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12.1997.211 • TRAC TI 12.1997.211 Generato dall'IA

Employee Termination for Salary Non-Receipt and Unreasonable Deadline

Numero d'incarto 12.1997.211
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An employee summarily terminated employment due to non-receipt of salary, setting a short deadline that expired over a weekend, which the employer claimed was remedied the following Monday when the wages were made available to a union. The appellate court reasoned that while salary non-payment can justify immediate termination, the employee's deadline was too short and rigid given the circumstances, especially since the employer demonstrated difficulty rather than refusal, and the salary was available the next day for all employees. Therefore, the court found the immediate termination unjustified for the salary period claimed, but partially upheld the appeal to award the employee outstanding vacation and thirteenth-month pay accrued up to the actual date of employment cessation (October 22, 1996).

Regesto Legislator

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Art. 29 cpv. 2 LADI, Art. 337 CO, Art. 34 cpv. 1 CNM, Art. 34 cpv. 2 CNM, Art. 50 CNM, art. 18.2 CCL; Employee Termination for Salary Non-Receipt and Unreasonable Deadline: The appellate court reasoned that while salary non-payment can justify immediate termination, the employee's deadline was too short and rigid given the circumstances, especially since the employer demonstrated difficulty rather than refusal, and the salary was available the next day for all employees. Therefore, the court found the immediate termination unjustified for the salary period claimed, but partially upheld the appeal to award the employee outstanding vacation and thirteenth-month pay accrued up to the actual date of employment cessation (October 22, 1996).

Parole chiave

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cessazione d'impiego calcolo del salario tredicesima termine di pagamento retribuzione non pagata indennità per lavoro ridotto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 34 cpv. 1 CNM

Cited to determine the percentage for vacation indemnity calculation.

art. 34 cpv. 2 CNM

Cited in relation to vacation indemnity calculation, referencing Appendix 8.

art. 18.2 CCL

Cited to determine the percentage for public holiday pay included in vacation indemnity calculation.

art. 50 CNM

Cited to determine the percentage for the calculation of the thirteenth month salary.

art. 29 cpv. 2 LADI

Cited regarding the Unemployment Insurance Fund's claim amount based on daily benefits paid.

art. 66 cpv. 1 LTF

The dispositive orders rule on court costs (ripetibili) for the first instance proceeding.

art. 68 cpv. 1 LTF

The dispositive orders rule on court costs (ripetibili) for the appeal proceeding.

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Testo completo

Incarto n. 12.97.00211 · Lugano 26 gennaio 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. DI.97.162 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con istanze 1° luglio 1997 e

3 luglio 1997 da

__________ rappr. dal __________ e __________ na contro

__________ rappr. dall’amministratore unico __________

in materia di contratto di lavoro che il Pretore, con decisione 27 agosto 1997, ha integralmente respinto.

Ed ora sugli appelli 8 settembre 1997 delle parti istanti che chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere le pretese salariali nei confronti della ditta convenuta ed appellata per l’importo complessivo di Fr. 17’776.95 oltre interessi e spese; mentre la parte appellata, con osservazioni

12 settembre 1997, chiede la reiezione degli appelli e la conferma del primo giudizio.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

1. Il 18 ottobre 1996

__________, impiegato dal settembre 1995 presso la ____________________ in qualità di posatore di muri a facciavista,

ha consegnato alla propria datrice di lavoro una lettera con la quale, lamentando di non avere ancora percepito il salario per il mese di settembre, assegnava alla stessa un termine per il successivo 21 settembre alfine di procedere al versamento del dovuto con la comminatoria che, in caso contrario, avrebbe interrotto, con effetto immediato, il rapporto di lavoro.

Il 21 ottobre 1996 __________ con lettera-raccomandata, comunicava alla __________ che, non avendo ancora ricevuto lo stipendio dovutogli, interrompeva immediatamente il rapporto di lavoro.

2. La __________ ha contestato la decisione del proprio dipendente osservando che i salari per i dipendenti erano a disposizione il mattino del 22 settembre ed ha provveduto a consegnare quello di spettanza dell’istante al sindacato __________il giorno successivo; ha di poi invitato l’istante a riprendere regolarmente il lavoro, ciò che non è avvenuto.

3. Con l’istanza che ci occupa __________ ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento del salario per il periodo di ordinario di disdetta, ossia fino a fine dicembre 1996, ed al versamento delle indennità per giorni festivi, vacanze e tredicesima non corrispostegli durante il periodo in cui ha lavorato: complessivamente Fr. 17’776.95 oltre interessi.

Con dichiarazione d’intervento in lite la Cassa disoccupazione del __________ ha fatto valere un proprio credito di Fr. 6’561.60 verso la __________ pari all’indennità di disoccupazione erogata al __________ nel periodo ottobre/dicembre 1996.

La __________ ha contestato la legittimità del licenziamento in tronco operato dall’istante ed ha chiesto la reiezione delle pretese salariali fatte valere in causa.

4. Il Pretore, con la sentenza impugnata, ha negato la sussistenza di un motivo grave giustificante la disdetta immediata poiché la necessaria messa in mora, così come attuata dall’istante, comportava un termine di adempimento troppo breve: la stessa era infatti stata consegnata al venerdì sera con termine il lunedì successivo. Ha di conseguenza respinto ogni pretesa degli istanti.

Con l’appello vengono riproposte le argomentazioni a sostegno del corretto comportamento del dipendente in contrapposizione di quello anticontrattuale della datrice di lavoro che, con le osservazioni al ricorso, chiede la conferma del primo giudizio evidenziando come il salario era disponibile il giorno successivo al termine indicato nella messa in mora, termine del resto troppo ristretto a cavallo di un fine settimana.

5. Le parti istanti, come correttamente considerato dal Pretore, procedono in lite nei confronti della __________ nella forma del litisconsorzio facoltativo considerato che le loro pretese derivano da un fatto comune, cioè la disdetta immediata pronunciata da __________: la pretesa di quest’ultimo, anche se con l’appello continua a ritenersi creditore dell’importo di Fr. 17’776.95, va individuata nella somma pari alla differenza tra questo vantato credito e quello della Cassa disoccupazione, titolare del credito nella misura dell’indennità giornaliera versata (art. 29 cpv. 2 LADI), di Fr. 6’561.60.

6. Il mancato pagamento del salario può rappresentare un giusto motivo per la risoluzione immediata del contratto di lavoro da parte del lavoratore dopo che quest’ultimo ha provveduto a mettere in mora il datore di lavoro (Rehbinder, Berner Kommentar, ad art. 337 CO n. 10; Staehelin, Zürcher Kommentar, ad art. 337 CO n. 27 e giurisprudenza ivi citata) sempre che, oggettivamente, anche in una fattispecie del genere non si possa più pretendere dal lavoratore di attendere, secondo i principi della buona fede, il termine del periodo di disdetta contrattuale per porre fine al rapporto contrattuale (JAR 1996, 227/228).

Se si volessero applicare asetticamente questi principi giurisprudenziali l’istante dovrebbe essere protetto nel suo comportamento poiché, trascorso infruttuoso il termine da lui indicato per ottenere il versamento del salario, la decisione di interrompere immediatamente il rapporto di lavoro rappresenta una conseguenza giustificabile. Tuttavia, dal momento che ogni inadempienza ha una sua autonomia rispetto alla posizione della parte inadempiente, è necessaria, anche a prescindere dalla congruità o meno del termine assegnato a ridosso di un fine settimana, una valutazione più ampia degli avvenimenti che si sono susseguiti ed in particolare l’esame del motivo per il quale lo stipendio non è stato versato entro quel termine. A questo proposito soccorre il contenuto delle lettere che sono state scambiate tra la __________ e il sindacato __________ uniche prove agli atti di causa, della cui conformità alla realtà degli avvenimenti non è lecito dubitare poiché, in particolare, le contestazioni espresse nelle lettere del sindacato non si riferiscono al perché ed al percome il pagamento del salario non è avvenuto al lunedì 21 ottobre ma al fatto che il comportamento del lavoratore era stato lineare e conseguente.

Va quindi considerato che la datrice di lavoro non ha rifiutato di versare il salario (e la dottrina citata parla di rifiuto: “Verweigerung”) nel termine ma piuttosto si è trovata confrontata con una difficoltà - che non torna conto approfondire - così da dover riportare al giorno seguente il relativo versamento che, anche di questo va debitamente tenuto conto, non riguardava il solo istante ma tutti i dipendenti della ditta. Di ciò __________ è stato avvertito ma egli non ha voluto aspettare un giorno in più. Non gli sarebbe costato nulla attendere e verificare, come poi è avvenuto, che il martedì 22 ottobre il salario era disponibile. Da un punto di vista oggettivo questa ulteriore attesa gli poteva essere richiesta anche in funzione delle possibilità che gli si aprivano e cioè: disdetta immediata, il giorno dopo, se la promessa non fosse stata mantenuta o disdetta contrattuale per le difficoltà della datrice di lavoro a rispettare i suoi impegni con la valvola di sicurezza della pronuncia della disdetta immediata, questa volta giustificata per la connotazione endemica della violazione contrattuale (Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, pag. 163 n. 282), qualora a fine ottobre ed entro termini ragionevoli anche il salario per quel mese non fosse stato corrisposto. Per queste considerazioni non si può ammettere che, in buona fede, l’istante non potesse continuare il rapporto di lavoro per almeno un giorno ancora e, ricevuto il salario, sino alla fine del periodo normale di disdetta. Ed ancora non si può ritenere soggettivamente, alla luce delle circostanze verificatesi, che il comportamento del datore di lavoro, seppur contrario ad un obbligo fondamentale quale la corresponsione del corrispettivo della prestazione lavorativa, potesse, almeno quella sera del lunedì 21 ottobre 1996, incidere immediatamente e direttamente sull’elemento della fiducia ai fini della prosecuzione del rapporto lavorativo. A maggior ragione per l’ammissione in appello dell’ istante riguardante una sua precedente esperienza quale dipendente di una ditta fallita, con sua conseguente perdita finanziaria, diretta dallo stesso amministratore della __________ nel quale ha, allora, evidentemente rinnovato fiducia e nel quale poteva e doveva credere almeno per un giorno ancora.

Le dimissioni immediate dell’istante non trovano così giustificazione e di conseguenza nulla gli può essere riconosciuto per il periodo successivo al 22 ottobre 1996.

7. Ne discende la reiezione delle pretese fatte valere dalla Cassa di disoccupazione mentre per quelle proprie dell’istante va esaminata la fondatezza o meno del credito per indennità vacanze e tredicesima relativo al periodo 1° gennaio / 22 ottobre 1996.

È incontestato che i rapporti di lavoro tra le parti sottostanno al Contratto nazionale mantello per l’edilizia 1995/1997.

Per la determinazione dell’indennità per vacanze, pari al 10.4% del salario (art. 4 del decreto d’obbligatorietà del 23.4.1996 che modifica l’art. 34 cpv. 1 CNM), si deve tener conto oltre che del salario orario anche di quello per i giorni festivi (art. 34 cpv. 2 CNM, appendice 8 al CNM) che, in Ticino (art. 18.2 CCL), corrisponde al 3% del salario lordo.

Per la tredicesima occorre prendere in considerazione quale salario determinante per il calcolo dell’8,3% (art. 50 CNM) oltre al salario orario anche quello per le vacanze ed i giorni festivi (appendice 8 al CNM).

Queste disposizioni di calcolo sono state adempiute dall’istante per la determinazione delle sue spettanze, a tali titoli, nel periodo sino alla cessazione del rapporto di lavoro (cfr. appello pag. 4/5). Di conseguenza la sua pretesa globale per l’indennità vacanze va considerata in Fr. 3’734.- e, dedotti gli acconti già versati per Fr. 2’821.90 (l’istante non ha tenuto conto di un pagamento di Fr. 223.15 nel gennaio 1996 come appare dalla scheda paga), riconosciuta in Fr. 912.10 e quella per la tredicesima pro rata, non apparendo versamento di acconti dalle schede paga, in Fr. 3’290.-.

L’appello di __________ può così essere parzialmente accolto per l’importo di Fr. 4’202.10 oltre interessi al 5% dal 22 ottobre 1996, data della cessazione del rapporto di lavoro che rende esigibili tutte le pretese salariali.

8. La procedura di primo e di secondo grado è esente da tasse e spese di giudizio mentre le ripetibili a favore della ditta convenuta sono dovute, per intero, dalla Cassa di disoccupazione e, nella misura di una soccombenza di 2/3, da ____________________

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

I. L’appello 8 settembre di __________ è parzialmente accolto mentre quello di ugual data della Cassa disoccupazione __________ è respinto. Di conseguenza la sentenza

27 agosto 1997 del Pretore di Bellinzona viene così riformata:

1. L’istanza 1° luglio 1997 di __________ è parzialmente accolta e di conseguenza __________ è condannata a pagargli l’importo di Fr.* *4’202.10 oltre interessi al 5% dal 22 ottobre 1996.*

2. L’istanza

3 luglio 1997 __________ è integralmente respinta.*

3. Non si prelevano tasse o spese.*

*__________ verserà alla controparte Fr. 100.- per parte di ripetibili; la Cassa disoccupazione __________ verserà pure a controparte Fr. 100.- per ripetibili.*

II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello.

__________ verserà a __________ l’importo di Fr. 30.- per parte di ripetibili d’appello mentre la Cassa disoccupazione __________ le verserà, per ugual titolo, Fr. 50.-.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario