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12.1997.181 • TRAC TI 12.1997.181 Generato dall'IA

Appellant v. Respondent: Repayment Obligation for Land Purchase Option Payment

Numero d'incarto 12.1997.181
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant appealed a lower court decision ordering the repayment of Fr. 250,000, which the respondent claimed was a loan, but the appellant argued was a payment related to a granted purchase option for land. The appellate court, while noting documentary evidence suggested the payment was an advance under the purchase option contract (which had since been resolved), ultimately found it unnecessary to definitively classify the transaction because, regardless of whether it was a loan subject to repayment upon formal notice or an advance on an unfulfilled contract, the appellant was obligated to return the funds provided by the respondent from its own resources. Therefore, the appeal was rejected, upholding the original judgment for repayment.

Regesto Legislator

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Art. 148 CPC, DTF 98 II 23; Appellant v. Respondent: Repayment Obligation for Land Purchase Option Payment: 250,000, which the respondent claimed was a loan, but the appellant argued was a payment related to a granted purchase option for land. The appellate court, while noting documentary evidence suggested the payment was an advance under the purchase option contract (which had since been resolved), ultimately found it unnecessary to definitively classify the transaction because, regardless of whether it was a loan subject to repayment upon formal notice or an advance on an unfulfilled contract, the appellant was obligated to return the funds provided by the respondent from its own resources. Therefore, the appeal was rejected, upholding the original judgment for repayment.

Parole chiave

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rimborso del mutuo contratto di compravendita ordine di pagamento contratto di opzione diritto fondiario azione di accertamento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 148 CPC
Cited as the basis for allocating costs following the rejection of the appeal.
DTF 98 II 23
Cited in the reasoning to support the argument that payment should be returned if the underlying contract (option agreement) was simulated, which formed part of the justification for rejecting the appeal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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DTF 98 II 23

Cited in the reasoning to support the argument that payment should be returned if the underlying contract (option agreement) was simulated, which formed part of the justification for rejecting the appeal.

art. 148 CPC

Cited as the basis for allocating costs following the rejection of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 12.97.00181 · Lugano 12 novembre 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.95.20 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 7 agosto 1995 da

__________ rappr. dall’avv. __________ contro

__________ rappr. dall’avv. __________

con la quale è stata chiesta la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di Fr. 250’000.- oltre interessi e spese e che il Pretore, con sentenza 20 maggio 1997, ha integralmente accolto.

Appellante il convenuto il quale, con atto di appello 16 giugno 1997, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la domanda di petizione mentre la controparte, con osservazioni 18 agosto 1997, postula la reiezione dell’appello.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto ed in diritto

che l’attore sostiene di aver versato al convenuto l’importo di Fr. 250’000.- a valere quale mutuo e ne pretende la restituzione;

che il convenuto, il quale ammette di aver ricevuto quell’importo, nega che la sua causale fosse un prestito e fa risalire quel pagamento ad un contratto di costituzione di diritto di compera da lui concesso alla ditta __________, della quale l’attore è direttore, e riguardante un suo terreno da costruzione in territorio del comune di __________;

che il Pretore, con la sentenza impugnata, ha ritenuto, sulla base degli atti di istruttoria, che l’importo versato fosse realmente un mutuo concesso al convenuto il quale, stante la formale disdetta, è tenuto a restituirlo;

che delle argomentazioni dell’appellante e della parte appellata si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi;

che la tesi del mutuo appare a questa Camera piuttosto discutibile di fronte a risultanze documentali che propendono invece per un pagamento avvenuto a dipendenza della costituzione del diritto di compera;

che possono confortare tale conclusione il fatto che l’assegno per i Fr. 250’000.- rilasciato dal __________ viene consegnato lo stesso giorno della costituzione del diritto di compera quando viene pure consegnato altro assegno, sempre rilasciato dal __________ con numero di serie immediatamente successivo al precedente, per l’importo di Fr. 300’000.- a pagamento di una parte del prezzo del diritto di compera; il fatto che l’importo di Fr. 300’000.- risulta contabilizzato in entrata su di un conto di __________ presso la __________ mentre quello di Fr. 250’000.- è stato incassato in contanti allo sportello; il fatto che le __________, con lettera 9 giugno 1994 (doc. 1), chiedono a __________stante la risoluzione del contratto di costituzione del diritto di compera per la mancata concessione della licenza di costruzione, la restituzione, non solo dell’importo di Fr. 300’000.- ma anche di quello di Fr. 250’000.- indicandolo, espressamente, quale ulteriore acconto ricevuto dal convenuto;

che tuttavia è inutile approfondire la questione della qualifica giuridica di quel versamento perché, in qualsiasi delle due soluzioni prospettate, __________ dev’essere obbligato a rifondere l’importo a __________ che glielo ha versato, incontestabilmente, con fondi propri (cfr. doc. B);

che se è un mutuo la

sentenza del Pretore dovrebbe essere confermata oltre che nelle motivazioni anche nelle evidenti conseguenze di cui al dispositivo;

che se, invece, è il pagamento di un acconto sul prezzo del diritto di compera va restituito perché il contratto non si è realizzato e, a maggior ragione, se quel contratto fosse nullo per simulazione del prezzo (cfr. DTF 98 II 23) e quindi il pagamento avvenuto senza causa valida;

che l’appello dev’essere così respinto e le spese caricate all’appellante soccombente,

Per i quali motivi

visti, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia

1. L’appello 16 giugno 1997 __________ è respinto.

2. Le spese della procedura d’appello consistenti in.

-tassa di giustizia Fr. 1’450.-

-spese Fr. 50.-

totale Fr. 1’500.-

già anticipati dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 2’000.- per ripetibili.

3. Intimazione a: -__________

Comunicazione alla Pretura di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario