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12.1997.175 • TRAC TI 12.1997.175 Generato dall'IA

Insured Driving into Floodwater vs. Direct Consequence Exclusion

Numero d'incarto 12.1997.175
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An insured party sought damages from their partial coverage insurer after their vehicle was severely damaged by driving into a flooded underpass due to rising lake levels. The appellate court overturned the lower court's partial award, reasoning that the policy clause limiting coverage to "direct consequences" of natural forces excluded damage resulting from the insured's own action of driving into the floodwater, viewing the damage as traceable to the use of the vehicle (a risk not covered) rather than the direct effect of the water itself, analogous to a scenario where a vehicle hits an object displaced by nature rather than being directly struck by it.

Regesto Legislator

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Art. 205 CGA, Art. 33 LCA, Art. 205 delle, Art. 206 non, Art. 148 CPC, Art. 66 al. 1 LTF; Insured Driving into Floodwater vs. Direct Consequence Exclusion: The appellate court overturned the lower court's partial award, reasoning that the policy clause limiting coverage to "direct consequences" of natural forces excluded damage resulting from the insured's own action of driving into the floodwater, viewing the damage as traceable to the use of the vehicle (a risk not covered) rather than the direct effect of the water itself, analogous to a scenario where a vehicle hits an object displaced by nature rather than being directly struck by it.

Parole chiave

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assicuratore ricorso per risarcimento danni effetto diretto danni della tempesta postumi d'infortunio politica in materia di acque Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 205 CGA
Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che l’evento in discussione non possa considerarsi escluso dal contratto, e meglio dall’art. 205 CGA, in maniera precisa e non equivoca, così come richiesto dall’art.
Art. 33 LCA
205 CGA, in maniera precisa e non equivoca, così come richiesto dall’art. 33 LCA, di modo che la convenuta sarebbe di principio tenuta a fornire la copertura del danno che, stante la corresponsabilità dell’attore, dovrebbe essergli risarcito per i 2/3, ovvero per fr.
Art. 205 delle
Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che l’evento in discussione non possa considerarsi escluso dal contratto, e meglio dall’art. 205 CGA, in maniera precisa e non equivoca, così come richiesto dall’art.
Art. 206 non
Art. 148 CPC
Cited in the concluding sentence before the operative part, related to the procedural basis for the decision.
Art. 66 al. 1 LTF
Although the text cites the equivalent in cantonal law for costs, the rule for costs and fees is mentioned in order 2 (spese di fr. 1'130.-- e tassa di giustizia di fr. 700.-- sono a carico dell’attore) and order 2a and 2b for appeal costs (tassa di giustizia fr. 380.-- and fr. 180.--).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 CPC

Cited in the concluding sentence before the operative part, related to the procedural basis for the decision.

TG

Cited in the concluding sentence before the operative part, likely referring to the Cantonal Rules of Procedure governing appeals.

Art. 66 al. 1 LTF

Although the text cites the equivalent in cantonal law for costs, the rule for costs and fees is mentioned in order 2 (spese di fr. 1'130.-- e tassa di giustizia di fr. 700.-- sono a carico dell’attore) and order 2a and 2b for appeal costs (tassa di giustizia fr. 380.-- and fr. 180.--).

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Testo completo

Incarto n. 12.97.00175 · Lugano 12 novembre 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.108 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, promossa con petizione 31 marzo 1994 da

__________ rappr. dall'avv. __________ contro

__________ rappr. dall'avv. __________

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10’630.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di assicurazione;

Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 16 maggio 1997 ha accolto per fr. 7’086.65 oltre interessi;

Appellante la convenuta, che con atto di appello del 9 giugno 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;

Mentre l’attore con osservazioni e appello adesivo dell’8 settembre 1997 postula la reiezione del gravame avversario e l’accoglimento del proprio, con cui postula la riforma del giudizio di primo grado nel senso di ammettere integralmente la petizione.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1. - se deve essere accolto l’appello

2. - se deve essere accolto l’appello adesivo

3. - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

A. L’attore il 25 settembre 1993 alle 05.30 è transitato nel sottopassaggio in via __________ a __________, allagato per l’innalzamento del livello del lago __________ rimanendovi bloccato con la propria vettura Opel Vectra, che per questo motivo ha subito gravi danni, il cui risarcimento, oltre a quello di alcune poste accessorie, è oggetto della petizione in rassegna, rivolta contro l’assicuratrice con cui egli aveva a suo tempo stipulato una polizza di casco parziale.

B. Nella risposta del 24 maggio 1994 la convenuta si è opposta alla petizione, addebitando il danno alla negligenza dell’attore e negando comunque che lo stesso fosse coperto dal casco parziale, non essendo stato causato direttamente dall’inondazione.

C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che l’evento in discussione non possa considerarsi escluso dal contratto, e meglio dall’art. 205 CGA, in maniera precisa e non equivoca, così come richiesto dall’art. 33 LCA, di modo che la convenuta sarebbe di principio tenuta a fornire la copertura del danno che, stante la corresponsabilità dell’attore, dovrebbe essergli risarcito per i 2/3, ovvero per fr. 7’086.65 oltre interessi, somma per la quale la petizione è stata accolta.

D. Con l’appello la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, l’art. 205 CGA limiterebbe esplicitamente la copertura alle conseguenze dirette di un avvenimento naturale, e non si estenderebbe invece a quelle indirette.

Sarebbe comunque errata la decisione di ascrivere all’assicurato solo 1/3 di concolpa per il sinistro.

E. Nelle osservazioni dell’8 settembre 1997 l’attore postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.

Nel medesimo allegato egli impugna a sua volta la sentenza pretorile, chiedendo la sua riforma nel senso del pieno accoglimento della petizione per il motivo che il Pretore a torto gli avrebbe ascritto una in realtà inesistente corresponsabilità.

F. La convenuta non ha presentato osservazioni all’appello adesivo.

Considerato

in diritto:

1. L’art.

205 delle CGA applicabili al contratto in questione, titolato “Danni causati da forze della natura”, recita:

Per danni causati da forze della natura s’intendono le conseguenze dirette dello scoscendimento di rocce, caduta di sassi, cedimento di terreno, valanga, pressione di masse di neve (la caduta di masse di neve secondo l’art. 206 non si considera come pressione di masse di neve), uragano (= vento di almeno 75 km/ora che abbatte alberi o scoperchia fabbricati nelle vicinanze del veicolo dichiarato), grandine, piena e inondazione. I danni provocati da altri fenomeni non sono coperti.”

Le parti sono concordi nell’ammettere l’applicabilità di questa clausola alla fattispecie.

2. Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, la limitazione della copertura assicurativa contenuta nella clausola litigiosa ai danni causati da forze della natura che ne siano “le conseguenze dirette” non è (solo) una questione di causalità adeguata (consid. 5, pag. 7), ma concerne l’identificazione vera e propria della cerchia degli eventi assicurati, e di riflesso di quelli che non lo sono.

Con tale clausola, che questa Camera non ha motivo di ritenere poco chiara o ambigua, si intende in effetti circoscrivere il novero degli avvenimenti assicurati a quei sinistri in cui è stato il diretto esplicarsi delle forze della natura a produrre il danno, senza che tale influsso sia stato in qualche modo favorito da un comportamento umano.

3. In tal senso è pacifico che se l’acqua del lago avesse danneggiato la vettura dell’attore parcheggiata fuori casa la convenuta avrebbe dovuto riconoscere il danno, causato in tal caso dal diretto effetto degli elementi naturali e da null’altro.

Nel caso di specie è invece evidente che il danno non si è prodotto per effetto di un’azione diretta dell’acqua sul veicolo dell’assicurato, ma per il motivo che egli per una sua disattenzione -sulla cui gravità non torna conto di disquisiresi è avventurato in una depressione della strada ricolma d’acqua. In altre parole, il danno è così riconducibile all’utilizzo del veicolo, rischio non coperto dalla polizza in questione, e non alla diretta influenza dell’acqua.

Il caso è in definitiva del tutto analogo a quello di cui alla RUA, XVIII raccolta, n. 22, in cui era litigioso un danno causato da una pietra staccatasi da un costone, laddove non solo la limitazione del rischio assicurato ai danni costituenti “conseguenza diretta” della forza della natura (“suites directes”) è stata ritenuta chiara e non ambigua (pag. 120), ma si è inoltre esplicitamente statuito che la copertura ai sensi della clausola sarebbe stata data nel caso in cui la pietra fosse caduta sul veicolo in movimento, e non invece se la pietra fosse rotolata davanti al veicolo e questo l’avesse poi urtata (pag. 120 e 121).

L’appello principale è pertanto accolto ai sensi dei considerandi mentre quello adesivo è di conseguenza respinto, senza attribuzione di ripetibili di appello alla convenuta che non ha formulato osservazioni.

Per i quali motivi, richiamati gli art.

148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

9 giugno 1997 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 16 maggio 1997 della Pretura di Locarno-Città è riformata nel modo seguente:

1.*La petizione 31 marzo 1994 di __________ è respinta.*

2. Le spese di fr. 1’130.-- e la tassa di giustizia di fr. 700.-- sono a carico dell’attore, che rifonderà alla convenuta fr. 1’200.-- per ripetibili.*

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 380.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 400.--

già anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attore, che rifonderà alla convenuta fr. 400.-- per ripetibili di appello.

III. L’appello adesivo 8 settembre 1997 di __________ è respinto.

IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 180.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 200.--

già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.

V. Intimazione: - __________ a;

Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario