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12.1997.203 • TRAC TI 12.1997.203 Generato dall'IA

Appeal Regarding Quantum of Legal Costs After Discontinuance of Debt Declaration Suit

Numero d'incarto 12.1997.203
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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The appellant contested a lower court ruling that had dismissed the principal's lawsuit seeking a declaration of non-existence of a debt and a counterclaim for the same amount, which was withdrawn after the appellant's creditor status was acknowledged in bankruptcy proceedings; the appellant appealed the award of CHF 1,300 in legal costs, arguing it was too low given the case's value and outcome. The appellate court reasoned that because the matter ended with a withdrawal pursuant to the rule governing discontinuance, the appropriate calculation for costs involved mediating the ad valorem fee with a time-based fee, and since the appellant did not provide evidence of time spent, the court estimated the required time spent on the response at 15 hours, valuing the hourly rate at CHF 300, resulting in an award of CHF 7,600 for legal costs, thus partially reforming the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 9 TOA, Art. 11 TOA, art. 148 e seg. CPC, vigente TG; Appeal Regarding Quantum of Legal Costs After Discontinuance of Debt Declaration Suit: The appellate court reasoned that because the matter ended with a withdrawal pursuant to the rule governing discontinuance, the appropriate calculation for costs involved mediating the ad valorem fee with a time-based fee, and since the appellant did not provide evidence of time spent, the court estimated the required time spent on the response at 15 hours, valuing the hourly rate at CHF 300, resulting in an award of CHF 7,600 for legal costs, thus partially reforming the lower court's decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di fallimento domanda riconvenzionale debito principale spese legali calcolo delle spese confusione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 9 TOA
Art. 11 TOA
che il fatto che la lite è venuta meno a seguito della desistenza dell’attrice impone l’applicazione della norma dell’art. 11 TOA e quindi della nota formula che media l’onorario ad valorem con quello a tempo;
art. 148 e seg. CPC
Cited in the preamble as the legal basis for judging the costs and expenses of the appeal procedure.
vigente TG
Cited in the preamble as the legal basis for judging the tariffs applicable to the costs and expenses of the appeal procedure.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 148 e seg. CPC

Cited in the preamble as the legal basis for judging the costs and expenses of the appeal procedure.

vigente TG

Cited in the preamble as the legal basis for judging the tariffs applicable to the costs and expenses of the appeal procedure.

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Testo completo

Incarto n. 12.97.00203 · Lugano 10 novembre 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.207 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 1° aprile 1994 da

__________ ora __________ rappr. __________ __________ contro

__________ rappr. dall'avv. __________

con cui l’attrice ha chiesto in via principale l’accertamento dell’inesistenza del suo debito di fr. 248’837.45 oltre interessi e la condanna della convenuta al pagamento di eguale importo, e in via subordinata l’accertamento dell’estinzione di entrambi i crediti per compensazione;

E ora sul decreto 4 agosto 1997, con cui il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli a seguito della desistenza dell’attrice, accollandole le tasse e spese di giudizio e attribuendo alla convenuta fr. 1’300.-- per ripetibili;

Appellante la convenuta, che con gravame del 21 agosto 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di aumentare a fr. 15’000.-- le ripetibili in suo favore;

Mentre l’attrice con osservazioni 10 settembre 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

Letti ed esaminati gli atti,

Considerato

in fatto ed in

diritto

che l’amministrazione del fallimento di __________ ha riconosciuto il credito della convenuta, ammettendo con ciò la totale mancanza di fondamento della petizione, che è pertanto stata formalmente ritirata il 19 giugno e il 21 luglio 1997;

che il Pretore a seguito della desistenza della fallita, le ha accollato la tassa e le spese di giudizio e ha attribuito alla convenuta Fr. 1’300.- per ripetibili;

che con l’appello che ci occupa la convenuta si lamenta dell’indennità ripetibile accordatale che ritiene, con confronto del valore di causa e dell’esito della procedura, troppo esigua e postula la riforma di quest’importo in Fr. 15’000.-;

che la controparte nelle proprie osservazioni si è opposta all’appello, ritenendo l’indennità adeguata alle limitate prestazioni svolte nella causa;

che le ripetibili minime - che avrebbero dovuto essere accordate alla convenuta se la reiezione della petizione per l’importo complessivo di Fr. 497’674.90 di cui alla domanda principale di giudizio (disconoscimento del debito di fr. 248’837.45 e condanna della convenuta al pagamento di eguale importo) fosse avvenuta con una sentenza sul merito - non avrebbero dovuto essere inferiori a Fr. 24’880.- (art. 9 TOA);

che il fatto che la lite è venuta meno a seguito della desistenza dell’attrice impone l’applicazione della norma dell’art. 11 TOA e quindi della nota formula che media l’onorario ad valorem con quello a tempo;

che l’appellante, tuttavia, non invoca l’art. 11 TOA e non indica di conseguenza il proprio dispendio di tempo;

che lo stesso a fronte delle prestazioni risultanti dall’incarto e limitate in sostanza all’allestimento della risposta può essere stimato in 15 ore tenuto conto del tema della lite, mentre pare consona all’importanza della lite una retribuzione oraria di 300.- Fr./h;

che applicando questi parametri si ha un onorario e quindi un’indennità per ripetibili di Fr. 7’600.-;

che in questo senso l’impugnato dispositivo sulle spese e ripetibili della sentenza del Pretore dev’essere riformato;

Per i quali motivi

visti, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG

pronuncia

I. L’appello

21 agosto 1997 di __________ è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi 2. e 3. della sentenza 4 agosto 1997 del Pretore di Lugano, sezione 2, vengono così riformati:

2. Non si prelevano in questa sede altre tasse né spese; quelle sin qui decise rimangono a carico della parte attrice, che è inoltre tenuta a rifondere alla convenuta Fr. 7’600.- per ripetibili.

3. Il libretto di deposito n. __________della __________ di __________ a suo tempo consegnato alla Pretura viene restituito alla parte attrice, e per essa all’Ufficio fallimenti di Viganello, dopo deduzione dell’importo complessivo di Fr. 8’300.-, che sarà versato alla convenuta e per essa al suo patrocinatore.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in Fr. 220.- di tassa di giustizia e in Fr. 30.- di spese (totale Fr. 250.-), già anticipati dall’appellante, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili di appello.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario