, e pertanto il termine per presentare l’appello è giunto a scadenza il 21 luglio;

- che l’appello introdotto il 17 settembre 1997 è perciò ampiamente tardivo, e quindi irricevibile;

- che l’irricevibilità del gravame determina la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria per la procedura di appello, essendo il gravame privo di possibilità di esito favorevole (art. 157 CPC);

- che le spese e la tassa di giustizia devono così essere accollate all’appellante (art.

148 CPC);

- che nella procedura accelerata anche il termine per la presentazione delle osservazioni all’appello è di 10 giorni (art. 314 e 398 cpv. 1 CPC);

- che di conseguenza anche le osservazioni all’appello, introdotte dall’attore il 14 ottobre 1997, sono tardive, con il che si giustifica di non attribuirgli ripetibili per la procedura di appello;

Per i quali motivi, richiamati gli art.

109 LEF, 148, 308, 398 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

1. L’appello

17 settembre 1997 __________ è irricevibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria 17 settembre 1997 di __________ è respinta.

3. Le spese della procedura di appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 180.--

b) spese fr. 20.--

Totale fr. 200.--

sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili di appello.

4. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: