Legislator Giurisprudenza & Legislazione
12.1997.207 • TRAC TI 12.1997.207 Generato dall'IA

Appeal Inadmissibility Due to Late Fee Payment

Numero d'incarto 12.1997.207
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant challenging a lower court's decision, which awarded a claimant Fr. 24,000 plus interest and ordered a legal mortgage, filed an appeal but failed to pay the required advance court fees by the established deadline, with payment occurring three days late; the court rejected the appellant's request to restore the deadline, reasoning that service via registered mail is deemed complete after seven days of postal holding if not collected, and the appellant's absence due to working in another part of the country did not constitute a non-culpable reason for ignorance of the deadline, as an appellant must proactively manage procedural requirements, thus rendering the appeal inadmissible due to the tardy payment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 137 litt, art. 137 litt. a CPC, art. 66 ss. CPC; Appeal Inadmissibility Due to Late Fee Payment: 24,000 plus interest and ordered a legal mortgage, filed an appeal but failed to pay the required advance court fees by the established deadline, with payment occurring three days late; the court rejected the appellant's request to restore the deadline, reasoning that service via registered mail is deemed complete after seven days of postal holding if not collected, and the appellant's absence due to working in another part of the country did not constitute a non-culpable reason for ignorance of the deadline, as an appellant must proactively manage procedural requirements, thus rendering the appeal inadmissible due to the tardy payment.

Parole chiave

Generato dall'IA
tardivo pagamento delle spese termine processuale perentorio spese legali pagamenti di acconti preclusione per tardività disdetta tardiva Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 137 litt
che la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l’interessato dimostra di essere stato impedito ad agire perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine (art. 137 litt.
art. 137 litt. a CPC
The court rejected the request for restitution of time limits based on this article.
art. 66 ss. CPC
This article, implied by the imposition of court fees in point 3, governs the consequences of non-payment (costs).
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 137 litt. a CPC

The court rejected the request for restitution of time limits based on this article.

art. 66 ss. CPC

This article, implied by the imposition of court fees in point 3, governs the consequences of non-payment (costs).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 12.97.00207 · Lugano 2 ottobre 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.81 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 29 settembre 1995 da

__________ rappr. dall’ avv. __________ contro

__________

che il Pretore, con sentenza 4 agosto 1997, ha parzialmente accolto condannando il convenuto a versare all’attore l’importo di Fr. 24’000.- oltre interessi al 5% dal 10 aprile 1995 ed ordinando l’iscrizione di un ipoteca legale definitiva per quella somma a carico del fondo part. no. __________RFD di __________

Appellante il convenuto con atto di ricorso 25 agosto 1997 a seguito del quale, in data 3 settembre 1997, gli è stato ordinato di versare un anticipo per tasse e spese di giudizio di Fr. 900.- entro il 22 settembre 1997 con la comminatoria che in assenza di pagamento entro il termine assegnato il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.

Ed ora, essendo avvenuto il versamento solo in data 30 settembre 1997, sulla domanda di restituzione del termine presentata dall’appellante.

Considerato

che il versamento dell’anticipo è stato effettuato il 30 settembre 1997 e quindi tardivamente con la conseguenza che l’appello dev’essere, per questo motivo, respinto per irricevibilità ritenuto che l’invito al versamento deve ritenersi regolarmente pervenuto all’appellante poiché l’invio giudiziario a mezzo raccomandata è reputato notificato quando viene ritirato all’ufficio postale oppure, se ciò non avviene, il settimo ed ultimo giorno di giacenza (Rep. 1987, 244) che, nel caso concreto, era stato fissato all’11 settembre 1997;

che, con domanda 30 settembre 1997, l’appellante chiede che il termine originariamente fissato e disatteso gli sia restituito perché non ne ha potuto prendere conoscenza per tempo dal momento che, lavorando nella Svizzera interna e rientrando in Ticino solo nel fine settimana, non ha potuto ritirare, entro il termine di giacenza di sette giorni, la raccomandata contenente l’invito al pagamento dell’anticipo;

che la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l’interessato dimostra di essere stato impedito ad agire perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine (art. 137 litt. a CPC);

che, in concreto, l’ignoranza della scadenza del termine è dovuta a negligenza dell’appellante il quale doveva attendersi, avendo presentato appello, una richiesta di tal genere e, se assente dal suo domicilio, organizzarsi in modo da far fronte a qualsiasi richiesta connessa con la procedura da lui avviata (cfr. per analogia le massime in Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 137 n. 2, 19 e 20)

che la domanda di restituzione del termine deve così essere respinta e l’appello dichiarato irricevibile per versamento tardivo dell’anticipo;

per i quali motivi

pronuncia

1. La domanda di restituzione in intero 30 settembre 1997 è respinta.

2. L’appello 25 agosto 1997 __________ contro la sentenza 4 agosto 1997 del Pretore di Locarno-Campagna è irricevibile.

3. La tassa di giustizia in Fr. 100.- e le spese in Fr. 20.- sono a carico dell’appellante.

4. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario