Appeal Struck for Failure to Deposit Advance Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Appellate Court struck an appeal against a lower court decision from the roll because the appellants failed to deposit the required CHF 1600 advance for presumed judicial costs by the set deadline of July 7, 1997, as previously ordered under penalty of the appeal being declared abandoned according to the relevant procedural code article. Consequently, the court ordered the appellants to jointly bear the costs of the current proceeding, including a CHF 100 fee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 312 CPC, art. 108 CPC; Appeal Struck for Failure to Deposit Advance Costs: Consequently, the court ordered the appellants to jointly bear the costs of the current proceeding, including a CHF 100 fee.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural rule was cited in the preamble as the basis for declaring the appeal struck off due to the failure to pay the advance fee.
This provision is implicitly referenced in the second order regarding the imposition of court costs and fees for the appeal proceedings.
Testo completo
Incarto n. 12.97.00180 · Lugano 15 luglio 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
Visto l'appello 16 giugno 1997 presentato da
__________ __________ rappr. dallo St.leg. __________ contro
la decisione 22 maggio 1997 del Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 nella causa promossa dagli appellanti contro
__________ rappr. dall’ avv. __________ __________
Richiamata la diffida 18 giugno 1997 del presidente di questa Camera mediante la quale ai ricorrenti veniva assegnato un termine scadente il 7 luglio 1997 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 1600.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art.
312 CPC;
preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso;
decreta 1. L'appello 16 giugno 1997 dei signori arch. __________ e __________ , __________, avverso la decisione 22 maggio 1997 del Pretore di Lugano - sezione 3 -, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 100.-- sono poste a carico degli appellanti in solido.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario