Recusal of Judge and Secretary in Debt Dispute Following Defamation Complaint
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court considered an appeal regarding the exclusion of a lower court judge and a judicial secretary from handling a debt dispute case, following their decision to recuse themselves after the initiating party filed a criminal complaint for defamation against them based on a writing the party addressed to the Judicial Council. The court confirmed the exclusion of the lower court judge because the act of filing a criminal complaint for crimes against honor against a litigant, even if not establishing actual bias, creates an appearance of prejudice, while reserving the decision on the secretary's exclusion for the next available judge should the lower court judge's recusal be upheld.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30 CPC, Art. 28 cpv. 2 CPC, art. 26 e seg. CPC, art. 26 CPC, art. 27 n. 6, art. 27 CPC; Recusal of Judge and Secretary in Debt Dispute Following Defamation Complaint: The court confirmed the exclusion of the lower court judge because the act of filing a criminal complaint for crimes against honor against a litigant, even if not establishing actual bias, creates an appearance of prejudice, while reserving the decision on the secretary's exclusion for the next available judge should the lower court judge's recusal be upheld.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article determines the authority competent to decide on the exclusion of the Judge (Pretore).
These articles were generally considered for the decision on exclusion.
This article was referenced in the reasoning concerning the automatic nature of abstention, although it did not directly lead to the dispositive ruling itself.
This article (as part of 'art. 26 e seg. CPC') provides the general legal basis for the decision, specifically concerning abstention/exclusion of judges.
This reference (from Cocchi/Trezzini, CPC) supports the grounds for excluding the Judge based on the appearance of bias due to the criminal complaint filed.
This article (implied by reference to 'art. 27 n. 6') concerns the grounds for exclusion.
Used as part of the general legal basis for the ruling on exclusion.
Used to justify the exclusion based on the appearance of bias.
Cited in relation to the procedure for abstention.
Cited to establish the competent authority for deciding on the exclusion of the Pretore.
Testo completo
Incarto n. 12.97.00152 · Lugano 27 maggio 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. LA.97.00007 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 promossa con istanza
14 gennaio 1997 da
__________ già rappr. dall’ avv. __________ contro
in materia di locazione (disconoscimento del debito).
Ed ora sull’esclusione del Pretore e della Segretaria-assessore della Pretura di Lugano, sez. 4 postulata dagli stessi interessati con scritto 25 aprile 1997.
Letti ed esaminati gli atti dell’incarto.
Considerato
in fatto ed in diritto
che il Pretore e la Segretaria-assessore della Pretura di Lugano, sez. 4 hanno dichiarato di escludersi dal trattare la causa di disconoscimento del debito avviata da __________ poiché nei confronti dello stesso hanno sporto querela penale per reati contro l’onore a dipendenza di uno scritto da quest’ultimo indirizzato al Consiglio della Magistratura;
che la decisione sull’esistenza o meno dei motivi di ricusazione o di esclusione compete, per quanto riguarda il Pretore, alla Camera civile del Tribunale di Appello (art.
30 CPC) mentre invece la decisione riguardante la ricusa del segretario compete al giudice dal quale dipende così che, qualora l’esclusione del Pretore fosse qui confermata con suo obbligo di astenersi da qualsiasi incombente in quella procedura, competerà al Pretore viciniore esprimersi al proposito;
che anche quando tutte le parti al processo non si oppongono all’esclusione del giudice (come appare verificarsi in concreto dal momento che attore e convenuta non hanno, nel termine di 5 giorni di cui all’art.28 cpv. 2 CPC, nulla eccepito al proposito) l’astensione non è automatica ma è sempre necessario, per evitare abusi, il giudizio confermativo dell’autorità prevista dall’art. 30 CPC;
che la presentazione da parte del Pretore di una querela penale per reati contro l’onore nei confronti di una persona parte in una causa che è chiamato a giudicare, anche se non rappresenta ipotesi di giudice parziale, configura caso di esclusione poiché può legittimamente suscitare apparenza di prevenzione (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 27 n. 6);
che l’esclusione del Pretore va così confermata;
Per i quali motivi
visti gli art. 26 e seg. CPC
pronuncia
1. Il Pretore avv. __________ è escluso dal trattare la causa inc. no. LA.__________ __________ della Pretura di Lugano, sez. 4.
2. Non si prelevano tasse o spese.
3. Intimazione a: - __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario