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12.1996.96 • TRAC TI 12.1996.96 Generato dall'IA

Promissory Note Prescription and Maturity Date Dispute

Numero d'incarto 12.1996.96
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The petitioners, the issuer and avalist of a promissory note for 110,000, sought to invalidate the debt, arguing prescription because the note, issued blank in 1986 and filled in 1993, and the material existence of the debt, which they claimed was only for 81,377 with abusive interest charges. The court rejected the appeal to reform the lower court's decision, which partially recognized the debt at 37,199.10, because it upheld established federal and cantonal jurisprudence stating that for a note completed after issuance, the prescription period begins from the maturity date indicated by the creditor on the note, not the earlier date of its blank issuance, thereby affirming that the debt was not prescribed and that the lower court correctly determined the due amount based on the underlying relationship.

Regesto Legislator

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Art. 1000 CO, Art. 1007 CO, Art. 116 cpv. 2 CO, Art. 148 CPC; Promissory Note Prescription and Maturity Date Dispute: The court rejected the appeal to reform the lower court's decision, which partially recognized the debt at 37,199.10, because it upheld established federal and cantonal jurisprudence stating that for a note completed after issuance, the prescription period begins from the maturity date indicated by the creditor on the note, not the earlier date of its blank issuance, thereby affirming that the debt was not prescribed and that the lower court correctly determined the due amount based on the underlying relationship.

Parole chiave

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vaglia cambiario prescrizione esigibilità emissione di titoli di credito validità del riconoscimento di debito termine di pagamento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 CPC

Cited in the concluding part of the reasoning ('Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC...') and applied to assign court costs based on the outcome of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 12.96.00096 · Lugano 10 luglio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare nella causa appellabile OA.94.236 (inc. n. 158/94) della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 14 novembre 1994 da

__________ __________ rappr. dall'avv. __________ contro

__________

con cui gli attori hanno chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 110’000.-- oltre accessori;

Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 11 aprile 1996 ha accolto limitatamente a fr. 37’199.10;

Appellanti gli attori, che con atto di appello del 6 maggio 1996 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere integralmente la petizione;

Mentre la convenuta con osservazioni 13 giugno 1996 postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti di questione

1. - se deve essere accolto l’appello

2. - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

A. Gli attori sono l’emittente (__________) e l’avallante (__________) di un vaglia cambiario di fr. 110’000.-- all’ordine della convenuta (doc. 2).

La convenuta per detto importo in data 8 febbraio 1994 ha ottenuto dalla Pretura del distretto di Lugano, sezione 5, il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai precetti esecutivi intimati agli attori.

Gli appelli interposti dagli attori contro il giudizio pretorile sono stati respinti il 21 ottobre 1994 dalla Camera di esecuzione e fallimenti di questo tribunale.

B. Con la petizione che ci occupa gli attori chiedono il disconoscimento di tale debito, asserendo che da una parte il credito sarebbe prescritto, avendo la banca riempito nel 1993 il vaglia cambiario consegnatole nel lontano 1986, e d’altra parte l’inesistenza stessa del credito, dovendo il vaglia garantire una linea di credito scoperta per soli fr. 81’377.--, e sulla quale la convenuta avrebbe compiuto addebiti abusivi di interessi, commissioni e spese.

C. La convenuta si oppone alla petizione contestando sia la tesi della prescrizione, che quella dell’inesistenza del debito, stante il saldo passivo del conto da garantire con l’effetto cambiario di fr. 81’377.-- al 30 settembre 1994.

D. Il Pretore, richiamata la recente sentenza DTF 120 II 53, ha dapprima respinto l’eccezione di prescrizione.

Egli ha poi accertato l’esistenza di un credito della convenuta pari a fr. 72’800.90 oltre interessi al 6% dal 30 giugno 1993, così che la petizione sarebbe da accogliere limitatamente a fr. 37’199.10.

E. Con l’appello gli attori chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione, e questo in conseguenza della necessità di ammettere l’eccezione di prescrizione, respinta a torto dal Pretore.

F. Delle osservazioni 13 giugno 1996 della convenuta, nelle quali essa chiede la conferma del giudizio di primo grado protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

1. A questo stadio della causa non vi è più contestazione sull’ammontare del credito della convenuta, determinato dal Pretore in fr. 72’800.90 oltre interessi al 6% dal 30 giugno 1993 (così va colmata la lacuna circa l’anno di decorrenza degli interessi di cui al dispositivo n. 1 della sentenza).

Rimane per contro litigiosa la questione a sapere se all’esigibilità di tale credito osti o meno l’eccezione di prescrizione sollevata anche in questa sede dagli attori.

2. Per quanto riguarda la posizione giuridica dell’avallante __________, questa Camera nella sentenza del 7 luglio 1993 in re avv. C./B. (sentenza nota alle parti e al Pretore, che l’ha in parte riprodotta letteralmente) ha deciso che la prescrizione dell’obbligazione cambiaria dell’avallante conseguente alla sottoscrizione di un effetto in bianco inizia a decorrere -come per ogni altra obbligazionedal momento della sua esigibilità, la quale può situarsi unicamente alla scadenza indicata dal beneficiario sul vaglia cambiario nel rispetto degli esistenti accordi sul completamento dell’effetto.

3. Il ricorso per riforma contro la predetta sentenza è stato respinto il 3 febbraio 1994 dalla I Corte Civile del Tribunale federale.

Nel proprio giudizio, pubblicato in DTF 120 II 53 e segg., l’alta Corte ha confermato che in caso di effetto cambiario in bianco la prescrizione, riservato il caso di mancato rispetto degli accordi sulla completazione (art. 1000 CO), inizia a decorrere dalla data di scadenza indicata dal creditore (consid. 3d alla pag. 56).

4. Il vaglia cambiario in questione reca la data dell’11 giugno 1993.

Seguendo le indicazioni di cui alla citata giurisprudenza federale e cantonale l’eccezione di prescrizione sarebbe perciò da respingere.

5. All’avallante __________ è nota anche la sentenza del Tribunale federale.

L’appello è in effetti incentrato sul tentativo di rimetterne in discussione le motivazioni e l’esito in base al parere divergente di __________, secondo cui, in sintesi, la soluzione adottata dal Tribunale federale giungerebbe all’inammissibile risultato dell’imprescrittibilità dell’obbligazione.

A mente di questa Camera le argomentazioni dei ricorrenti sono infondate: per effetto del riempimento a posteriori del vaglia cambiario si intende differire l’esigibilità della pretesa, e non la sua prescrizione, il cui termine rimane immutato. E’ ben vero che di riflesso anche l’inizio della decorrenza del termine di prescrizione viene differito, ma si tratta di una conseguenza del tutto lecita, in quanto connessa all’esplicarsi della volontà della parti, non risultando -nemmeno gli attori lo sostengonouna violazione dell’art. 1000 CO.

In ogni caso, pur con tutto il dovuto rispetto per le opinioni espresse nell’appello, questa Camera non ha motivo (e nemmeno la possibilità) di modificare la propria giurisprudenza, confermata, in maniera evidentemente vincolante per l’autorità cantonale, dal Tribunale federale.

Ne segue che dovrà necessariamente essere, se del caso, lo stesso Tribunale federale a modificare la propria recente giurisprudenza per consentire agli attori di ottenere il riconoscimento delle proprie tesi.

6. Le medesime argomentazioni fin qui espresse valgono evidentemente anche per il debitore principale __________.

Nel suo caso l’eccezione di prescrizione è comunque esclusa anche dalla natura del rapporto di base esistente tra lui e la convenuta: così come egli ha potuto correttamente eccepire alla convenuta il contenuto materiale del retrostante rapporto di mutuo per ottenere la diminuzione del proprio debito rispetto a quello posto in esecuzione in base all’effetto (art. 1007 CO; CEF 16 aprile 1992 in re L. SA/M. SA; Meiez-Hayoz/von der Crone, Wertpapierrecht, Berna, 1985, pag. 83 e segg.), egli deve ora vedersi opporre la considerazione che il credito della convenuta fondato su tale rapporto materiale non si è prescritto, tesi che del resto egli nemmeno ha sostenuto.

Questa considerazione rimarrebbe priva di efficacia solo volendo ammettere che l’obbligazione del debitore principale derivante dal vaglia cambiario ha estinto per novazione quella risultante dal contratto di mutuo.

Ma a prescindere dal fatto che siffatta novazione non si presume (art. 116 cpv. 2 CO) e che l’attore non l’ha invocata, l’effetto di un’eventuale novazione potrebbe comunque essere collocato unicamente al momento della completazione del vaglia cambiario, con il che non vi sarebbe prescrizione, non potendosi ragionevolmente sostenere la contraria tesi secondo cui già la consegna del vaglia cambiario avrebbe prodotto novazione di un rapporto di mutuo sviluppatosi solo successivamente.

Non può che seguirne in ogni caso la reiezione del gravame.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

6 maggio 1996 di __________ e __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in a) tassa di giustizia fr. 1’450.--

b) spese fr. 50.--

T o t a l e fr. 1’500.--

già anticipati dagli attori, restano a loro carico.

Gli attori rifonderanno alla convenuta fr. 2’000.-- per ripetibili di appello.

III. Intimazione: - __________;

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario