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12.1997.208 • TRAC TI 12.1997.208 Generato dall'IA

Labor Contract Appeal Dismissed as Untimely

Numero d'incarto 12.1997.208
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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In a labor contract dispute where a lower court partially granted a claim for damages, the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late; the court reasoned that in labor action appeals, the ten-day deadline, un-suspended by vacations, expired on August 29, 1997, while the appeal, though dated the 29th, was postmarked and sent on August 30, 1997, rendering it untimely, resulting in no court fees but an award of costs to the appellee.

Regesto Legislator

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Art. 418 CPC, art. 343 cpv. 2 e 3 CO; Labor Contract Appeal Dismissed as Untimely: che nelle procedure per azioni derivanti da contratto di lavoro (art. 416 e seg. CPC), come quella che ci occupa, il termine per impugnare la decisione del Pretore è di 10 giorni, non sospeso dalle ferie, in virtù del rinvio dell’art. 418 CPC alla procedura accelerata (cfr. art. 398 e 398bis CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art.

Parole chiave

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ricorso per risarcimento danni controversie di lavoro licenziamento o risoluzione del contratto perdita di lavoro temporanea rinuncia a pretese di salario proroga tardiva del termine Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 343 cpv. 2 e 3 CO

Cited regarding the fact that costs are not applicable for this type of labor dispute appeal, though costs for indemnities are still due.

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Testo completo

Incarto n. 12.97.00208 · Lugano 13 ottobre 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. CL.94.3079 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con istanza 4 febbraio 1994 da

__________ rappr. dall’ avv. __________ contro

__________ rappr. dall’ avv. __________

in materia di contratto di lavoro che il Pretore, con sentenza 11 agosto 1997, ha parzialmente accolto condannando la parte convenuta a versare all’istante l’importo di Fr. 8’459.60 oltre interessi al 5% a partire dal 1. gennaio 1994.

Appellante la parte convenuta la quale, con appello 29 agosto 1997, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere integralmente l’istanza ed accogliere invece la sua domanda riconvenzionale.

Mentre, con osservazioni 15 settembre 1997, l’appellato chiede la reiezione dell’appello e la conferma del primo giudizio

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto ed in diritto

che nelle procedure per azioni derivanti da contratto di lavoro (art. 416 e seg. CPC), come quella che ci occupa, il termine per impugnare la decisione del Pretore è di 10 giorni, non sospeso dalle ferie, in virtù del rinvio dell’art. 418 CPC alla procedura accelerata (cfr. art. 398 e 398bis CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art.

418 n. 2);

che la sentenza 11 agosto 1997 del Pretore è stata spedita alle parti il 18 agosto 1997 e ricevuta dall’appellante il giorno successivo, 19 agosto 1997, come appare dalla busta di intimazione;

che il termine di 10 giorni per appellare scadeva così il giorno di venerdi 29 agosto 1997;

che l’appello, pur datato

29 agosto 1997, è stato impostato il giorno 30 agosto 1997 (cfr. timbro di impostazione della posta di __________ sulla busta di spedizione dell’appello);

che ne consegue come l’appello sia tardivo e come tale inammissibile;

che trattandosi di controversia derivante da rapporto di lavoro la procedura, anche in sede di appello, è gratuita (art. 343 cpv. 2 e 3 CO) mentre questo disposto non concerne per contro l’indennità per ripetibili (DTF 115 II 30 consid. 5c) che va adeguatamente corrisposta, visto l’esito della procedura, alla parte appellata;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

1. L’appello 29 agosto 1997 __________ è inammissibile siccome tardivo.

2. Non si prelevano tasse e spese; l’appellante verserà a controparte Fr. 300.- per ripetibili d’appello.

3. Intimazione a: -__________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario