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12.1997.155 • TRAC TI 12.1997.155 Generato dall'IA

Loan Repayment Obligation Upheld Despite Partnership Claim

Numero d'incarto 12.1997.155
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a lower court ruling that ordered him to repay a sum of 3,600,000 Swiss Francs loaned to him by the opposing party, arguing the funds were provided under a simple or hidden partnership agreement for real estate projects rather than a loan agreement. The appellate court upheld the initial decision, reasoning that the documentary evidence, particularly written declarations by the appellant referring to the money as a "loan" with specified repayment terms and duration, overwhelmingly supported the existence of a loan contract, despite the appellant's inconsistent use of terms like "partner" or "gross profit on capital employed," which the court interpreted as jargon for creditor and interest within the context of a loan.

Regesto Legislator

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Art. 8 CC, Art. 90 CPC, Art. 88 CO, Art. 18 CO, Art. 321 CPC, Art. 148 CPC; Loan Repayment Obligation Upheld Despite Partnership Claim: The appellate court upheld the initial decision, reasoning that the documentary evidence, particularly written declarations by the appellant referring to the money as a "loan" with specified repayment terms and duration, overwhelmingly supported the existence of a loan contract, despite the appellant's inconsistent use of terms like "partner" or "gross profit on capital employed," which the court interpreted as jargon for creditor and interest within the context of a loan.

Parole chiave

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rimborso del mutuo contratti di partenariato diritto all'utile obbligazione reale beni immobili finanziamento di progetti Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 321 CPC

Used to declare a specific claim in the appeal regarding a partial loan inadmissible because it was based on facts not previously raised in the first instance.

art. 148 CPC

Cited in the closing statement (Per i quali motivi) and used to rule on the allocation of court costs and indemnities following the rejection of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 12.97.00155 · Lugano 17 ottobre 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1043 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 28 giugno 1993 da

__________ rappr. dall'avv. __________ contro

__________ rappr. dall'avv__________

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 3’600’000.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di mutuo;

Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e accolta dal Pretore con sentenza 2 maggio 1997;

Appellante il convenuto, che con atto di appello del 25 maggio 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;

Mentre l’attore con osservazioni del 20 agosto 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1. - se deve essere accolto l’appello

2. - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

A. L’attore sostiene di avere mutuato al convenuto a più riprese nel corso del 1983 e del 1984 complessivi fr. 3’600’000.-- per la realizzazione di suoi progetti di investimento.

Il convenuto rifiuterebbe la restituzione del mutuo, dal che la petizione in rassegna.

B. Il convenuto si è opposto alla petizione sostenendo che l’attore gli avrebbe messo a disposizione delle somme di denaro nell’ambito di un rapporto di società semplice o di società occulta, avendo i due soci deciso di realizzare congiuntamente dei progetti immobiliari in __________ Il rapporto societario non sarebbe stato disdetto, né la società sarebbe stata liquidata, così che l’attore nulla potrebbe pretendere dal convenuto.

C. Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.

D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che l’istruttoria non avrebbe evidenziato alcun legame societario tra le parti, mentre il convenuto in più occasioni avrebbe riconosciuto di dovere restituire le somme in questione e gli stessi documenti di causa farebbero riferimento ad un rapporto di prestito, dal che l’accoglimento della petizione.

E. Con l’appello il convenuto postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione asserendo, in sintesi, che il Pretore, in violazione delle norme in materia di onere della prova e interpretazione dei contratti, sarebbe giunto all’errata conclusione di ammettere l’esistenza del prospettato mutuo a detrimento della tesi difensiva del rapporto societario.

F. Delle argomentazioni del resistente, che chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

1. Si deve in primo luogo rilevare l’assoluta mancanza di fondamento delle censure dell’appellante relative alla pretesa violazione da parte del giudice di prime cure dell’art. 8 CC in materia di onere della prova.

Il Pretore nel primo considerando di diritto (pag. 2) ha infatti rettamente attribuito all’attore l’onere probatorio a suo carico in materia di contratto di mutuo, così come giustamente ha tratto le dovute conseguenze, sfavorevoli al convenuto, dalla mancata dimostrazione dell’esistenza della società semplice o della società occulta da lui prospettate.

Vero è semmai che in un caso come quello di specie si pone -come si vedrà nei successivi considerandila diversa questione della valutazione da parte del giudice delle prove offerte, la quale attiene tuttavia al diritto processuale (art.

90 CPC) e non all’invocato diritto materiale.

2. L’esame delle risultanze istruttorie consente di confermare l’apprezzamento espresso dal Pretore, secondo cui le parti sarebbero legate da un contratto di mutuo e non da un rapporto societario.

2.1 Già i documenti in atti depongono manifestamente per questa tesi.

Le ricevute (doc. A-G) fanno fede, fino a prova del contrario, dell’avvenuto versamento del denaro (art. 88 CO; II CCA 22 settembre 1997 in re M. e C./G.), ma non anche per l’esistenza o la natura di un particolare rapporto contrattuale retrostante, e non permettono perciò da sole di dedurre l’obbligo alla restituzione degli importi indicati (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 3 ad art. 88 CO, per cui la ricevuta è solo “Wissenserklärung” e non anche “Willenserklärung”).

Ne consegue che il riferimento ivi contenuto a determinate operazioni immobiliari non consente di giungere a conclusione alcuna circa i rapporti giuridici tra le parti, potendo esso, ad esempio, riguardare l’uso che il ricevente intendeva fare di quel denaro, come pure la natura di un eventuale debito che con tale pagamento si voleva estinguere, oppure ancora il motivo di un’eventuale donazione.

Sono per contro altamente significative ai fini del giudizio sulla natura dei rapporti tra le parti le “dichiarazioni” rilasciate dal convenuto il 24 febbraio 1984 (doc. H, I, L).

Esse contengono infatti tutta una serie di elementi chiaramente indicativi dell’esistenza della volontà delle parti di concludere dei contratti di mutuo per la somma complessiva di fr. 3’600’000.--: la ripetuta indicazione, in ogni dichiarazione, del termine “prestito”, l’indicazione della durata del mutuo come pure dell’obbligo del convenuto di rimborsare il denaro alla scadenza oppure anticipatamente.

Altri elementi di queste dichiarazione sono invece all’apparenza ambigui, come l’indicazione di un “utile lordo sul capitale impiegato” o la qualifica di “correntista” per la persona che mette a disposizione il denaro, ma la loro interpretazione nel contesto globale delle dichiarazioni, così come espressamente richiesto dall’appellante con l’invocazione dell’art. 18 CO, impone comunque di concludere per l’esistenza di un rapporto di mutuo, ed in particolare di un certo tipo di mutui, in cui il mutuatario invoglia il mutuante con la promessa di tassi di interesse estremamente elevati sulle somme mutuate.

In effetti, il termine “correntista” (letteralmente colui che è titolare di un conto corrente) non è a prima vista indicatore di un rapporto societario tra persone fisiche, dal momento che nella sua accezione tecnico-contabile viene di regola utilizzato per indicare nel bilancio il credito di un’azionista nei confronti della società, e ritenendolo utilizzato in maniera impropria dal convenuto può essere inteso più genericamente come “creditore”, ma non certo come “socio” dato il contesto delle dichiarazioni.

Allo stesso modo, la promessa di un certo “utile lordo sul capitale impiegato” non va intesa, a mente di questa Camera, in una possibile chiave di lettura societaria, dovendosi invece ammettere anche in questo caso, dato il contesto globale, l’uso improprio del termine in luogo di “interesse lordo sul capitale impiegato”, come del resto figura esplicitamente nella promessa di rimborso del prestito accordato “unitamente agli interessi maturati”.

La riprova del fatto che le “dichiarazioni” doc. H, I, L sottintendono un rapporto di mutuo è del resto stata fornita dal medesimo patrocinatore del convenuto che oggi adduce la tesi contraria, ma che nella sua lettera del 14 maggio 1986 all’avv. __________ (doc. V, pag. 2) aveva esplicitamente parlato di “importo mutuato” e “debito dell’Ing. __________ nei confronti del signor __________

La copiosa documentazione prodotta dal convenuto è per contro in massima parte irrilevante.

Degni di nota sono unicamente il preventivo relativo ad un investimento a __________ (doc. 25, pag. 8), nel quale manca qualsiasi indicazione di capitale proprio mentre i fondi necessari sarebbero da reperire presso banche e da un “finanziatore”, il doc. 45, che parla di “soci” e “correntista”, e il doc. 46, che fa riferimento (pag. 2) a “liquidi messi a disposizione”, senza che tuttavia alcuno di questi documenti, allestiti dal convenuto stesso, possa far sorgere il benché minimo dubbio sulla qualifica di mutuo dei rapporti intercorsi tra le parti.

2.2 Nemmeno le testimonianze assunte sono di conforto per le tesi del convenuto.

La deposizione dell’avv. __________, precedente patrocinatore dell’attore, avvalora semmai la tesi del mutuo -da lui data addirittura per scontatae non certo quella del rapporto societario, del quale il convenuto mai avrebbe fatto parola con lui.

__________ esprime l’opinione secondo cui il convenuto “aveva dei partner” (risposta 6), il che tuttavia, contrariamente all’opinione del ricorrente, non è di nessun aiuto nella loro identificazione -il teste asserisce di non conoscere l’attoree neppure, ovviamente, nella definizione dei rapporti giuridici di tali supposti “partner” con il convenuto.

__________ conosce l’attore e riferisce che il convenuto gli raccontò di avere un “partner” (risposta 8), il che è chiaramente irrilevante ai fini della causa.

Analogo contenuto hanno le deposizioni di __________ e __________, ai quali il convenuto parlò di “un socio”.

__________ ha conosciuto solo il convenuto, che mai ebbe a riferirgli del coinvolgimento di altre persone.

Del tutto inconferenti sono infine le deposizioni di __________ e __________

2.3 L’interrogatorio formale del convenuto non verte sulla questione dell’eventuale esistenza di una società, mentre l’attore nel suo interrogatorio formale ha ribadito che il suo interesse economico nelle operazioni immobiliari dell’attore risiedeva nel fatto “di avere un interesse al capitale impiegato” (risposta 5).

3. Il convenuto adduce infine anche la tesi secondo cui le parti potrebbero avere concordato un prestito parziario (appello, punto 6, pag. 4 e 5), tesi che viene tuttavia sollevata per la prima volta in questa sede, e che pertanto è irricevibile in conseguenza dell’art. 321 CPC, non perchè nuova tesi di diritto (evidentemente da esaminare per il principio "iura novit curia") ma perchè fondata su elementi di fatto mai addotti in prima sede.

E’ perciò solo a titolo abbondanziale che si rileva che essa, quand’anche fondata, non avrebbe influenza sull’obbligo del convenuto di restituire all’attore il capitale mutuato, ma potrebbe semmai inibire l’obbligo alla retribuzione di tale capitale se si verificasse il caso che l’investimento non si è rivelato proficuo.

Ne segue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto e di evidente natura dilatoria.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili, da commisurare sotto i limiti inferiori della tariffa per la relativa semplicità della fattispecie e di conseguenza del compito richiesto al patrocinatore dell’attore, seguono la soccombenza del convenuto (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art.

148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

25 maggio 1997 di __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 14’950.--

b) spese fr. 50.--

T o t a l e fr. 15’000.--

già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attore fr. 15’000.-- per ripetibili di appello.

III. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario