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12.1997.169 • TRAC TI 12.1997.169 Generato dall'IA

Construction Defect Suit and Counterclaim for Payment

Numero d'incarto 12.1997.169
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party sued a firm seeking an order for free repair of defects following the construction of a single-family home, and reimbursement for evidence preparation costs, while the firm counterclaimed for payment; following a prior annulment by the Federal Tribunal due to procedural violations, the appellate court determined that the appeal regarding the counterclaim was inadmissible because it relied on an unpleaded basis (an outstanding contractor fee) that was actually admitted as paid in the preliminary filings, thus confirming the lower court's initial decision to award the counterclaim only a limited amount, and subsequently adjusted the allocation of appeal costs based on the parties' respective success on the merits of the counterclaim.

Regesto Legislator

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Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 148 CPC; Construction Defect Suit and Counterclaim for Payment: A party sued a firm seeking an order for free repair of defects following the construction of a single-family home, and reimbursement for evidence preparation costs, while the firm counterclaimed for payment; following a prior annulment by the Federal Tribunal due to procedural violations, the appellate court determined that the appeal regarding the counterclaim was inadmissible because it relied on an unpleaded basis (an outstanding contractor fee) that was actually admitted as paid in the preliminary filings, thus confirming the lower court's initial decision to award the counterclaim only a limited amount, and subsequently adjusted the allocation of appeal costs based on the parties' respective success on the merits of the counterclaim.

Parole chiave

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difetti di costruzione domanda riconvenzionale appaltatore pagamento dell'emolumento spese di ripristino costo di costruzione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 CPC

Cited in the ruling regarding the determination and allocation of costs and compensation for the cantonal appeal procedure based on mutual failure.

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Testo completo

Incarto n. 12.97.00169 · Lugano 9 giugno 1997/fb Rinvio T.F. · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare nella causa (inc. no. 6296 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna) promossa con petizione 5 settembre 1990 da

avv. __________ rappr. dall’avv. __________ contro

__________ rappr. dall’avv. __________

con cui l’attore ha chiesto che alla ditta convenuta fosse fatto ordine di eseguire tutta una serie di interventi a valere quale riparazione gratuita per i difetti riscontrati a seguito dell’edificazione di una casa unifamiliare sul mappale n. __________, nonché la condanna di controparte a risarcirgli le spese per l’allestimento della prova a futura memoria;

petizione integralmente avversata dalla convenuta che con risposta e domanda riconvenzionale

25 novembre 1990 ha a sua volta chiesto la condanna di controparte al pagamento di fr. 18’307.35 oltre interessi, somma aumentata in sede conclusionale a fr. 38’307.35 oltre accessori;

Ed ora, in conseguenza della sentenza 5 maggio 1997 della I Corte civile del Tribunale federale, nuovamente sulla fondatezza della domanda riconvenzionale, che il Pretore aveva accolto limitatamente a fr. 8’307.35 oltre interessi, nonché in merito alle spese ed alle ripetibili della procedura cantonale;

Considerato

in fatto e in diritto

- che con sentenza 11 agosto 1995 il Pretore ha accolto -pressoché integralmentel’azione principale e la riconvenzionale limitatamente a fr. 8’307.35;

- che detta sentenza è stata riformata il 15 aprile 1996 da questa Camera nel senso di una limitazione delle opere di riparazione a spese della convenuta e di una riduzione dell’importo da lei dovuto per la perizia a futura memoria, mentre la domanda riconvenzionale è stata accolta limitatamente a fr. 18’307.35 oltre interessi;

- che la I Corte Civile del Tribunale federale il 5 maggio 1997 ha annullato il dispositivo d’appello concernente il giudizio sull’azione riconvenzionale (I.2), nonché quello sulla determinazione delle spese e delle ripetibili della procedura cantonale (II);

- che dal giudizio di rinvio si evince che l’autorità di secondo grado avrebbe violato il principio attitatorio, in primo luogo in quanto aveva accolto la pretesa riconvenzionale sulla scorta di una fattispecie -il contratto d’appaltodiversa da quella all’origine dell’azione, in secondo luogo perché aveva posto a carico dell’attore l’onere di provare un fatto -ovvero l’avvenuto pagamento della mercede forfetaria pattuita nel contratto d’appaltoche non solo non era stato contestato, ma anzi esplicitamente ammesso dalla controparte;

- che, ciò premesso, la richiesta formulata con l’appello volta a riformare il giudizio sull’azione riconvezionale nel senso che la stessa fosse accolta per fr. 18’307.35 invece che per fr. 8’307.35 -come stabilito dal Pretoredeve forzatamente essere dichiarata irricevibile, il fatto che la mercede d’appalto fosse ancora insoluta non risultando dagli allegati preliminari e costituendo perciò una nuova allegazione di diritto (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), e comunque avrebbe dovuto essere respinta nel merito essendo provato (siccome tale circostanza non era contestata ed anzi era ammessa dall’attrice riconvenzionale, cfr. risposta e domanda riconvenzionale p. 5) che la mercede d’appalto stessa era stata integralmente soluta: tutto ciò comporta la conferma del dispositivo n. 2 della sentenza pretorile;

- che la determinazione delle spese e ripetibili delle procedure di primo e secondo grado avviene secondo la reciproca soccombenza delle parti in causa (art. 148 CPC);

- che la conferma del giudizio del Pretore in merito all’azione riconvenzionale, che così ne discende, implica parimenti di confermare il relativo giudizio su spese e ripetibili di prima istanza (dispositivo n. 2 §);

- che, tenuto conto della reiezione della censura sollevata dall’appellante con riferimento all’azione riconvenzionale, appare per contro giustificato riformare il giudizio sulle spese e sulle ripetibili di secondo grado, nel senso di caricarle all’appellante nella misura di 4/5 e per 1/5 alla parte appellata, a cui controparte dovrà altresì rifondere fr. 600.- a titolo di ripetibili;

- che per questo giudizio non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 e segg. CPC , la TG e la TOA

dichiara e pronuncia

1. I dispositivi I.2 e II della sentenza 15 aprile 1996 della seconda Camera civile del Tribunale d’appello vengono così modificati:

I.2 *In parziale accoglimento della riconvenzione, l’avv__________verserà alla __________ __________ l’importo di fr. 8’307.35 oltre interessi al 5% dal

27 novembre 1985.*

§ ... (invariato)*

II. *Le spese della procedura d’appello consistenti in*

*a) tassa di giustizia fr. 950.-*

*b) spese fr. 50.-*

*Totale fr. 1’000.-*

*da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico nella misura di 4/5 e per 1/5 vanno caricate alla parte appellata. A quest’ultima l’appellante rifonderà fr. 600.- per parti di ripetibili di appello.*

2. Non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili per questa decisione.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario