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12.1997.119 • TRAC TI 12.1997.119 Generato dall'IA

Appellant v. Former Company Administrators Regarding Mismanaged Down Payment

Numero d'incarto 12.1997.119
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sued former company administrators, seeking joint payment of a CHF 10,000 down payment made for a property purchase that never materialized after the company went bankrupt, alleging mismanagement by failing to segregate the funds. The court reasoned that the payment method made the company the owner of the funds, creating only a claim for repayment against the company, not a right to the specific money that could be claimed in bankruptcy, and further found that the administrators did not violate specific creditor protection rules, leading to the rejection of the appeal seeking reform of the initial dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 1 Titolo, Art. 755 v.CO, Art. 756 cpv. 1 v.CO, Art. 756 cpv. 2 v.CO, Art. 754 v.CO, Art. 481 CO; Appellant v. Former Company Administrators Regarding Mismanaged Down Payment: The court reasoned that the payment method made the company the owner of the funds, creating only a claim for repayment against the company, not a right to the specific money that could be claimed in bankruptcy, and further found that the administrators did not violate specific creditor protection rules, leading to the rejection of the appeal seeking reform of the initial dismissal.

Parole chiave

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credito nel fallimento cattiva gestione scioglimento della società protezione dalla disdetta impiego illecito di valori patrimoniali diritto di proprietà Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 1 Titolo
Le parti e il Pretore, a giusta ragione (art. 1 Titolo finale CCS), sono concordi nel ritenere che la controversia circa la pretesa dedotta in causa sia da risolvere mediante l’applicazione degli art.
Art. 755 v.CO
This provision was discussed as a potential ground for the claim relating to the diminution of company assets due to administrators' actions, which the court ultimately rejected.
Art. 756 cpv. 1 v.CO
Di conseguenza, nel caso di fallimento della società (in concreto verificatosi) l’esercizio dell’azione spetta in prima linea all’amministrazione del fallimento (art. 756 cpv. 1 v.CO), la quale ha ceduto il proprio diritto all’attrice (art.
Art. 756 cpv. 2 v.CO
1 v.CO), la quale ha ceduto il proprio diritto all’attrice (art. 756 cpv. 2 v.CO), che è perciò in ogni caso legittimata a procedere a tal titolo.
Art. 754 v.CO
This provision was discussed as the potential ground for the liability claim against the administrators, although ultimately the claim based on it was rejected.
Art. 481 CO
In altre parole, con il “deposito” del denaro -anche se a ben vedere nessuno ha nella specie realmente inteso stipulare un simile contratto- __________ ne è divenuta proprietaria giusta l’art. 481 CO (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2.
Art. 722 v.CO
Secondo il Tribunale federale, ciò non comprende quei principi generali di buona amministrazione e sorveglianza, contemplati dall’art. 722 v.CO, ai quale la ricorrente nondimeno genericamente si appella nel proprio gravame (pag.
Art. 148 CPC
Cited in the concluding remarks as the basis for allocating procedural costs following the rejection of the appeal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 754 v.CO

This provision was discussed as the potential ground for the liability claim against the administrators, although ultimately the claim based on it was rejected.

art. 755 v.CO

This provision was discussed as a potential ground for the claim relating to the diminution of company assets due to administrators' actions, which the court ultimately rejected.

art. 148 CPC

Cited in the concluding remarks as the basis for allocating procedural costs following the rejection of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 12.97.00119 · Lugano 10 settembre 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.94.1038 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 30 marzo 1993 da

__________ rappr. dall'avv. __________ contro

__________ rappr. dall'avv. __________ __________ rappr. dall'avv. __________ __________ con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 10’000.-- oltre accessori in conseguenza della responsabilità dell’amministratore della società anonima;

Domanda avversata dai convenuti __________ e __________, che hanno postulato la reiezione della petizione, mentre il convenuto __________, precluso, non si è espresso sulla pretesa, e che il Pretore con sentenza 14 marzo 1997 ha respinto;

Appellante l’attrice, che con atto di appello del 22 aprile 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;

Mentre i convenuti __________ e __________ con i rispettivi memoriali di osservazioni chiedono la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti di questione

1. - se deve essere accolto l’appello

2. - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

A. Nel 1989 l’attrice è entrata in contatto con la __________ nell’intento di acquistare l’appartamento di cui al foglio PPP __________del fondo base __________di __________, di proprietà di __________ per conto della quale __________ svolgeva tutte le trattative di vendita.

Il

13 ottobre 1989 essa ha versato a __________ un acconto di fr. 10’000.-- a valere sul prezzo del fondo di fr. 220’000.--.

La prospettata compravendita immobiliare non ha tuttavia avuto luogo.

B. Secondo quanto narrato in petizione, __________ sarebbe fallita nel 1991 senza aver mai restituito l’acconto ricevuto e senza nemmeno averlo trasmesso alla venditrice __________.

I convenuti, amministratori di __________, avrebbero male amministrato il denaro consegnato dall’attrice, omettendo di tenerlo separato dagli averi della società.

A seguito di tale negligenza essi sarebbero solidalmente responsabili del danno causato all’attrice, creditrice della fallita società e titolare dell’azione di responsabilità per avere acquisito il corrispondente diritto dalla massa del fallimento.

C. Nella risposta del 2 novembre 1994 la convenuta __________ si è opposta alla petizione, contestando sia l’esistenza di un debito di __________ nei confronti dell’attrice, che qualsivoglia responsabilità degli organi della fallita. Essa sarebbe inoltre divenuta amministratrice solo il 12 aprile 1990, ovvero dopo i

fatti contestati, così che nulla potrebbe essere ritenuto a suo carico.

Nel proprio allegato responsivo anche il convenuto __________ ha negato le pretese inadempienze di __________, rilevando che il contratto di compravendita non si sarebbe perfezionato per colpa dell’attrice, così che __________ potrebbe opporre in compensazione alla pretesa dell’attrice il danno derivatole dalla sua inadempienza.

Non vi sarebbe comunque stata alcuna violazione dei propri doveri da parte dell’amministrazione, così che nulla potrebbe essere attribuito a tal titolo all’attrice.

Il convenuto __________, precluso, non si è espresso sulla domanda della procedente.

D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’applicabilità degli art. 754 e segg. CO in vigore sino al 30 giugno 1992, ha ritenuto che -con riferimento all’episodio riguardante l’attricenon si possa ammettere che la fallita __________ ha patito un danno per l’agire dei suoi amministratori, dovendosi al contrario ammettere che essa si è arricchita di fr. 10’000.--, così che nulla sarebbe dovuto a tal titolo.

Nemmeno sarebbe concepibile l’azione per il danno direttamente patito dall’attrice in quanto creditrice, non potendosi ammettere la violazione da parte dei convenuti di norme di diritto societario volte alla tutela dei creditori.

Dal che la reiezione della petizione.

E. Delle argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizionee di quelle dei resistenti -che chiedono la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibilisi dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

1. A questo stadio della causa è innanzitutto indubitabile l’esistenza di un credito dell’attrice di fr. 10’000.-- oltre interessi nei confronti della fallita __________ in relazione alla corrispondente somma da lei pagata in vista dell’acquisto, poi non perfezionatosi, di un appartamento a __________ di proprietà di __________.

Il fondamento del credito non va ricercato nel fatto che esso figura nella graduatoria della __________ -circostanza di per sé non opponibile a terze persone al di fuori della procedura di fallimento (Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 6. edizione, 1997, § 46, n. 62, pag. 374 e 375)-, ma risulta invece dall’istruttoria della presente causa.

In primo luogo è stato dimostrato che __________ ha incassato l’acconto senza esservi stata autorizzata (cfr. rogatoria __________, risposte 2c, 4a; e la procura doc. A2, che non menziona la facoltà di incassare denari), così che non si è verificato alcun effetto di rappresentanza nei confronti della venditrice, che non è perciò divenuta titolare dell’obbligo di restituzione ex art. 62 e segg. CO.

In secondo luogo, stante il mancato perfezionamento del contratto, nulla può in concreto essere addotto da chi ha ricevuto il denaro per rifiutarne la restituzione: non già la pattuizione a carico dell’attrice di una pena convenzionale, che andava semmai stipulata nella forma dell’atto pubblico (II CCA 9 agosto 1996 in re R./Z.), e neppure la compensazione con un’eventuale pretesa di __________ di risarcimento danni, fondata se del caso su culpa in contrahendo dell’attrice, essendo sia l’asserito danno per __________ che la pretesa responsabilità dell’attrice rimasti allo stadio di mero parlato.

2. Le parti e il Pretore, a giusta ragione (art. 1 Titolo finale CCS), sono concordi nel ritenere che la controversia circa la pretesa dedotta in causa sia da risolvere mediante l’applicazione degli art. 754 e segg. v.CO (II CCA 12 ottobre 1995 in re B./D.A. e V.).

2.1 Secondo l’art. 755 v.CO deve essere risarcito il danno subito dal creditore della società, definito in tal caso come danno indiretto (Rep. 1987, pag. 222), quando il suo credito resta insoddisfatto a seguito della diminuzione o scomparsa del patrimonio sociale riconducibili a violazione degli obblighi di diligenza degli amministratori.

Il pregiudizio è in tal caso in primo luogo arrecato alla società stessa, e solo di riflesso al creditore insoddisfatto. Di conseguenza, nel caso di fallimento della società (in concreto verificatosi) l’esercizio dell’azione spetta in prima linea all’amministrazione del fallimento (art. 756 cpv. 1 v.CO), la quale ha ceduto il proprio diritto all’attrice (art. 756 cpv. 2 v.CO), che è perciò in ogni caso legittimata a procedere a tal titolo.

2.2 Il danno patito dal creditore è invece diretto allorché, indipendentemente dall’eventuale pregiudizio sofferto dalla società, esso viene provocato a lui individualmente dall’amministrazione mediante la violazione di norme destinate alla tutela dei creditori, ed in tal caso al creditore leso spetta l’azione di cui all’art. 754 v. CO, che è subordinata al verificarsi di quattro premesse cumulative: violazione di un dovere, intenzionalità o negligenza, esistenza di un danno e di un nesso di causalità adeguato tra il comportamento dell’amministratore e il danno (DTF 110 II 394; Rep. 1984, pag. 364; II CCA 12 ottobre 1995 citata, 29 luglio 1993 in re R./D, 11 marzo 1991 in re I. SA/G.).

3. Come giustamente rilevato dal Pretore (pag. 6), non ricorre nella fattispecie il caso in cui agli amministratori possano essere rimproverate azioni od omissioni mediante le quali essi avrebbero diminuito gli attivi della società.

La stessa attrice nel proprio gravame non sembra sostenere compiutamente la tesi contraria, così che la sua azione deve senza dubbio essere respinta nella misura in cui essa si fonda sull’art. 755 v.CO.

4. Rimane pertanto unicamente litigiosa la questione a sapere se siano nella specie realizzate le condizioni di cui al consid. 2.2 per poter ammettere la responsabilità dei convenuti ex art. 754 v.CO.

4.1 L’attrice adduce di avere concluso con __________ un contratto di deposito in relazione all’acconto di fr. 10’000.-- (appello, pag. 7). La negligenza degli amministratori risiederebbe, a mente sua, nel non avere tenuto il di lei denaro separato da quello della società -il che le avrebbe permesso di rivendicarlo nel fallimentoe nell’averlo invece utilizzato per la gestione della società (pag. 8).

Il rimprovero è tuttavia inconsistente già solo per l’impossibilità giuridica, nelle circostanze concrete, di adottare il comportamento richiesto dall’appellante.

Risulta infatti che il versamento dei fr. 10’000.-- è avvenuto per mezzo di una girata postale sul conto di __________ presso il __________ di __________ (doc. 4 e 5), con il che __________ è automaticamente divenuta proprietaria di quell’importo, e non vi era pertanto fin dall’inizio possibilità alcuna di custodire detto denaro separatamente da quello di __________.

In altre parole, con il “deposito” del denaro -anche se a ben vedere nessuno ha nella specie realmente inteso stipulare un simile contratto- __________ ne è divenuta proprietaria giusta l’art. 481 CO (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, ad art. 481, n. 4), mentre all’attrice, in conseguenza della modalità di pagamento da lei adottata, sarebbe unicamente spettato un credito alla restituzione di pari importo, di modo che la ventilata rivendicazione dell’attrice nel fallimento di __________ non avrebbe potuto riguardare il danaro in sé e sarebbe pertanto stata destinata alla reiezione (II CCA

25 febbraio 1997 in re D./S.).

Stante l’impossibilità per __________ di custodire separatamente il denaro versatole dall’attrice e ora di sua proprietà, cade nel vuoto anche il rimprovero relativo all’utilizzo da parte sua di tale denaro: trattandosi di denaro oramai di sua proprietà, il suo non utilizzo non l’avrebbe preservato dalle richieste dei creditori, e in caso di fallimento il risultato non sarebbe stato differente da quello ottenuto in concreto.

4.2 La stessa attrice ammette del resto che il comportamento lesivo degli amministratori deve riguardare norme destinate alla tutela dei creditori (appello, pag. 8).

Secondo il Tribunale federale, ciò non comprende quei principi generali di buona amministrazione e sorveglianza, contemplati dall’art. 722 v.CO, ai quale la ricorrente nondimeno genericamente si appella nel proprio gravame (pag. 8, punto D), ma concerne norme esplicitamente destinate alla protezione dei creditori (e non, come l’art. 722 v.CO, degli azionisti o della società stessa), quali quelle relative all’allestimento del bilancio, alla conservazione del capitale sociale o alla pubblicità (DTF 110 II 394 e 395).

La pretesa dell’attrice risulta di conseguenza infondata anche nell’ottica dell’art.

754 v.CO, non potendosi ammettere la violazione da parte degli amministratori di una norma destinata alla protezione dei creditori.

Deve perciò essere disatteso anche il gravame nel suo complesso.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’appellante (art.

148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art.

148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

22 aprile 1997 __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 480.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 500.--

già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.

L’attrice rifonderà ai convenuti __________ e __________, fr. 400.-- ciascuno per ripetibili d’appello.

III. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario