Appellant v. Defendant: Profit-Sharing Agreement Superseding Subsequent Mandate
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sued a defendant seeking 50% of the net profit from a property liquidation, based on a 1984 agreement where the defendant promised this share upon the sale of all units following the acquisition of a company's shares. The lower court dismissed the case due to the defendant's lack of passive standing, reasoning that a subsequent, separate mandate given by the newly controlled company to the appellant for selling the properties superseded the initial agreement. The appellate court overturned this, finding that the claim for a share of the liquidation profit stemmed directly from the initial agreement between the two individuals (points 2 and 3), which was independent of the later sales mandate given by the company, thus establishing the defendant's passive standing for the profit-sharing claim, regardless of the subsequent sales contract.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant v. Defendant: Profit-Sharing Agreement Superseding Subsequent Mandate: The lower court dismissed the case due to the defendant's lack of passive standing, reasoning that a subsequent, separate mandate given by the newly controlled company to the appellant for selling the properties superseded the initial agreement. The appellate court overturned this, finding that the claim for a share of the liquidation profit stemmed directly from the initial agreement between the two individuals (points 2 and 3), which was independent of the later sales mandate given by the company, thus establishing the defendant's passive standing for the profit-sharing claim, regardless of the subsequent sales contract.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was granted with the benefit of legal aid (assistenza giudiziaria) for the appellant.
The costs and fees for the appeal procedure were imposed on the appellant's opponent (parte appellata).
Testo completo
Incarto n. 12.97.00195 · Lugano 10 febbraio 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.97.20 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 6 febbraio 1997 da
__________ rappr. dall’avv. __________ contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con la quale l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di Fr. 431’900.- oltre interessi al 5% dal 1 gennaio 1987.
Ed ora sull’appello 8 luglio 1997 dell’attore nei confronti della sentenza 17 giugno 1997 del Pretore che, giudicando in via preliminare, ha respinto l’azione per carenza di legittimazione passiva del convenuto.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in
diritto
1. Il
2 settembre 1984 le parti hanno sottoscritto un accordo del seguente tenore:
*“1. Nach 100%tigem Erwerb der Aktien der “__________ in __________ durch Herrn __________ erhält Herr __________n das Recht und Auftrag, die sich in der Gesellschaft befindende Liegenschaft, bestehend aus 35 Appartements und 22 Garagen, zu verkaufen.*
a) Einen gesonderten Verkaufsauftrag, indem die Konditionen aufgeführt sind, wird vom Beauftragten unterbreitet.*
2. Es wird vereinbart, dass nach dem Verkauf aller Einheiten (35 App., 22 Garagen) die Gesellschaft “__________ liquidiert wird.*
a) Nach der Liquidation der Gesellschaft ist innert sechs Wochen Abrechnung zu stellen.*
3. Die erzielte Gewinne werden nach Abzug sämtlicher Kosten (inklusiv Steuern) je zu 50% an die Vertragspartner aufgeteilt.*
a) Für die Gewinnsteuern hat jeder Partner selbst Sorge zu tragen.”*
*(doc. B e doc. 4)*
Il 28 settembre 1984 __________ ha acquistato la totalità delle azioni della __________ (doc. 3).
Il 29 settembre 1984 la ____________________rappresentata dal suo presidente __________, ha conferito mandato esclusivo a __________ di vendere gli appartamenti ed i garages di sua proprietà. L’incarico era valido sino al 31 dicembre 1985 e la provvigione di vendita riconosciuta all’attore pari al 10% (doc. 2). L’attore ha provveduto a vendere diversi appartamenti e garages ricevendo la pattuita indennità di mediazione.
2. Con la petizione che ci occupa __________, argomentando che __________ aveva deciso per motivi fiscali di non più vendere i restanti appartamenti e garages, chiede l’adempimento della pattuizione del 2 settembre 1984 e quindi il pagamento del 50% dell’utile netto che sarebbe stato conseguito con la liquidazione.
Il convenuto si è opposto alla domanda osservando in particolare che il contratto di mediazione conferito dalla __________ successivamente all’accordo tra le parti aveva annullato e sostituito quest’ultimo e di conseguenza qualsiasi pretesa andava eventualmente formulata nei confronti della società e non nei suoi che risultava così privo di legittimazione passiva.
3. Il Pretore, con la sentenza impugnata, ha accolto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto argomentando che il secondo e successivo accordo con la __________ A, riguardando lo stesso oggetto di quello precedente, ha sostituito quest’ultimo non potendosi ritenere che, per la stessa attività, siano stati conclusi due contratti di mediazione diversi che avrebbero continuato a valere entrambi.
Delle argomentazioni dell’appellante che chiede la reiezione dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva e la continuazione del merito della lite così come di quelle contrarie del convenuto, proposte con osservazioni 18 settembre 1997, si dirà, per quanto necessario, nel seguito dell’esposizione.
4. L’appello è fondato e la sentenza del primo giudice dev’essere riformata nel senso di respingere l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto.
Il Pretore ha ritenuto che il secondo accordo, tra attore e società, doveva necessariamente sostituire il primo, tra attore e convenuto, perché entrambi riguardavano lo stesso incarico di mediazione e di conseguenza l’attore più non poteva far valere pretese nei confronti del convenuto. Il ragionamento poteva essere condiviso se __________ avesse chiesto delle provvigioni per mediazione poiché effettivamente il mandato in tal senso gli è stato conferito dalla __________, il cui azionista e amministratore __________, con tale incarico, non ha fatto altro che concretizzare, una volta acquisite le azioni, l’impegno assunto al punto 1 del primo accordo. Ma con la petizione di causa __________ fa valere il suo diritto ad ottenere il 50% dell’utile di liquidazione della __________ ossia chiede l’adempimento dei punti 2 e 3 della convenzione del 2 settembre 1984 che appaiono, senza necessità di alcuna interpretazione, diversi ed indipendenti dal mandato di mediazione che, nella sua stesura definitiva, non vi fa riferimento né ve ne doveva fare poiché l’accordo sulla distribuzione dell’utile riguardava l’azionista (__________) e chi pretende avergli sottoposto l’affare (__________) e non poteva interessare la società la quale invece era l’unica legittimata a conferire il mandato di vendita.
La pretesa dell’attore
riferita all’utile non poteva e non può essere diretta che contro __________ unica persona che si è impegnata in quel
senso; fosse anche stato annullato quell’accordo, come sembra pretendere il convenuto, la sua legittimazione passiva non sarebbe ugualmente venuta meno. Il convenuto ha posto in discussione un falso problema di legittimazione, seguito erroneamente dal Pretore, quando invece il tutto si riferisce alla persistenza di un accordo rispettivamente all’adempimento delle condizioni per renderlo eseguibile.
5. L’incarto va così ritornato al Pretore affinché prosegua nella causa decidendo sull’ammissibilità delle prove offerte dalle parti che, oltre all’udienza preliminare limitata all’eccezione di legittimazione, già hanno, in previsione della sua reiezione, compiuto l’incombente processuale di udienza preliminare sul merito (cfr. verbale udienza 3 giugno 1997).
Tasse. spese, e ripetibili sono a carico del convenuto ed appellato, interamente soccombente sul tema dell’eccezione da lui proposta. Per quanto riguarda la prima sede si tiene conto che l’attore non era rappresentato da un patrocinatore e di conseguenza le ripetibili sono commisurate unicamente al suo incomodo.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello 8 luglio 1987 __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 17 giugno 1997 è così riformata:
1.*L’eccezione di carenza di legittimazione passiva del*
*convenuto è respinta.*
2. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi Fr. 1’000.- sono a carico del convenuto il quale rifonderà all’attore Fr. 500.- per ripetibili.*
II. La tassa di giustizia della procedura di appello in Fr. 500.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 550.-), da anticiparsi dall’appellante, e per esso al beneficio dell’assistenza giudiziaria dallo Stato, sono a carico della parte appellata la quale rifonderà inoltre a controparte Fr. 2’000.- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: -__________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario