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12.1997.106 • TRAC TI 12.1997.106 Generato dall'IA

Condominium Debt Sequestration Validity After Revocation Appeal

Numero d'incarto 12.1997.106
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party sought the revocation of a sequestration order intended to secure condominium debts, arguing that the debts were already secured by a legal mortgage, which under relevant law precludes sequestration unless the claim is guaranteed by a pledge. The lower court agreed, revoking the sequestration primarily due to its disproportionate nature relative to the small debt amount, despite acknowledging the lack of a pre-existing pledge. The appellate court overturned this, reasoning that the revocation must be based on the absence of a legally recognized cause for sequestration, including the existence of a pledge, and since no pre-existing pledge was established, the initial sequestration was validly ordered and the revocation request should have been denied, thereby upholding the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 712i CC, Art. 271 cpv. 1 vLEF, Art. 148 CPC, art. 279 vLEF, art. 271 vLEF; Condominium Debt Sequestration Validity After Revocation Appeal: The lower court agreed, revoking the sequestration primarily due to its disproportionate nature relative to the small debt amount, despite acknowledging the lack of a pre-existing pledge. The appellate court overturned this, reasoning that the revocation must be based on the absence of a legally recognized cause for sequestration, including the existence of a pledge, and since no pre-existing pledge was established, the initial sequestration was validly ordered and the revocation request should have been denied, thereby upholding the appeal.

Parole chiave

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credito garantito da pegno opposizione al precetto esecutivo revoca del credito al consumo diritto di riprendere il possesso della cosa debito residuo proprietà per piani Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 712i CC
che l’istante aveva chiesto la revoca del sequestro poiché, trattandosi di garantire crediti condominiali, gli stessi già erano garantiti dall’ipoteca legale dell’art. 712i CC e di conseguenza non vi era più spazio per un provvedimento di sequestro dal momento che l’art.
Art. 271 cpv. 1 vLEF
712i CC e di conseguenza non vi era più spazio per un provvedimento di sequestro dal momento che l’art. 271 cpv. 1 vLEF permette il sequestro solo ed in quanto i crediti non siano garantiti da pegno;
Art. 148 CPC
This article was cited for the rule concerning the imposition of court costs and legal fees in the judgment.
art. 279 vLEF
The court explicitly cited this article as part of the legal basis for reforming the lower court's decision by rejecting the request for seizure revocation.
art. 271 vLEF
The court explicitly cited this article as part of the legal basis for reforming the lower court's decision by rejecting the request for seizure revocation.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 279 vLEF

The court explicitly cited this article as part of the legal basis for reforming the lower court's decision by rejecting the request for seizure revocation.

art. 271 vLEF

The court explicitly cited this article as part of the legal basis for reforming the lower court's decision by rejecting the request for seizure revocation.

art. 148 CPC

This article was cited for the rule concerning the imposition of court costs and legal fees in the judgment.

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Testo completo

Incarto n. 12.97.00106 · Lugano 29 settembre 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.454 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 1 marzo 1996 da

__________ ora d’ignota dimora contro

__________ rappr. dall’avv. dott. __________ in materia di revoca del sequestro che il Pretore, con sentenza 26 marzo 1997, ha accolto revocando il sequestro __________ dell’UEF di Locarno decretato il 21 febbraio 1996.

Appellante la parte convenuta la quale, con appellazione 7 aprile 1997, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la domanda di revoca del sequestro con protesta di spese e ripetibili.

Mentre la controparte, alla quale l’atto di appello è stato intimato nelle forme edittali (FUCT n. 59 del 25.7.1997), non ha presentato osservazioni.

Letti ed esaminati gli atti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

che l’istante aveva chiesto la revoca del sequestro poiché, trattandosi di garantire crediti condominiali, gli stessi già erano garantiti dall’ipoteca legale dell’art. 712i CC e di conseguenza non vi era più spazio per un provvedimento di sequestro dal momento che l’art. 271 cpv. 1 vLEF permette il sequestro solo ed in quanto i crediti non siano garantiti da pegno;

che il Pretore ha ritenuto che la sola possibilità di garantire con pegno un credito, e non la già effettiva esistenza di un pegno, non esclude la procedura di sequestro;

che tuttavia ha ugualmente revocato il sequestro ritenendolo sproporzionato ed assurdo in riferimento all’esigua entità del credito;

che tale ultima considerazione, pur permeata di praticità e di grande buon senso, non può supplire alla constatazione che la revoca del sequestro dipende dalla mancanza di una delle cause di sequestro nelle quali è pure compresa quella dell’esistenza di un pegno (Jäger, Commentaire de la LP, ad art. 279 n. 5);

che, di conseguenza, accertata, come in concreto correttamente, l’inesistenza di una preesistente garanzia pignoratizia, il Pretore non poteva far altro che respingere la domanda di revoca del sequestro fondata su quel fatto e caricare le tasse e le spese di giudizio così come l’indennità per ripetibili alla parte istante;

che l’appello della parte convenuta va così accolto;

Per i quali motivi

visto gli art. 271 e 279 vLEF

e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia

I. L’appello è accolto e di conseguenza la sentenza 26 marzo 1997 del Pretore di Locarno-Campagna viene così riformata:

1. La petizione di revoca del sequestro è respinta.*

2. La tassa di giustizia di Fr. 200.- e le spese sono a carico dell’attrice che rifonderà alla convenuta Fr. 500.- per ripetibili.*

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a)tassa di giustizia Fr. 80.-

b)spese Fr. 80.-

totale Fr.160.-

anticipate e da anticiparsi dall’appellante sono a carico della controparte che rifonderà alla Comunione dei comproprietari __________ l’importo di Fr. 150.- per ripetibili d’appello.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario