Appellant's Late Application for Reinstatement Following Struck Appeal Denied
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant whose appeal was struck from the court roll due to failure to pay an advance fee requested reinstatement, claiming that severe consequences from a recent traffic accident prevented timely action. The court denied the request, reasoning that while illness or injury can constitute a grave impediment, the appellant admitted to having telephoned the court registry immediately after receiving notice of the dismissal to state intent to rectify the situation, indicating that the capacity to act ceased much earlier than the filing date of the petition, which was filed far beyond the ten-day deadline following the cessation of any impediment, rendering the application irrevocably late.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 142 cpv. 3 CPC, Art. 137 CPC, Art. 139 CPC, Art. 137 n.8, Non si prelevano tasse o spese; Appellant's Late Application for Reinstatement Following Struck Appeal Denied: The court denied the request, reasoning that while illness or injury can constitute a grave impediment, the appellant admitted to having telephoned the court registry immediately after receiving notice of the dismissal to state intent to rectify the situation, indicating that the capacity to act ceased much earlier than the filing date of the petition, which was filed far beyond the ten-day deadline following the cessation of any impediment, rendering the application irrevocably late.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the rule establishing the ten-day deadline for filing the application for restitution in integrum, which the court found was violated.
Cited as the main legal basis governing the conditions for granting restitution in integrum for failure to observe a deadline.
Cited in the reasoning to dismiss the need for translation of the application, but since it is mentioned in relation to admissibility/procedure but not explicitly in the dispositive orders (1-3), it should be excluded based on the strict rule requiring citation in the dispositive. However, since the application was rejected under Art. 137/139 CPC, and no other provisions are in the dispositive, this reference is only considered if it were in the dispositive. Since it is not, it is excluded.
This order determines the allocation of procedural costs (or lack thereof).
Testo completo
Incarto n. 12.97.00172 · Lugano 27 giugno 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per giudicare sull’istanza 9 giugno 1997 di restituzione in intero contro il lasso dei termini promossa da
__________
nell’ambito della procedura d’appello da lui promossa nei confronti della sentenza 23 gennaio 1997 del Pretore di Locarno-Città nella causa che lo vedeva opposto a
__________ rappr. dall’avv. __________
e che questa Camera, con decisione 17 marzo 1997, ha stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo.
Letti ed esaminati gli atti
Considerato
in fatto ed in
diritto
che al qui istante era stato assegnato un termine scadente al 7 marzo 1997 per effettuare un deposito di Fr. 600.- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie relative all’appello da lui presentato il 12 febbraio 1997 (inc. no. 12.97.35);
che tale termine è trascorso infruttuoso e, di conseguenza, l’appello stralciato dai ruoli con decisione 17 marzo 1997;
che con l’istanza che ci occupa - redatta in tedesco ma senza necessità di traduzione ai sensi dell’art.
142 cpv. 3 CPC poiché, come si vedrà, evidentemente irricevibile - __________ chiede di essere reintegrato nel termine per procedere al versamento dell’anticipo poiché, nel momento in cui avrebbe dovuto effettuarlo, subiva ancora le gravi conseguenze di un incidente stradale occorsogli l’8 febbraio 1997 e, a dipendenza del quale, è stato inabile totalmente al lavoro sino al 20 maggio 1997;
che per l’art. 137 CPC la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa all’istante se dimostra di essere stato impedito ad agire perché l’impedimento di compiere in tempo utile l’atto processuale era dovuto a fatto grave che non poteva essere evitato;
che inoltre la restituzione in intero contro il lasso dei termini deve essere chiesta entro 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento (art. 139 CPC);
che la malattia o l’infortunio possono rappresentare impedimento grave ai sensi della citata norma di legge a condizione che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell'incoscienza o della immobilizzazione continuate cosi da impedire di agire o di dare disposizioni per agire (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art.
137 n.8);
che, per stessa ammissione dell’istante, immediatamente dopo aver ricevuto la decisione del 17 marzo 1997 ha telefonato alla cancelleria del Tribunale per annunciare che avrebbe subito provveduto a sanare la situazione;
che di conseguenza a quel momento, individuabile almeno entro la fine di marzo 1997, egli, nonostante l’inabilità lavorativa, poteva rendersi conto della situazione ed agire di conseguenza così che l’istanza presentata solo il 9 giugno 1997 è irrimediabilmente tardiva ;
che la stessa sarebbe ugualmente tardiva - perché presentata dopo il termine di 10 giorni - anche se si volesse, tuttavia contro ogni logica, ritenere che l’impedimento sia cessato solamente al momento (20 maggio 1997) della fine dell’inabilità lavorativa;
Per i quali motivi
pronuncia
1. L’istanza 9 giugno 1997 di __________ è respinta.
2. Non si prelevano tasse o spese.
3. Intimazione a: - __________
Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario