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12.1997.194 • TRAC TI 12.1997.194 Generato dall'IA

Lease Dispute and Recusal Denial

Numero d'incarto 12.1997.194
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In a lawsuit concerning claims arising from a lease agreement, the defendant, who demonstrated objective incapacity to defend himself due to language barriers and poor knowledge of applicable law, was granted a deadline by the lower court judge to appoint legal counsel; the defendant subsequently filed a motion to recuse the judge, which the appellate court rejected because the judge's action was intended to safeguard the defendant's right to a fair hearing, and the recusal motion itself lacked clear justification, rendering it largely inadmissible, leading to the dismissal of the motion and the imposition of costs on the moving party.

Regesto Legislator

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Art. 117 CPC, Art. 39 cpv. 2 CPC, Art. 4 Cost, Art. 148 CPC, art. 27 CPC, art. 30 CPC; Lease Dispute and Recusal Denial: L’istanza di ricusa 23 giugno 1997 del lic. jur. __________ nella misura in cui è ricevibile è respinta.

Parole chiave

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contratto di locazione domanda di ricusazione patrocinio gratuito ripetibili contenzioso contrattuale procedura di sfratto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPC

Cited in the decree section as a basis for rejecting the recusal request.

art. 30 CPC

Cited in the decree section as a basis for rejecting the recusal request.

art. 148 CPC

Cited as the basis for allocating the costs of the proceedings to the applicant.

TG

Cited as the basis for determining the court fee component of the costs.

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Testo completo

Incarto n. 12.97.00194 · Lugano 15 luglio 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 23 giugno 1997, presentata nei confronti del Pretore del distretto di __________, da

__________

nell’ambito della causa -inc. no. LA.97.00072 di quella Preturapromossa contro di lui con istanza

20 maggio 1997 da

__________ rappr. dallo studio legale __________ volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento di fr. 3’086.85 oltre interessi per pretese derivanti da un contratto di locazione.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto e in diritto

che con istanza 20 maggio 1997 il dr. __________ ha convenuto in lite davanti alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, il lic. jur. __________, chiedendo la sua condanna al pagamento di determinati importi a titolo di risarcimento danni nell’ambito di un contratto di locazione;

che il Pretore ha di conseguenza citato le parti all’udienza di discussione del 19 giugno 1997;

che nel corso di quell’udienza, constatato come, sia per ragioni di lingua (art. 117 CPC), sia per ragioni strettamente legate alla conoscenza delle norme applicabili, il convenuto non fosse in grado di proporre e di difendersi autonomamente, il giudice, richiamato l’art. 39 cpv. 2 CPC, gli ha assegnato un termine di 15 giorni per comunicare alla Pretura il nominativo del suo patrocinatore da scegliersi fra i legali ammessi all’esercizio della professione nel Cantone Ticino, con la comminatoria che in caso contrario gli sarebbe stato nominato un patrocinatore d’ufficio;

che con scritto 23 giugno 1997 il convenuto ha chiesto la ricusa del Pretore;

che dallo scritto in esame, redatto in un italiano invero poco comprensibile con frequenti richiami in latino ed in tedesco, traspare con tutta evidenza -come già accertato dal giudice di prime curel’incapacità oggettiva del convenuto, sia per le carenze linguistiche sia per la scarsa conoscenza delle norme di procedura applicabili, di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa;

che di conseguenza è senz’altro a ragione che il giudice di prime cure ha assegnato al convenuto il termine di cui all’art. 39 cpv. 2 CPC, affinché provvedesse a designare il proprio patrocinatore;

che, agendo in tal modo, il Pretore ha evidentemente inteso salvaguardare -ciò che tuttavia il convenuto misconosceil diritto del convenuto stesso a far valere le proprie ragioni nella menzionata vertenza secondo le regole procedurali, così come implicitamente postulato dall’art. 4 Cost. fed.;

che, per il resto, in assenza di una chiara e puntuale motivazione della domanda di ricusa, la stessa -nella limitata misura in cui è comprensibileè irricevibile (IICCA 26 maggio 1993 in re B./C.B. SA);

che parimenti irricevibili, siccome non direttamente connesse con la domanda qui in esame, sono la richiesta di annullamento dell’udienza del 19 giugno e quella di risarcimento per torto morale e spese varie;

che l’istanza di ricusa, nella limitata misura in cui è ricevibile, deve pertanto essere respinta;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si assegnano ripetibili, la controparte avendo rinunciato a presentare osservazioni;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG

decreta

I. L’istanza di ricusa 23 giugno 1997 del lic. jur. __________ nella misura in cui è ricevibile è respinta.

§ *Gli atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura.*

II. Le spese del presente giudizio di complessivi fr. 100.- (con una tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 20.-) sono poste a carico del qui istante.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, con atti di ritorno.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario